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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 2025

Cassazione n. 31021/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i 2 ia'ilifrtf e ( C-7 it-o-n i '4ec1 (1.-47.«--6/<)- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Roma in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il vincolo della continuazione tra reati giudicati con due sentenze definitive, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., e ha rideterminato la pena irrogata in quella di anni tredici e giorni ventiquattro di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico proposto dalla difesa, Avv.

S. D'Aloisi, pur alla luce delle argomentazioni sviluppate nella memoria fatta pervenire a mezzo p.e.c., in data 28 maggio 2025 (erronea individuazione del reato più grave e vizio di motivazione, tenuto conto che non si è ritenuto più grave il delitto punito, in astratto, con pena edittale maggiore, nel caso in esame corrispondente a quello di cui agli artt. 73, 80, comma 2, d,P.R. n. 309 del 1990 e non al delitto di cui all'art. 74 TU Stup. come, peraltro, avvenuto in sede di giudizio ordinario nei confronti dei coimputati) è manifestamente infondato perché in sede esecutiva, secondo l'interpretazione di questa Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione, reato più grave è quello per il quale è stata irrogata, in concreto, in sede di cognizione la pena più elevata (Sez.

U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865 - 01 secondo la quale, ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione più grave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza). [OSCURATO:PERSONA], che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché (cfr.

Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]pC,S71 :1'15, IPrei1ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i 2 ia'ilifrtf e ( C-7 it-o-n i '4ec1 (1.-47.«--6/<)- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Roma in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il vincolo della continuazione tra reati giudicati con due sentenze definitive, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., e ha rideterminato la pena irrogata in quella di anni tredici e giorni ventiquattro di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico proposto dalla difesa, Avv. S. D'Aloisi, pur alla luce delle argomentazioni sviluppate nella memoria fatta pervenire a mezzo p.e.c., in data 28 maggio 2025 (erronea individuazione del reato più grave e vizio di motivazione, tenuto conto che non si è ritenuto più grave il delitto punito, in astratto, con pena edittale maggiore, nel caso in esame corrispondente a quello di cui agli artt. 73, 80, comma 2, d,P.R. n. 309 del 1990 e non al delitto di cui all'art. 74 TU Stup. come, peraltro, avvenuto in sede di giudizio ordinario nei confronti dei coimputati) è manifestamente infondato perché in sede esecutiva, secondo l'interpretazione di questa Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione, reato più grave è quello per il quale è stata irrogata, in concreto, in sede di cognizione la pena più elevata (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865 - 01 secondo la quale, ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione più grave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza). [OSCURATO:PERSONA], che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché (cfr. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]pC,S71 :1'15, IPrei1ente
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