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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14800/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del Tribunale di Taranto del 18/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, ha applicato - ai sensi degli art.444 e ss. cod. proc. pen. - a [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle attenuanti generiche e la diminuzione del rito speciale, la pena di anni tre, mesi sette e giorni sedici di reclusione per il delitto di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso il giorno 23 aprile 2021 in [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi di seguito indicati nei limiti di cui alla'rt.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la nullità della sentenza impugnata per erronea qualificazione del fatto considerato che, in realtà, esso doveva qualificarsi come reato di lesioni e non già di tentato omicidio e perché andava riconosciuta anche la desistenza volontaria da parte dell'imputato.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma :L, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la nullità della sentenza per violazione ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione rispetto ai benefici di legge.

Al riguardo deduce che nella richiesta di patteggiamento il pubblico ministero aveva espresso parere favorevole anche sulla sospensione condizionale della pena, richiesta dall' imputato nella sua istanza di applicazione della pena; ciò nonostante il Tribunale non aveva concesso detto beneficio ritenendo insussistenti i relativi presupposti di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il secondo motivo (da ritenersi assorbente) è fondato e che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

2. Invero, dal verbale della udienza tenutasi il giorno 18 maggio 2022 (che questa Corte può consultare in considerazione del vizio lamentato) risulta che le parti avevano raggiunto un accordo che prevedeva anche la sospensione condizionale della pena; pertanto, avendo ravvisato una causa ostativa alla sospensione condizionale della pena, il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a respingere la richiesta di patteggiamento, ma non già ad applicare la pena secondo condizioni differenti rispetto a quelle stabilite (sia pure illegittimamente) dalle parti.

2.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, qualora l'imputato abbia subordinato la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, ancorché il pubblico ministero abbia aderito alla richiesta, il giudice resta, comunque, investito del potere dovere di verificare la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale e deve, pertanto, rigettare la richiesta di patteggiamento, a norma dell'art. 444, comma terzo, cod. proc. pen., qualora rilevi la sussistenza di condizioni ostative alla concessione del beneficio.

2.2. Ne deriva che, ove il giudice non si adegui a detta "regula iuris", la sentenza è affetta da nullità nel suo insieme e non solo nella parte relativa al punto della sospensione, perché emessa a seguito di un'istanza inefficace e deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice "a quo" per l'ulteriore corso (Sez. 4, n. 47795 del 22/11/2011, Matta, Rv. 252462; Sez. 5, n. 4421 del 28/09/1999, Pm in proc [OSCURATO:PERSONA] G, Rv. 214491; Sez. 6, n. 3447 del 05/11/1998, P.g. e P.m. in proc.

Bruno R, Rv. 212905).

3. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Taranto per l'ulteriore corso.

P. Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per l'ulteri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del Tribunale di Taranto del 18/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, ha applicato - ai sensi degli art.444 e ss. cod. proc. pen. - a [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle attenuanti generiche e la diminuzione del rito speciale, la pena di anni tre, mesi sette e giorni sedici di reclusione per il delitto di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso il giorno 23 aprile 2021 in [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi di seguito indicati nei limiti di cui alla'rt.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la nullità della sentenza impugnata per erronea qualificazione del fatto considerato che, in realtà, esso doveva qualificarsi come reato di lesioni e non già di tentato omicidio e perché andava riconosciuta anche la desistenza volontaria da parte dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma :L, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la nullità della sentenza per violazione ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione rispetto ai benefici di legge. Al riguardo deduce che nella richiesta di patteggiamento il pubblico ministero aveva espresso parere favorevole anche sulla sospensione condizionale della pena, richiesta dall' imputato nella sua istanza di applicazione della pena; ciò nonostante il Tribunale non aveva concesso detto beneficio ritenendo insussistenti i relativi presupposti di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il secondo motivo (da ritenersi assorbente) è fondato e che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. 2. Invero, dal verbale della udienza tenutasi il giorno 18 maggio 2022 (che questa Corte può consultare in considerazione del vizio lamentato) risulta che le parti avevano raggiunto un accordo che prevedeva anche la sospensione condizionale della pena; pertanto, avendo ravvisato una causa ostativa alla sospensione condizionale della pena, il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a respingere la richiesta di patteggiamento, ma non già ad applicare la pena secondo condizioni differenti rispetto a quelle stabilite (sia pure illegittimamente) dalle parti. 2.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, qualora l'imputato abbia subordinato la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, ancorché il pubblico ministero abbia aderito alla richiesta, il giudice resta, comunque, investito del potere dovere di verificare la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale e deve, pertanto, rigettare la richiesta di patteggiamento, a norma dell'art. 444, comma terzo, cod. proc. pen., qualora rilevi la sussistenza di condizioni ostative alla concessione del beneficio. 2.2. Ne deriva che, ove il giudice non si adegui a detta "regula iuris", la sentenza è affetta da nullità nel suo insieme e non solo nella parte relativa al punto della sospensione, perché emessa a seguito di un'istanza inefficace e deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice "a quo" per l'ulteriore corso (Sez. 4, n. 47795 del 22/11/2011, Matta, Rv. 252462; Sez. 5, n. 4421 del 28/09/1999, Pm in proc [OSCURATO:PERSONA] G, Rv. 214491; Sez. 6, n. 3447 del 05/11/1998, P.g. e P.m. in proc. Bruno R, Rv. 212905). 3. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Taranto per l'ulteriore corso. P. Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per l'ulteri
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