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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 41565/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., che deposita nota spese e conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno emessa il 24 novembre 2016 con la quale il predetto ricorrente è stato condannato per i reati di peculato di cui agli artt. 81,314, cod. pen. per essersi impossessato in più occasioni, in qualità di guardia giurata in servizio presso l'istituto di vigilanza e trasporto valori della società Mondialpol, di somme di denaro e di valori prelevati dalla cassa continua di alcuni esercizi commerciali che si avvalevano del servizio di trasporto e custodia gestito da detta società, per conto della quale l'imputato svolgeva le predette mansioni.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, deducendo un unico motivo con cui deduce il travisamento della prova in merito alla circostanza che il Siepe non avesse la fisiologica possibilità di avere contatto con le buste porta valori. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

La genericità del motivo, per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione.

Il ricorrente non pone alcuna questione in tema di qualificazione giuridica del fatto come appropriazione indebita anziché come peculato.

E la mancanza di rilievi significativi ed apprezzabili su tale aspetto non el 0-t sa consente di giustificare una diversa qualificazione del fatto lo/or la qualifica di incaricato di pubblico servizio che pacificamente compete alla guardia giurata, sebbene dipendente di una società privata, cui siano affidati compiti di vigilanza e sicurezza per la custodia di beni patrimoniali (denaro, preziosi o altro), senza che rilevi neppure che i valori sottratti siano di pertinenza di un ente pubblico o di un soggetto privato.

Si deve ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata (Sez. 6, n.34641 del 22/10/2020, Duse, Rv. 279953; Sez. 6, n.34869 del 07/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264333), soltanto l'azione appropriativa della guardia giurata compiuta senza correlazione alle attività di custodia e vigilanza può essere qualificata come appropriazione indebita aggravata, ai sensi dell'art. 61, n. 11 cod. pen., essendo la qualità di incaricato di pubblico servizio ravvisabile soltanto quando la guardia giurata pone in essere condotte che rientrano nelle proprie attribuzioni istituzionali in forza del combinato disposto degli artt. 133 e 134 del T.U.L.P.S., come pacificamente ed incontestabilmente è avvenuto nel caso in esame.

Nella sentenza impugnata il tema della qualificazione non è stato neppure affrontato perché non oggetto di censure, atteso che i motivi di appello riguardavano solo l'attribuzione all'imputato dell'ammanco, essendo la sottrazione dei valori avvenuta pacificamente nella fase del trasporto curata dal ricorrente nell'esercizio delle proprie attribuzioni di guardia giurata.All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

Segue per legge, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile costituita, [OSCURATO:SOCIETA]., sostenute per questa fase di legittimità che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in complessivi euro 3150, 00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 30 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA] RiT4o Amo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., che deposita nota spese e conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno emessa il 24 novembre 2016 con la quale il predetto ricorrente è stato condannato per i reati di peculato di cui agli artt. 81,314, cod. pen. per essersi impossessato in più occasioni, in qualità di guardia giurata in servizio presso l'istituto di vigilanza e trasporto valori della società Mondialpol, di somme di denaro e di valori prelevati dalla cassa continua di alcuni esercizi commerciali che si avvalevano del servizio di trasporto e custodia gestito da detta società, per conto della quale l'imputato svolgeva le predette mansioni. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, deducendo un unico motivo con cui deduce il travisamento della prova in merito alla circostanza che il Siepe non avesse la fisiologica possibilità di avere contatto con le buste porta valori. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La genericità del motivo, per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione. Il ricorrente non pone alcuna questione in tema di qualificazione giuridica del fatto come appropriazione indebita anziché come peculato. E la mancanza di rilievi significativi ed apprezzabili su tale aspetto non el 0-t sa consente di giustificare una diversa qualificazione del fatto lo/or la qualifica di incaricato di pubblico servizio che pacificamente compete alla guardia giurata, sebbene dipendente di una società privata, cui siano affidati compiti di vigilanza e sicurezza per la custodia di beni patrimoniali (denaro, preziosi o altro), senza che rilevi neppure che i valori sottratti siano di pertinenza di un ente pubblico o di un soggetto privato. Si deve ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata (Sez. 6, n.34641 del 22/10/2020, Duse, Rv. 279953; Sez. 6, n.34869 del 07/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264333), soltanto l'azione appropriativa della guardia giurata compiuta senza correlazione alle attività di custodia e vigilanza può essere qualificata come appropriazione indebita aggravata, ai sensi dell'art. 61, n. 11 cod. pen., essendo la qualità di incaricato di pubblico servizio ravvisabile soltanto quando la guardia giurata pone in essere condotte che rientrano nelle proprie attribuzioni istituzionali in forza del combinato disposto degli artt. 133 e 134 del T.U.L.P.S., come pacificamente ed incontestabilmente è avvenuto nel caso in esame. Nella sentenza impugnata il tema della qualificazione non è stato neppure affrontato perché non oggetto di censure, atteso che i motivi di appello riguardavano solo l'attribuzione all'imputato dell'ammanco, essendo la sottrazione dei valori avvenuta pacificamente nella fase del trasporto curata dal ricorrente nell'esercizio delle proprie attribuzioni di guardia giurata.All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma che si ritiene congruo determinare in tremila euro. 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. Segue per legge, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile costituita, [OSCURATO:SOCIETA]., sostenute per questa fase di legittimità che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in complessivi euro 3150, 00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 30 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA] RiT4o Amo