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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 40341/2022

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uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TP1BUNALE p,.r il riesame di MATERA udita ;a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sull2 conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame di Matera, decidendo in sede di rinvio dalla S.C. (Sez. 3, n. 46825 del 16/11/2021) con ordinanza del 20 gennaio 2022 ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Matera il 10 maggio 2021 ha respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo di una trattrice agricola con rimorchio, sequestro che era stato disposto il 12 febbraio 2021.

2. Una sintesi degli antecedenti, tratta dal fascicolo processuale.

Il 1° febbraio 2021 i [OSCURATO:PERSONA] di Pisticci hanno sottoposto a sequestro una trattrice agricola con annesso rimorchio; condotta da [OSCURATO:PERSONA], avendo constatato che con tale mezzo veniva effettuata un'attività di trasporto e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi ossia rifiuti vegetali (circa 50 quintali di mandarini) derivanti dall'attività agricola della ditta [OSCURATO:PERSONA], in assenza delle prescritte autorizzazioni.

Il P.M. il 3 febbraio 2021 ha chiesto la convalida della pre-cautela e la emissione di decreto di sequestro preventivo nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], proprietario del mezzo, indagato per la contravvenzione di trasporto illecito di rifiuti speciali (art. 256, comma 1, lett. a, e comma 2, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152): il G.i.p. il 12 febbraio 2021 ha proVveduto in conformità.

Adito dalla Difesa ex art. 324 cod. proc. pen., il Tribunale per il riesame il 3 marzo 2022 ha confermato il provvedimento genetico.

Il 10 maggio 2021 il G.i.p. del Tribunale di Matera ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo, basata su asseriti elementi di novità, con la seguente - testuale ed integrale - motivazione: «letta l'istanza [...]; visto il parere del P.M.; considerata la permanenza dele esigenze cautelari sottese al sequestro preventivo disposto P.Q.M. rigetta l'istanza»; il Tribunale per il riesame 16 giugno 2021 ha rigettato l'appello avanzato ex art. 322-bis cod. proc. pen.

Proposto ricorso per cassazione, la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata, così argomentando (nn. 3 e 4, pp. 3-4, del "considerato in diritto"): «Risulta [...] fondato il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 192, 321, 322-bis, 325 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 256, commi 1, lett.. a) e 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 e vizio di motivazione per carenza, sostenendo che il provvedimento reiettivo oggetto di gravame avrebbe ritenuto perduranti le esigenze cautelari, senza tener conto dell'elemento di novità costituito dalle dichiarazioni rese dal dipendente dell'azienda agricola' produttrice dei rifiuti, [OSCURATO:PERSONA], secondo cui, a far data dal sequestro del mezzo Ci trasporto, lo smaltimento avverrebbe per il tramite di una ditta all'uopo autorizzata.

Ritiene, infatti, Collegio che l'ordinanza resH, in sede di appello cautelare, dal Tribunale di Matera, così come denunziato dal ricorrente nell'impugnativa in d'samina, abbia del tutto omesso la val'itazione delle dichiarazioni dell'indicato informatore, prodotte dalla parte privata !n esito allo svolgimento di attività di investigazione difensiva e costituenti/ pertanto, un indubbio elemento di novità.

Tale circostanza rende il provvedimento gravato del tutto privo di motivazione con riguardo all'elemento sopravvehuto che, di fatto, aveva indotto l'indagato ad avanzare istanza Ci revoca del presidio cautelare; la qusl cosa dà luogo al vizio di violazione di legoe, essendosi chiarito nella giurisprudenza di legittimità che debbono ricomprendersi in fele nozione, oltre aoli "errcres in iudicando" o "in precedendo", anche quelle carenze dell'impianto motivazionale di portata così rilevante da traoursi nella sua sostanziale mancanza o da rendere l'argomentato privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, pertanto, inid.pneo a rivelare Pitineiarío logico seguito dal giudice (così Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2C17, Napoli e altro, Rv. 269656-01, nonché Sez. 6, n. 6589 del 1 ,9/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01 e Sez. 5, n. 430,58 del 13/10/2009, Bcsi, Rv. 245093-01).

Le considerazioni esposte portano a ritenere assorbita rulteriore doglianza proposta con il primo motivo di ricorso, con cui si .è sostenuta la non riferibilità al ricorrente del giudicato c-wtelare medio tempore formatosi, in (agione dell'asserita estraneità del predetto a: fatti di reato [...] Il vizio di violazicne di leg3e da cui è affetra. l'ordinanza cautelare oggetto di g-avame ne impone l'annuilamerito, con rinvio ai .rribLinate di Matera, in funzion.e di giudice dell'appello cautelare, per la livalutazione, senza vincoli predeterminati, della proposto impugnativa, alla luce degli obliterati elementi a discarico».

Decidendo, duneue, in seoe di rinvio, all'esito dell'uoienza camerale del 2'-J gennaio 2022 il Tribunale per il r;esame Da nuovamente rigetto 3.Ricorre per la cassazione dell'orTnanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Ufensore di fiducia, a fficando ,A a tre motivi con i quali denuncia proiniscuarne.nte violazione di legge e clifet-o di motivazione.

3.1. Con il primo motivo lamenta violazione deg!i artt. 24, 111 e 113 Cost., 6 Cedu, 47 Carta UE, 321, 322-bis, 325 e 627 cod. proc. pen., 110 con pen., 256, comma 1, ;ett. a), e Comma 2, del d Igs. n. 152 del 2C06, e marr.anza della motivazione, per aver' z il vribunale giustificata il rigeCo dell'appello attraverso la confisc?bilità del oene, così in sestanza veriendo ad applicare, -1;i ufficio, il diverso istituto, non invocato dal P.M. né geneticamente applicato dal G.i.p., che aveva ragionato in 'termini di sequestro preventivo, del sequestro finalizzato alla confisca.

Si richiama, tra gli altri, il precedente di legittimità secondo cui il sequestro preventivo, richiesto e disposto a fini esclusivamente impeditivi della commissione di ulteriori reati, non può essere confermato dal Tribunale sulla base della sua finalizzazione a garantire la confisca dei proventi del reato, non potendosi ritenere instaurato il contraddittorio in relazione a tale ultima funzione (Sez. 1, n. 23908 del 03/06/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247951).

Il Tribunale di Matera avrebbe alterato il thema decidendum e avrebbe violato sia il principio devolutivo che il principio di diritto fissato in sede di rinvio dalla S.C., che ha affermato avere il Giudice di merito «del tutto omesso la valutazione delle dichiarazioni dell'indicato informatore, prodotte dalla parte privata in esito allo svolgimento di attività di investigazione difensiva e costituenti, pertanto, un indubbio elemento di novità [...] assorbita l'ulteriore doglianza proposta con il primo motivo di ricorso, con cui si è sostenuta la non riferibilità al ricorrente del giudicato cautelare medio tempore formatosi, in ragione dell'asserita estraneità del predetto ai fatti di reato [...] Il vizio di violazione di legge da cui è affetta l'ordinanza cautelare oggetto di gravame ne impone l'annullamento, con rinvio al Tribunale di Matera, in funzione di giudice dell'appello cautelare, per la rivalutazione, senza vincoli predeterminati, della proposta impugnativa, alla luce degli obliterati elementi a discarico»

3.2. Tramite il, secondo motivo il ricorrente censura la violazione degli artt.192, 321, 324, 325 e 627 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 256, comma 1, lett. a), e comma 2, del d.

Igs. n. 152 del 2006, e motivazione assente ovvero meramente apparente nella parte in cui, ignorando gli elementi di novità forniti dalla Difesa, nonostante il vincolo imposto dall'annullamento con rinvio da parte della S.C., ha confermato la persistente attualità delle esigenze cautelari.

Il ricorrente aveva segnalato e - si ritiene - 'dimostrato tramite la produzione di documentazione e delle dichiarazioni resa da [OSCURATO:PERSONA] il 16 giugno 2021, che i mandarini posti sottc sequestro all'inizio della vicenda sono stati già da tempo smaltiti e che dal febbraio 2021 l'azienda agricola Mazzotta, in ragione di una nuova organizzazione, non è in grado di produrre rifiuti da scarti di magazzino, essendo lo smaltimento effettuato da una ditta esterna, ma ciò sarebbe stato totalmente ignorato dai decidenti, che in tal modo non si sarebbero attenuti a quanto stabilito dalla S.C.

3.3. Con l'ultimo motivo il ricorrente si duole ulteriormente della violazione degli artt. 192, 321, 322-bis, 325 e 627 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 256, comma 1, lett. a), e comma 2, del d.

Igs. n. 152 del 2006, e di carenza di motivazione nella parte in cui esclude la invocata estraneità di Carmelo P/[OSCURATO:PERSONA], mero incolpevole proprietario del mezzo, rispetto al fatto di reato, nonostante che la Corte di legittimità abbia ritenuto assorbita tale questione dall'accoglimento di quella di cui si è detto in precedenza.' Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

4. Il P.G. della S.C. nella réquisitoria scritta del 30 giugno 2022 ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.

2. Come condivisibilmente segnalato dal Procuratore Generale, il Tribunale per il riesame nel provvedimento impugnato ha motivato il rigetto ribadendo la perdurante esistenza delle esigenze cautelari ma senza tenere conto dell'elemento di novità rappresentato dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale vi è stata una modifica organizzativa successiva al provvedimento cautelare ed in conseguenza lo smaltimento avviene a mezzo di una ditta autorizzata.

La sentenza della Corte di cassazione, nell'annullare con rinvio, il precedente provvedimento, come si è visto, ha ritenuto che «Risulta [...] fondato il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 192, 321, 322-bis, 325 cod. proc. peri., 110 cod. pen. e 256, commi 1, lett. a) e 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 e vizio di motivazione per carenza, sostenendo che il provvedimento reiettivo oggetto di gravame avrebbe ritenuto perduranti le esigenze caute/ari, senza tener conto dell'elemento di novità costituito dalle dichiarazioni rese dal dipendente dell'azienda agricola produttrice dei rifiuti, [OSCURATO:PERSONA], secondo cui, a far data dal sequestro del mezzo di trasporto, lo smaltimento avverrebbe per il tramite di una ditta all'uopo autorizzata.

Ritiene, infatti, il Collegio che l'ordinanza resa, in sede di appello cautelare, dal Tribunale di Matera, così come denunziato dal ricorrente nell'impugnativa in disamina, abbia del tutto omesso la valutazione delle dichiarazioni dell'indicato informatore, prodotte dalla parte privata in esito allo svolgimento di attività di investigazione difensiva e costituenti, pertanto, un indubbio elemento di novità.

Tale circostanza rende il provvedimento gravato del tutto privo di motivazione con riguardo all'elemento sopravvenuto che, di fatto, aveva indotto l'indagato ad avanzare istanza di revoca del presidio cautelare, la qual cosa dà luogo al vizio di violazione di legge [...] Le considerazioni esposte portano a ritenere assorbita l'ulteriore doglianza proposta con il primo motivo di ricorso, con cui si è sostenuta la non riferibilità al ricorrente del giudicato cautelare medio tempore formatosi, in ragione dell'asserita estraneità del predetto ai fatti di reato [...] Il vizio di violazione di legge da cui è affetta l'ordinanza cautelare oggetto di gravame ne impone l'annullamento, con rinvio al Tribunale di Matera, in funzione di giudice dell'appello cautelare, per la rivalutazione, senza vincoli predeterminati, della proposta impugnativa, alla luce degli obliterati elementi a discarico».

2.1. Ebbene, l'ordinanza impugnata nel trascurare le indicazioni - vincolanti - fornite al riguardo dalla S.C. non ha rispettato la regola di cui all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. 2.2.

Né può trascurarsi la illegittimità della -"conversione" della finalità del disposto sequestro, originariamente preventivo, in cautela finalizzata alla confisca (p. 2 del provvedimento impugnato), conversione pur in linea astratta possibile (come già affermato dalla S.C. in sede di rinvio: Sez. 3, n. 46825 del 16/11/2021, p. 3, n. 2 del "considerato in diritto"), in ragione della violazione del necessario contraddittorio (cfr. Sez. 5, n. 54186 del 22/09/2016, Borettini, Rv. 268748; Sez. 6, n. 30109 del 12/07/2012, Minuzzo, Rv. 252998; Sez. 1, n. 23908 del 03/06/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247951; Sez. 2, n. 6727 del 09/02/2006, Benevieri, Rv. 233520).

2.3. Analogamente a quanto già ritenuto (Sez. 3, n. 46825 del 16/11/2021, p. 4, n. 3 del "considerato in diritto"), deve ritenersi ulteriormente assorbita la questione della non riferibilità al ricorrente del giudicato cautelare formatosi in ragione dell'asserita estraneità del predetto ai fatti di reato, questione non adeguatamente affrontata dall'ordinanza impugnata con il mero riferimento al legame di stretta parentela del i- corrente con altro indagato per lo stesso fattr). 3.Consegue la s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TP1BUNALE p,.r il riesame di MATERA udita ;a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sull2 conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame di Matera, decidendo in sede di rinvio dalla S.C. (Sez. 3, n. 46825 del 16/11/2021) con ordinanza del 20 gennaio 2022 ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Matera il 10 maggio 2021 ha respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo di una trattrice agricola con rimorchio, sequestro che era stato disposto il 12 febbraio 2021. 2. Una sintesi degli antecedenti, tratta dal fascicolo processuale. Il 1° febbraio 2021 i [OSCURATO:PERSONA] di Pisticci hanno sottoposto a sequestro una trattrice agricola con annesso rimorchio; condotta da [OSCURATO:PERSONA], avendo constatato che con tale mezzo veniva effettuata un'attività di trasporto e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi ossia rifiuti vegetali (circa 50 quintali di mandarini) derivanti dall'attività agricola della ditta [OSCURATO:PERSONA], in assenza delle prescritte autorizzazioni. Il P.M. il 3 febbraio 2021 ha chiesto la convalida della pre-cautela e la emissione di decreto di sequestro preventivo nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], proprietario del mezzo, indagato per la contravvenzione di trasporto illecito di rifiuti speciali (art. 256, comma 1, lett. a, e comma 2, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152): il G.i.p. il 12 febbraio 2021 ha proVveduto in conformità. Adito dalla Difesa ex art. 324 cod. proc. pen., il Tribunale per il riesame il 3 marzo 2022 ha confermato il provvedimento genetico. Il 10 maggio 2021 il G.i.p. del Tribunale di Matera ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo, basata su asseriti elementi di novità, con la seguente - testuale ed integrale - motivazione: «letta l'istanza [...]; visto il parere del P.M.; considerata la permanenza dele esigenze cautelari sottese al sequestro preventivo disposto P.Q.M. rigetta l'istanza»; il Tribunale per il riesame 16 giugno 2021 ha rigettato l'appello avanzato ex art. 322-bis cod. proc. pen. Proposto ricorso per cassazione, la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata, così argomentando (nn. 3 e 4, pp. 3-4, del "considerato in diritto"): «Risulta [...] fondato il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 192, 321, 322-bis, 325 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 256, commi 1, lett.. a) e 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 e vizio di motivazione per carenza, sostenendo che il provvedimento reiettivo oggetto di gravame avrebbe ritenuto perduranti le esigenze cautelari, senza tener conto dell'elemento di novità costituito dalle dichiarazioni rese dal dipendente dell'azienda agricola' produttrice dei rifiuti, [OSCURATO:PERSONA], secondo cui, a far data dal sequestro del mezzo Ci trasporto, lo smaltimento avverrebbe per il tramite di una ditta all'uopo autorizzata. Ritiene, infatti, Collegio che l'ordinanza resH, in sede di appello cautelare, dal Tribunale di Matera, così come denunziato dal ricorrente nell'impugnativa in d'samina, abbia del tutto omesso la val'itazione delle dichiarazioni dell'indicato informatore, prodotte dalla parte privata !n esito allo svolgimento di attività di investigazione difensiva e costituenti/ pertanto, un indubbio elemento di novità. Tale circostanza rende il provvedimento gravato del tutto privo di motivazione con riguardo all'elemento sopravvehuto che, di fatto, aveva indotto l'indagato ad avanzare istanza Ci revoca del presidio cautelare; la qusl cosa dà luogo al vizio di violazione di legoe, essendosi chiarito nella giurisprudenza di legittimità che debbono ricomprendersi in fele nozione, oltre aoli "errcres in iudicando" o "in precedendo", anche quelle carenze dell'impianto motivazionale di portata così rilevante da traoursi nella sua sostanziale mancanza o da rendere l'argomentato privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, pertanto, inid.pneo a rivelare Pitineiarío logico seguito dal giudice (così Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2C17, Napoli e altro, Rv. 269656-01, nonché Sez. 6, n. 6589 del 1 ,9/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01 e Sez. 5, n. 430,58 del 13/10/2009, Bcsi, Rv. 245093-01). Le considerazioni esposte portano a ritenere assorbita rulteriore doglianza proposta con il primo motivo di ricorso, con cui si .è sostenuta la non riferibilità al ricorrente del giudicato c-wtelare medio tempore formatosi, in (agione dell'asserita estraneità del predetto a: fatti di reato [...] Il vizio di violazicne di leg3e da cui è affetra. l'ordinanza cautelare oggetto di g-avame ne impone l'annuilamerito, con rinvio ai .rribLinate di Matera, in funzion.e di giudice dell'appello cautelare, per la livalutazione, senza vincoli predeterminati, della proposto impugnativa, alla luce degli obliterati elementi a discarico». Decidendo, duneue, in seoe di rinvio, all'esito dell'uoienza camerale del 2'-J gennaio 2022 il Tribunale per il r;esame Da nuovamente rigetto 3.Ricorre per la cassazione dell'orTnanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Ufensore di fiducia, a fficando ,A a tre motivi con i quali denuncia proiniscuarne.nte violazione di legge e clifet-o di motivazione. 3.1. Con il primo motivo lamenta violazione deg!i artt. 24, 111 e 113 Cost., 6 Cedu, 47 Carta UE, 321, 322-bis, 325 e 627 cod. proc. pen., 110 con pen., 256, comma 1, ;ett. a), e Comma 2, del d Igs. n. 152 del 2C06, e marr.anza della motivazione, per aver' z il vribunale giustificata il rigeCo dell'appello attraverso la confisc?bilità del oene, così in sestanza veriendo ad applicare, -1;i ufficio, il diverso istituto, non invocato dal P.M. né geneticamente applicato dal G.i.p., che aveva ragionato in 'termini di sequestro preventivo, del sequestro finalizzato alla confisca. Si richiama, tra gli altri, il precedente di legittimità secondo cui il sequestro preventivo, richiesto e disposto a fini esclusivamente impeditivi della commissione di ulteriori reati, non può essere confermato dal Tribunale sulla base della sua finalizzazione a garantire la confisca dei proventi del reato, non potendosi ritenere instaurato il contraddittorio in relazione a tale ultima funzione (Sez. 1, n. 23908 del 03/06/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247951). Il Tribunale di Matera avrebbe alterato il thema decidendum e avrebbe violato sia il principio devolutivo che il principio di diritto fissato in sede di rinvio dalla S.C., che ha affermato avere il Giudice di merito «del tutto omesso la valutazione delle dichiarazioni dell'indicato informatore, prodotte dalla parte privata in esito allo svolgimento di attività di investigazione difensiva e costituenti, pertanto, un indubbio elemento di novità [...] assorbita l'ulteriore doglianza proposta con il primo motivo di ricorso, con cui si è sostenuta la non riferibilità al ricorrente del giudicato cautelare medio tempore formatosi, in ragione dell'asserita estraneità del predetto ai fatti di reato [...] Il vizio di violazione di legge da cui è affetta l'ordinanza cautelare oggetto di gravame ne impone l'annullamento, con rinvio al Tribunale di Matera, in funzione di giudice dell'appello cautelare, per la rivalutazione, senza vincoli predeterminati, della proposta impugnativa, alla luce degli obliterati elementi a discarico» 3.2. Tramite il, secondo motivo il ricorrente censura la violazione degli artt.192, 321, 324, 325 e 627 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 256, comma 1, lett. a), e comma 2, del d. Igs. n. 152 del 2006, e motivazione assente ovvero meramente apparente nella parte in cui, ignorando gli elementi di novità forniti dalla Difesa, nonostante il vincolo imposto dall'annullamento con rinvio da parte della S.C., ha confermato la persistente attualità delle esigenze cautelari. Il ricorrente aveva segnalato e - si ritiene - 'dimostrato tramite la produzione di documentazione e delle dichiarazioni resa da [OSCURATO:PERSONA] il 16 giugno 2021, che i mandarini posti sottc sequestro all'inizio della vicenda sono stati già da tempo smaltiti e che dal febbraio 2021 l'azienda agricola Mazzotta, in ragione di una nuova organizzazione, non è in grado di produrre rifiuti da scarti di magazzino, essendo lo smaltimento effettuato da una ditta esterna, ma ciò sarebbe stato totalmente ignorato dai decidenti, che in tal modo non si sarebbero attenuti a quanto stabilito dalla S.C. 3.3. Con l'ultimo motivo il ricorrente si duole ulteriormente della violazione degli artt. 192, 321, 322-bis, 325 e 627 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 256, comma 1, lett. a), e comma 2, del d. Igs. n. 152 del 2006, e di carenza di motivazione nella parte in cui esclude la invocata estraneità di Carmelo P/[OSCURATO:PERSONA], mero incolpevole proprietario del mezzo, rispetto al fatto di reato, nonostante che la Corte di legittimità abbia ritenuto assorbita tale questione dall'accoglimento di quella di cui si è detto in precedenza.' Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. Il P.G. della S.C. nella réquisitoria scritta del 30 giugno 2022 ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 2. Come condivisibilmente segnalato dal Procuratore Generale, il Tribunale per il riesame nel provvedimento impugnato ha motivato il rigetto ribadendo la perdurante esistenza delle esigenze cautelari ma senza tenere conto dell'elemento di novità rappresentato dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale vi è stata una modifica organizzativa successiva al provvedimento cautelare ed in conseguenza lo smaltimento avviene a mezzo di una ditta autorizzata. La sentenza della Corte di cassazione, nell'annullare con rinvio, il precedente provvedimento, come si è visto, ha ritenuto che «Risulta [...] fondato il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 192, 321, 322-bis, 325 cod. proc. peri., 110 cod. pen. e 256, commi 1, lett. a) e 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 e vizio di motivazione per carenza, sostenendo che il provvedimento reiettivo oggetto di gravame avrebbe ritenuto perduranti le esigenze caute/ari, senza tener conto dell'elemento di novità costituito dalle dichiarazioni rese dal dipendente dell'azienda agricola produttrice dei rifiuti, [OSCURATO:PERSONA], secondo cui, a far data dal sequestro del mezzo di trasporto, lo smaltimento avverrebbe per il tramite di una ditta all'uopo autorizzata. Ritiene, infatti, il Collegio che l'ordinanza resa, in sede di appello cautelare, dal Tribunale di Matera, così come denunziato dal ricorrente nell'impugnativa in disamina, abbia del tutto omesso la valutazione delle dichiarazioni dell'indicato informatore, prodotte dalla parte privata in esito allo svolgimento di attività di investigazione difensiva e costituenti, pertanto, un indubbio elemento di novità. Tale circostanza rende il provvedimento gravato del tutto privo di motivazione con riguardo all'elemento sopravvenuto che, di fatto, aveva indotto l'indagato ad avanzare istanza di revoca del presidio cautelare, la qual cosa dà luogo al vizio di violazione di legge [...] Le considerazioni esposte portano a ritenere assorbita l'ulteriore doglianza proposta con il primo motivo di ricorso, con cui si è sostenuta la non riferibilità al ricorrente del giudicato cautelare medio tempore formatosi, in ragione dell'asserita estraneità del predetto ai fatti di reato [...] Il vizio di violazione di legge da cui è affetta l'ordinanza cautelare oggetto di gravame ne impone l'annullamento, con rinvio al Tribunale di Matera, in funzione di giudice dell'appello cautelare, per la rivalutazione, senza vincoli predeterminati, della proposta impugnativa, alla luce degli obliterati elementi a discarico». 2.1. Ebbene, l'ordinanza impugnata nel trascurare le indicazioni - vincolanti - fornite al riguardo dalla S.C. non ha rispettato la regola di cui all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. 2.2. Né può trascurarsi la illegittimità della -"conversione" della finalità del disposto sequestro, originariamente preventivo, in cautela finalizzata alla confisca (p. 2 del provvedimento impugnato), conversione pur in linea astratta possibile (come già affermato dalla S.C. in sede di rinvio: Sez. 3, n. 46825 del 16/11/2021, p. 3, n. 2 del "considerato in diritto"), in ragione della violazione del necessario contraddittorio (cfr. Sez. 5, n. 54186 del 22/09/2016, Borettini, Rv. 268748; Sez. 6, n. 30109 del 12/07/2012, Minuzzo, Rv. 252998; Sez. 1, n. 23908 del 03/06/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247951; Sez. 2, n. 6727 del 09/02/2006, Benevieri, Rv. 233520). 2.3. Analogamente a quanto già ritenuto (Sez. 3, n. 46825 del 16/11/2021, p. 4, n. 3 del "considerato in diritto"), deve ritenersi ulteriormente assorbita la questione della non riferibilità al ricorrente del giudicato cautelare formatosi in ragione dell'asserita estraneità del predetto ai fatti di reato, questione non adeguatamente affrontata dall'ordinanza impugnata con il mero riferimento al legame di stretta parentela del i- corrente con altro indagato per lo stesso fattr). 3.Consegue la s
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