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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 maggio 2021

Cassazione n. 02050/2022

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE MONZA nei confronti di: TRIBUNALE MILANOcon l'ordinanza del 10/05/2021 del TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/te le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] an ,f,[OSCURATO:PERSONA]i4yfrz. abq Df9-41 Myr, [OSCURATO:PERSONA] pec- oPD e_o t., cJi írz„s -i-s9 tal ciAinfm.i, L4 co-(?2,fap7A it r4,&!tVroD Tà.(QuivALA LrtokizA _ [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Milano, con riferimento al processo instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - imputato del delitto di estorsione aggravata, commessa in Milano, dal 28 aprile al 28 agosto 2018 (capo A), del delitto di usura aggravata, commesso in Monza, dal 17 novembre 2018 all'aprile 2019 (capo B), del reato di tentata estorsione aggravata, commesso in Inzago e Vignate, dal gennaio al 25 novembre 2019 (capo C), del reato di estorsione aggravata, commesso in Milano e [OSCURATO:PERSONA], il 17 giugno 2020 (capo D), del reato di estorsione aggravata, commesso in Milano, nel gennaio 2019 (capo E) - ha, con sentenza in data 11 febbraio 2021, dichiarato la propria incompetenza per territorio relativamente al reato sub B, per essere competente il Tribunale di Monza, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica distrettuale presso il Tribunale di Monza.

Il Tribunale di Monza - su richiesta del Pubblico ministero - ha ritenuto fondata la questione dallo stesso posta e, con ordinanza del 10 maggio 2021, ha sollevato conflitto negativo di competenza chiedendo affermarsi la competenza territoriale del Tribunale di Milano in ordine al suddetto reato di usura.

2. Come si è anticipato, nel provvedimento indicato in principio, il Tribunale di Milano, valutando l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla difesa, l'ha considerata fondata con riferimento al reato di usura sub B. Assodato che la prospettazione accusatoria aveva configurato come avvinti dal medesimo disegno criminoso con il - più grave e/o anteriore - reato sub A gli altri reati, sia quelli contestato esclusivamente a Pio ai capi D ed E, sia quelli contestati a Pio, in concorso con altri, ai capi B e C, il Tribunale ha reputato rilevante il fatto che il reato di usura sub B era stato contestato come commesso in Monza ed era stato imputato, in concorso, a Pio e all'altro imputato [OSCURATO:PERSONA], poi giudicato separatamente.

Posto ciò, siccome l'indirizzo interpretativo consolidato era nel senso che, in tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva, l'identità del disegno criminoso è idonea a spostare la competenza soltanto se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso imputato, o gli stessi imputati, onde evitare che l'interesse di un imputato al giudizio simultaneo possa pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale, il Tribunale ha considerato che, quanto al reato sub B, erano imputati sia Pio, sia [OSCURATO:PERSONA], il quale però non figurava fra gli autori della più grave estorsione sub A: da tale rilievo è stata tratta la conseguenza che non avrebbe potuto correttamente predicarsi la connessione oggettiva del reato in esame con alcuni dei più gravi delitti cristallizzati in rubrica, in quanto, considerata l'originarietà della connessione quale criterio attributivo della competenza, il giudizio cumulativo nella sede di Milano avrebbe finito per sottrarre [OSCURATO:PERSONA] al giudice naturale, secondo le regole ordinarie della competenza.

3. Il Tribunale di Monza ha, a sua volta, contestato l'attribuzione al suo Ufficio della competenza per territorio sempre e soltanto in ordine al suddetto delitto di usura aggravata, osservando che: ribadito il catalogo delle imputazioni nell'ambito del quale era stata collocata l'accusa di usura nei confronti di Pio e di [OSCURATO:PERSONA], di cui al suddetto capo B, ove [OSCURATO:PERSONA] non avesse optato per il rito alternativo, egli ben avrebbe potuto dolersi dell'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, essendogli state contestate la suddetta usura e la tentata estorsione aggravata commessa in Inzago e Vignate, di cui al capo C, connesse tra loro dal vincolo della continuazione; in relazione al quale il reato principale sarebbe stato proprio quello di usura, contestato come commesso in Monza; ciò, invece, non poteva valere per l'imputato Pio, che doveva rispondere anche dei restanti addebiti, nell'ambito dei quali l'usura, contestata come commessa in Monza, rivestiva la natura del reato satellite nel complessivo disegno criminoso, essendo il reato più grave l'estorsione aggravata contestata al capo A, contestata come commessa in Milano, di guisa che il Tribunale di Milano era il giudice naturale e avrebbe dovuto conoscere di tutti i reati contestati al suddetto imputato; il fatto che l'altro originario coimputato avesse titolo essere giudicato dal Tribunale di Monza non poteva in ogni caso valere per sottrarre Pio alla cognizione appartenente al Tribunale di Milano, in relazione al criterio stabilito dall'art. 12, lett. b), cod. proc. pen. e riferito alla persona del singolo imputato.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con disciplina prorogata dall'art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ha prospettato la declaratoria di competenza del Tribunale di Monza, in quanto il reato sub B risultava contestato a Pio in concorso con [OSCURATO:PERSONA], con conseguente'esigenza ravvisata dal Tribunale di Milano di assicurare al coimputato la garanzia del giudice naturale, individuato in Monza. [OSCURATO:PERSONA]

1. In primo luogo, sussiste l'ammissibilità del conflitto negativo, poiché l'indubbia esistenza di una situazione di contrasto processuale - derivata dal diniego, formalmente manifestato dai giudici sopra indicati, di conoscere del medesimo fatto di reato - appare insuperabile senza l'intervento risolutore del conflitto, da assumersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. 2.

Va inoltre ricordato che la competenza per territorio, nell'ipotesi di reati connessi, si determina in relazione alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici e immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Confl. comp. in proc.

Giugliano, Rv. 273484 - 01; Sez. 1, n. 36:336 del 23/07/2015, Confl.

Comp. in proc.

Novarese, Rv. 264539 - 01), ma pur sempre valutando gli ulteriori elementi che, in relazione alla contestazione, siano emersi e recepiti dai provvedimenti che hanno dato luogo al conflitto.

Occorre peraltro considerare anche il principio secondo cui il conflitto va, in ogni caso, risoltb sulla base della vicenda processuale ricostruita prima in fatto, non essendo - la corte di legittimità, allorché sia chiamata a scrutinarlo - vincolata alle motivazioni che sostengono i provvedimenti dei giudici confliggenti: al fine di decidere sulle questioni di competenza, la corte di cassazione ha il potere-dovere di esaminare gli atti processuali relativi al giudizio di merito non essendo vincolata dal normale limite istituzionale di giudice di legittimità e, in quanto non opera quale giudice dell'impugnazione, neppure essendo vincolata alle indicazioni sulla competenza devolutele o alle argomentazioni in diritto dei giudici in conflitto, ben potendo tener conto, fermi i limiti della propria cognizione, di quanto emerge dagli atti e delle diverse ragioni esposte dalle parti (Sez. 1, n. 38873 del 12/06/2019, Conf. comp. in proc.

Hamza, non mass.; Sez. 1, n. 43236 del 01/10/2009, Conf. comp. in proc.

Mendico, Rv. 245122 - 01).

Nella stessa prospettiva, si rimarca che, in sede di risoluzione del conflitto, la corte di cassazione, una volta accertata la sussistenza della medesimezza del fatto sulla base della piena conoscenza degli atti e delle vicende processuali pendenti innanzi ai giudici in conflitto, è chiamata anche a valutare, discrezionalnnente e in piena autonomia, se la qualificazione giuridica del fatto storico attribuita dall'uno o dall'altro giudice sia corretta, procedendo - in caso contrario - a delineare essa stessa l'esatta definizione da attribuirgli, con la conseguente designazione dell'organo giudiziario chiamato a giudicare sullo stesso (Sez.

U, n. 18621 del 23/06/2016, dep. 2017, Conf. giur. in proc.

Zimarmani, Rv. 269585, relativa a decisione su conflitto di giurisdizione, ma con considerazioni estensibili al conflitto di competenza).

3. Nel caso in esame, per il reato sopra indicato, come ugualmente configurato sub B nell'epigrafe dell'imputazione articolata innanzi al Tribunale di Milano e nell'unica imputazione elevata innanzi al Tribunale di Monza, si rileva ( che inerisce a concorso in usura aggravata (reato di cui agli artt. 110, 644, commi primo e quarto, nn. 3 e 4, cod. pen.).

L'imputazione ha descritto la condotta di [OSCURATO:PERSONA] e, in concorso, [OSCURATO:PERSONA], i quali sono stati incolpati di essersi fatti dare e promettere dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], quale corrispettivo della prestazione della somma di euro 10.000,00, interessi al tasso mensile del 5%, come tali usurari.

Il reato è stato contestato come commesso in Monza sia a Pio, sia a [OSCURATO:PERSONA], con decreto di giudizio immediato.

Mentre innanzi al Tribunale di Monza è stato contestato quell'unico reato, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati chiamati a rispondere, in concorso (anche con terzo imputato, per il quale si è proceduto separatamente), anche del delitto di tentata estorsione aggravata.

Nello stesso processo Pio si è visto contestare altri due delitti di estorsione, uno dei quali in concorso con diverso imputato.

Emesso il decreto di giudizio immediato, il solo imputato [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di accedere al rito alternativo del giudizio abbreviato.

4. Posto ciò, entrambi i giudici confliggenti si rifanno al condiviso principio di diritto secondo cui, in tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte, fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati, in quanto l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza.

Consegue da tale approdo che, al di fuori delle ipotesi di continuazione riferibili a una fattispecie monosoggettiva o a una fattispecie concorsuale, in cui l'identità del disegno criminoso sia però comune a tutti i compartecipi, il vincolo della continuazione non è in grado di determinare alcuna attribuzione e conseguente spostamento di competenza, ai sensi dell'art. 15 o 16 cod. proc. pen., ma produce i suoi effetti solo sul piano sostanziale ai fini della determinazione della pena ai sensi dell'art. 671 dello stesso codice (fra le altre, Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018, Bianco, Rv. 275519 - 01; Sez. 1, n. 30733 del 09/01/2013, Confl. comp. in proc.

Campo, non mass.; Sez. 1, n. 24583 del 28/05/2009, Confl. comp. in proc.

Belletti, Rv. 243821 - 01; Sez. 1, n. 6226 del 12/11/1999, Confl. corno. in proc.

Zagaria, Rv. 214834 - 01).

Non è inutile ricordare che, come hanno chiarito le Sezioni Unite, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (Sez.

U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223 - 01; fra le successive, Sez. 2, n. 44678 del 16/10/2019, Berneschi, Rv. 278000 - 02).

Tuttavia, l'ampliamento della prospettiva inerente ai presupposti legittimanti l'individuazione della connessione che ha riguardato il caso di cui all'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., attiene al nesso teleologico, ma non è da ritenersi estensibile alla continuazione, in ragione della diversità di ratio e non obliterato pure il diverso dato testuale della disposizione (Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018, cit.).

5. Scrutinando il caso alla stregua degli enunciati principi, deve considerarsi che il reato di usura, in relazione al quale è insorto il conflitto, è anche quello più grave imputato in concorso a Pio e a [OSCURATO:PERSONA] ed è stato contestato come commesso in Monza.

Di conseguenza, per le fattispecie riferite a quei due imputati e specialmente per il delitto di usura (unico su cui si è cristallizzato il conflitto) - essendo irrilevante, per le ragioni spiegate, la continuazione eventualmente prospettabile per la posizione di Pio fra quei reati e gli ulteriori reati per i quali egli è stato tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Milano - i criteri attributivi della competenza territoriale, in considerazione del /ocus commissi delicti del reato oggetto del contrasto, ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen., nonché, pur tenendo conto dell'altro reato contestato ai due imputati, ai sensi dell'art. 16 cod, proc. pen., conducono a individuare nel Tribunale di Monza il giudice competente.

Non rileva il fatto - valorizzato da quest'ultimo Tribunale - che, dopo essere stato destinatario dell'imputazione in concorso con Pio, [OSCURATO:PERSONA] abbia optato per essere giudicato con il rito abbreviato.

In tema di competénza per territorio, per vero, le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione della questione, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla competenza già affermata, la quale, in base al principio della perpetuato iurisdictionis, va determinata con criterio ex ante, sulla scorta degli elementi disponibili al momento della formulazione dell'imputazione (Sez. 4, n. 14699 del 12/12/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255498 - 01; Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234350 - 01).

Corrobora questo inquadramento la puntualizzazione offerta dalle Sezioni 6 Unite laddove, pur ragionando in diverso ambito, nell'affermare il principio di diritto secondo cui, in tema di riparto tra giudice monocratico e collegiale, il giudice dell'udienza preliminare che, all'esito di tale fase, pronunci sentenza di non luogo a procedere in ordine al reato determinante la cognizione collegiale, deve disporre il rinvio a giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica e non la restituzione degli atti al pubblico ministero, hanno specificato, in motivazione, che il principio della perP etuatio iurisdictionis, volto a garantire l'immutabilità della competenza a fini di certezza ed economia processuale e di tutela della ragionevole durata del processo, non può che riferirsi alla determinazione della regiudicanda risultante dal complessivo vaglio del giudice dell'udienza preliminare sull'accusa formulata dal pubblico ministero e alla conseguente individuazione del giudice naturale operata sulla base dell'esito di quel controllo e degli addebiti contestati nel decreto di rinvio a giudizio (Sez.

U, n. 48590 del 18/04/2019, Confl. comp. in proc.

Sacco, Rv. 277304 - 02).

Coerentemente e in modo speculare, si ritiene che soltanto prima del rinvio a giudizio, in relazione alla fluidità della configurazione del fatto e delle accuse nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, non operi il Principio della perpetuatio iurisdictionis (Sez. 3, n. 40676 del 21/06/2018, T., Rv. 273953 - 01; Sez. 5, n. 45418 del 29/09/2004, lussi, Rv. 230413 - 01).

Corollario delle considerazioni svolte è la conclusione che le vicende in itinere riguardanti la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] dopo l'esercizio dell'azione penale anche nei suoi confronti, in ragione della riferita sua scelta per il rito a prova contratta, non sono rilevanti ai fini della determinazione del giudice competente per territorio relativa al reato su cui è insorto il conflitto.

6. Va, pertanto, affermata la competenza per territorio del Tribunale di Monza, con la trasmissione degli atti a quell'Uffi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE MONZA nei confronti di: TRIBUNALE MILANOcon l'ordinanza del 10/05/2021 del TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/te le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] an ,f,[OSCURATO:PERSONA]i4yfrz. abq Df9-41 Myr, [OSCURATO:PERSONA] pec- oPD e_o t., cJi írz„s -i-s9 tal ciAinfm.i, L4 co-(?2,fap7A it r4,&!tVroD Tà.(QuivALA LrtokizA _ [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Milano, con riferimento al processo instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - imputato del delitto di estorsione aggravata, commessa in Milano, dal 28 aprile al 28 agosto 2018 (capo A), del delitto di usura aggravata, commesso in Monza, dal 17 novembre 2018 all'aprile 2019 (capo B), del reato di tentata estorsione aggravata, commesso in Inzago e Vignate, dal gennaio al 25 novembre 2019 (capo C), del reato di estorsione aggravata, commesso in Milano e [OSCURATO:PERSONA], il 17 giugno 2020 (capo D), del reato di estorsione aggravata, commesso in Milano, nel gennaio 2019 (capo E) - ha, con sentenza in data 11 febbraio 2021, dichiarato la propria incompetenza per territorio relativamente al reato sub B, per essere competente il Tribunale di Monza, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica distrettuale presso il Tribunale di Monza. Il Tribunale di Monza - su richiesta del Pubblico ministero - ha ritenuto fondata la questione dallo stesso posta e, con ordinanza del 10 maggio 2021, ha sollevato conflitto negativo di competenza chiedendo affermarsi la competenza territoriale del Tribunale di Milano in ordine al suddetto reato di usura. 2. Come si è anticipato, nel provvedimento indicato in principio, il Tribunale di Milano, valutando l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla difesa, l'ha considerata fondata con riferimento al reato di usura sub B. Assodato che la prospettazione accusatoria aveva configurato come avvinti dal medesimo disegno criminoso con il - più grave e/o anteriore - reato sub A gli altri reati, sia quelli contestato esclusivamente a Pio ai capi D ed E, sia quelli contestati a Pio, in concorso con altri, ai capi B e C, il Tribunale ha reputato rilevante il fatto che il reato di usura sub B era stato contestato come commesso in Monza ed era stato imputato, in concorso, a Pio e all'altro imputato [OSCURATO:PERSONA], poi giudicato separatamente. Posto ciò, siccome l'indirizzo interpretativo consolidato era nel senso che, in tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva, l'identità del disegno criminoso è idonea a spostare la competenza soltanto se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso imputato, o gli stessi imputati, onde evitare che l'interesse di un imputato al giudizio simultaneo possa pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale, il Tribunale ha considerato che, quanto al reato sub B, erano imputati sia Pio, sia [OSCURATO:PERSONA], il quale però non figurava fra gli autori della più grave estorsione sub A: da tale rilievo è stata tratta la conseguenza che non avrebbe potuto correttamente predicarsi la connessione oggettiva del reato in esame con alcuni dei più gravi delitti cristallizzati in rubrica, in quanto, considerata l'originarietà della connessione quale criterio attributivo della competenza, il giudizio cumulativo nella sede di Milano avrebbe finito per sottrarre [OSCURATO:PERSONA] al giudice naturale, secondo le regole ordinarie della competenza. 3. Il Tribunale di Monza ha, a sua volta, contestato l'attribuzione al suo Ufficio della competenza per territorio sempre e soltanto in ordine al suddetto delitto di usura aggravata, osservando che: ribadito il catalogo delle imputazioni nell'ambito del quale era stata collocata l'accusa di usura nei confronti di Pio e di [OSCURATO:PERSONA], di cui al suddetto capo B, ove [OSCURATO:PERSONA] non avesse optato per il rito alternativo, egli ben avrebbe potuto dolersi dell'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, essendogli state contestate la suddetta usura e la tentata estorsione aggravata commessa in Inzago e Vignate, di cui al capo C, connesse tra loro dal vincolo della continuazione; in relazione al quale il reato principale sarebbe stato proprio quello di usura, contestato come commesso in Monza; ciò, invece, non poteva valere per l'imputato Pio, che doveva rispondere anche dei restanti addebiti, nell'ambito dei quali l'usura, contestata come commessa in Monza, rivestiva la natura del reato satellite nel complessivo disegno criminoso, essendo il reato più grave l'estorsione aggravata contestata al capo A, contestata come commessa in Milano, di guisa che il Tribunale di Milano era il giudice naturale e avrebbe dovuto conoscere di tutti i reati contestati al suddetto imputato; il fatto che l'altro originario coimputato avesse titolo essere giudicato dal Tribunale di Monza non poteva in ogni caso valere per sottrarre Pio alla cognizione appartenente al Tribunale di Milano, in relazione al criterio stabilito dall'art. 12, lett. b), cod. proc. pen. e riferito alla persona del singolo imputato. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con disciplina prorogata dall'art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ha prospettato la declaratoria di competenza del Tribunale di Monza, in quanto il reato sub B risultava contestato a Pio in concorso con [OSCURATO:PERSONA], con conseguente'esigenza ravvisata dal Tribunale di Milano di assicurare al coimputato la garanzia del giudice naturale, individuato in Monza. [OSCURATO:PERSONA] 1. In primo luogo, sussiste l'ammissibilità del conflitto negativo, poiché l'indubbia esistenza di una situazione di contrasto processuale - derivata dal diniego, formalmente manifestato dai giudici sopra indicati, di conoscere del medesimo fatto di reato - appare insuperabile senza l'intervento risolutore del conflitto, da assumersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. 2. Va inoltre ricordato che la competenza per territorio, nell'ipotesi di reati connessi, si determina in relazione alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici e immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Confl. comp. in proc. Giugliano, Rv. 273484 - 01; Sez. 1, n. 36:336 del 23/07/2015, Confl. Comp. in proc. Novarese, Rv. 264539 - 01), ma pur sempre valutando gli ulteriori elementi che, in relazione alla contestazione, siano emersi e recepiti dai provvedimenti che hanno dato luogo al conflitto. Occorre peraltro considerare anche il principio secondo cui il conflitto va, in ogni caso, risoltb sulla base della vicenda processuale ricostruita prima in fatto, non essendo - la corte di legittimità, allorché sia chiamata a scrutinarlo - vincolata alle motivazioni che sostengono i provvedimenti dei giudici confliggenti: al fine di decidere sulle questioni di competenza, la corte di cassazione ha il potere-dovere di esaminare gli atti processuali relativi al giudizio di merito non essendo vincolata dal normale limite istituzionale di giudice di legittimità e, in quanto non opera quale giudice dell'impugnazione, neppure essendo vincolata alle indicazioni sulla competenza devolutele o alle argomentazioni in diritto dei giudici in conflitto, ben potendo tener conto, fermi i limiti della propria cognizione, di quanto emerge dagli atti e delle diverse ragioni esposte dalle parti (Sez. 1, n. 38873 del 12/06/2019, Conf. comp. in proc. Hamza, non mass.; Sez. 1, n. 43236 del 01/10/2009, Conf. comp. in proc. Mendico, Rv. 245122 - 01). Nella stessa prospettiva, si rimarca che, in sede di risoluzione del conflitto, la corte di cassazione, una volta accertata la sussistenza della medesimezza del fatto sulla base della piena conoscenza degli atti e delle vicende processuali pendenti innanzi ai giudici in conflitto, è chiamata anche a valutare, discrezionalnnente e in piena autonomia, se la qualificazione giuridica del fatto storico attribuita dall'uno o dall'altro giudice sia corretta, procedendo - in caso contrario - a delineare essa stessa l'esatta definizione da attribuirgli, con la conseguente designazione dell'organo giudiziario chiamato a giudicare sullo stesso (Sez. U, n. 18621 del 23/06/2016, dep. 2017, Conf. giur. in proc. Zimarmani, Rv. 269585, relativa a decisione su conflitto di giurisdizione, ma con considerazioni estensibili al conflitto di competenza). 3. Nel caso in esame, per il reato sopra indicato, come ugualmente configurato sub B nell'epigrafe dell'imputazione articolata innanzi al Tribunale di Milano e nell'unica imputazione elevata innanzi al Tribunale di Monza, si rileva ( che inerisce a concorso in usura aggravata (reato di cui agli artt. 110, 644, commi primo e quarto, nn. 3 e 4, cod. pen.). L'imputazione ha descritto la condotta di [OSCURATO:PERSONA] e, in concorso, [OSCURATO:PERSONA], i quali sono stati incolpati di essersi fatti dare e promettere dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], quale corrispettivo della prestazione della somma di euro 10.000,00, interessi al tasso mensile del 5%, come tali usurari. Il reato è stato contestato come commesso in Monza sia a Pio, sia a [OSCURATO:PERSONA], con decreto di giudizio immediato. Mentre innanzi al Tribunale di Monza è stato contestato quell'unico reato, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati chiamati a rispondere, in concorso (anche con terzo imputato, per il quale si è proceduto separatamente), anche del delitto di tentata estorsione aggravata. Nello stesso processo Pio si è visto contestare altri due delitti di estorsione, uno dei quali in concorso con diverso imputato. Emesso il decreto di giudizio immediato, il solo imputato [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di accedere al rito alternativo del giudizio abbreviato. 4. Posto ciò, entrambi i giudici confliggenti si rifanno al condiviso principio di diritto secondo cui, in tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte, fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati, in quanto l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza. Consegue da tale approdo che, al di fuori delle ipotesi di continuazione riferibili a una fattispecie monosoggettiva o a una fattispecie concorsuale, in cui l'identità del disegno criminoso sia però comune a tutti i compartecipi, il vincolo della continuazione non è in grado di determinare alcuna attribuzione e conseguente spostamento di competenza, ai sensi dell'art. 15 o 16 cod. proc. pen., ma produce i suoi effetti solo sul piano sostanziale ai fini della determinazione della pena ai sensi dell'art. 671 dello stesso codice (fra le altre, Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018, Bianco, Rv. 275519 - 01; Sez. 1, n. 30733 del 09/01/2013, Confl. comp. in proc. Campo, non mass.; Sez. 1, n. 24583 del 28/05/2009, Confl. comp. in proc. Belletti, Rv. 243821 - 01; Sez. 1, n. 6226 del 12/11/1999, Confl. corno. in proc. Zagaria, Rv. 214834 - 01). Non è inutile ricordare che, come hanno chiarito le Sezioni Unite, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223 - 01; fra le successive, Sez. 2, n. 44678 del 16/10/2019, Berneschi, Rv. 278000 - 02). Tuttavia, l'ampliamento della prospettiva inerente ai presupposti legittimanti l'individuazione della connessione che ha riguardato il caso di cui all'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., attiene al nesso teleologico, ma non è da ritenersi estensibile alla continuazione, in ragione della diversità di ratio e non obliterato pure il diverso dato testuale della disposizione (Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018, cit.). 5. Scrutinando il caso alla stregua degli enunciati principi, deve considerarsi che il reato di usura, in relazione al quale è insorto il conflitto, è anche quello più grave imputato in concorso a Pio e a [OSCURATO:PERSONA] ed è stato contestato come commesso in Monza. Di conseguenza, per le fattispecie riferite a quei due imputati e specialmente per il delitto di usura (unico su cui si è cristallizzato il conflitto) - essendo irrilevante, per le ragioni spiegate, la continuazione eventualmente prospettabile per la posizione di Pio fra quei reati e gli ulteriori reati per i quali egli è stato tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Milano - i criteri attributivi della competenza territoriale, in considerazione del /ocus commissi delicti del reato oggetto del contrasto, ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen., nonché, pur tenendo conto dell'altro reato contestato ai due imputati, ai sensi dell'art. 16 cod, proc. pen., conducono a individuare nel Tribunale di Monza il giudice competente. Non rileva il fatto - valorizzato da quest'ultimo Tribunale - che, dopo essere stato destinatario dell'imputazione in concorso con Pio, [OSCURATO:PERSONA] abbia optato per essere giudicato con il rito abbreviato. In tema di competénza per territorio, per vero, le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione della questione, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla competenza già affermata, la quale, in base al principio della perpetuato iurisdictionis, va determinata con criterio ex ante, sulla scorta degli elementi disponibili al momento della formulazione dell'imputazione (Sez. 4, n. 14699 del 12/12/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255498 - 01; Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234350 - 01). Corrobora questo inquadramento la puntualizzazione offerta dalle Sezioni 6 Unite laddove, pur ragionando in diverso ambito, nell'affermare il principio di diritto secondo cui, in tema di riparto tra giudice monocratico e collegiale, il giudice dell'udienza preliminare che, all'esito di tale fase, pronunci sentenza di non luogo a procedere in ordine al reato determinante la cognizione collegiale, deve disporre il rinvio a giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica e non la restituzione degli atti al pubblico ministero, hanno specificato, in motivazione, che il principio della perP etuatio iurisdictionis, volto a garantire l'immutabilità della competenza a fini di certezza ed economia processuale e di tutela della ragionevole durata del processo, non può che riferirsi alla determinazione della regiudicanda risultante dal complessivo vaglio del giudice dell'udienza preliminare sull'accusa formulata dal pubblico ministero e alla conseguente individuazione del giudice naturale operata sulla base dell'esito di quel controllo e degli addebiti contestati nel decreto di rinvio a giudizio (Sez. U, n. 48590 del 18/04/2019, Confl. comp. in proc. Sacco, Rv. 277304 - 02). Coerentemente e in modo speculare, si ritiene che soltanto prima del rinvio a giudizio, in relazione alla fluidità della configurazione del fatto e delle accuse nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, non operi il Principio della perpetuatio iurisdictionis (Sez. 3, n. 40676 del 21/06/2018, T., Rv. 273953 - 01; Sez. 5, n. 45418 del 29/09/2004, lussi, Rv. 230413 - 01). Corollario delle considerazioni svolte è la conclusione che le vicende in itinere riguardanti la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] dopo l'esercizio dell'azione penale anche nei suoi confronti, in ragione della riferita sua scelta per il rito a prova contratta, non sono rilevanti ai fini della determinazione del giudice competente per territorio relativa al reato su cui è insorto il conflitto. 6. Va, pertanto, affermata la competenza per territorio del Tribunale di Monza, con la trasmissione degli atti a quell'Uffi
Sentenza Cassazione n. 02050/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris