CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 34989/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di sorveglianza di Bari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento emesso in data 27 aprile 2026 il Magistrato disorveglianza di Bari ha formalmente diffidato [OSCURATO:PERSONA], detenuto ammessoal regime di affidamento in prova al servizio sociale dal Tribunale di sorveglianzadi Bari in data 06 novembre 2025, al rispetto delle prescrizioni delprovvedimento di concessione del beneficio, ritenute violate dall'essere stato eglitrovato, in data 24/04/2026, in compagnia di un pregiudicato.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione CosimoVitale, per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unicomotivo, con il quale lamenta la nullità del provvedimento impugnato perviolazione di legge e vizio di motivazione, essendo la persona con cui egli sitrovava priva di precedenti penali e di procedimenti pendenti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso può essere trattato nelle forme “de plano”, ai sensi dell'art. 610,comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.103/2017,trattandosi di impugnazione presentata avverso un provvedimento nonimpugnabile. Esso, infatti, consiste esclusivamente in una diffida ad ottemperarealle prescrizioni, che non incide in alcun modo sullo status libertatis del ricorrentee neppure sul contenuto delle prescrizioni applicate con la misura alternativa incorso, che rimangono quelle a suo tempo emesse dal magistrato di sorveglianza,in via provvisoria, e poi dal Tribunale di sorveglianza, nell'adottare ilprovvedimento in via definitiva.Questa Corte ha stabilito che «Avverso i provvedimenti adottati dalmagistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità diesecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, è esperibile, in virtùdell'art. 111, comma 7, Cost., ricorso per cassazione per violazione di legge, nelcaso in cui siano interessate prescrizioni che incidono in modo sostanziale sullostatus libertatis» (Sez. 1, n. 8411 del 14/01/2025, Rv. 287565). Talepronuncia, in motivazione, ha affermato che, stante il principio di tassativitàdelle impugnazioni, i provvedimenti del magistrato di sorveglianza possonoessere impugnati solo se ciò è previsto da una norma, in particolare dagli artt.678, comma 1-bis, 666, 667, comma 4, cod. proc. pen., oppure da normespeciali, o in via generale applicando il principio di cui all'art. 111, comma 7,Cost., secondo cui «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertàpersonale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempreammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge». Il provvedimento didiffida da parte del magistrato di sorveglianza non è previsto da alcuna norma,non ha un effetto diretto sulla misura alternativa, che rimane in corso e nonsubisce modifiche in ordine alle sue prescrizioni, e quindi non incide in alcunmodo sulla libertà personale dell'affidato.Ne consegue la non impugnabilità di tale provvedimento. Il ricorso,pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1,lett. b), in quanto proposto contro un provvedimento non impugnabile.2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e inmancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura chesi stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 09 settembre 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]