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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21394/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8595/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],non costituita in giudizio, –intimata – nonché nei confronti AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - r esistente - [OSCURATO:PERSONA].G.

N.8595/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore, non costituto in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio, -intimati - avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale delLazio n. 5088/20/2015 , depositata il 30 settembre 2015 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del3 aprile 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] riceveva notifica del preavviso di fermo amministrativo della propria vettura a seguito del mancato pagamento di n. 12 cartelle di pagamento per complessivi €13.323,79, a titolo di pretese impositive di varia natura, sia tributaria che extratributaria.

2. Ritenendo che le cartelle di pagamento presupposte non fosseromai state notificate nei suoi confronti, e d eccependo comunque la prescrizione del diritto alla riscossione, avverso tale preavviso di fermo amministrativo [OSCURATO:PERSONA] presentava ricorso dinanzi alla C ommissione [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 274/04/2013 , lo accoglieva, annullando il preavviso impugnato.

In particolare, il giudice di primo grado constatava, da un lato, l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e, dall’altro, l’avvenuta prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento afferenti all’imposta di registro, all’imposta di R.G.

N.8595/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pubblicità e al canone radio.

Ciò posto, la C.T.P. annullava comunque il preavviso di fermo impugnato ritenendo il valore residuato dalle restanti cartelle troppo esiguo per giustificare il suddetto preavviso.

3. Interposto gravame da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, con sentenza n. 5088/20/2015, pronunciata il 12 gennaio 2015e depositata in segreteria il 30 settembre 2015,dichiarava cessata la materia del contendere rispetto al preavviso di fermo, nonché la carenza di giurisdizione relativa all’INPS e alle contravvenzioni stradali.

Accoglieva comunque parzialmente l’appello dell’Ufficio, compensando le spese di giudizio.

Nello specifico, previa dichiarazione della cessazione della materia del contendere rispetto al preavviso di fermo per la relativa chiusura della procedura da parte dell’Ufficio (per variata intestazione dell’autovettura),e previa dichiarazione di carenza di giurisdizione rispetto ai crediti previdenziali INPS e alle contravvenzioni stradali, il giudice di seconde cure confermava la decisione di primo grado e accertaval’avvenuta prescrizionedi ulteriori cartelle.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base di cinquemotivi. [OSCURATO:PERSONA], Comune di Zagarolo, [OSCURATO:SOCIETA]. e Camera di Commercio di Roma non si sono costituitiin giudizio.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.

5. La discussione del ricorso è stata fissatadinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 3 aprile 2024, R.G.

N.8595/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a cinque motivi.

1.1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eccepisce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 54 e 56 del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.

Deduce, in particolare, che il giudice di secondo grado, nel rilevare l’avvenuta prescrizione di “ulteriori cartelle”, avrebbe errato nel decidere anche su quella riguardante la ritenuta alla fonte da redditi di lavoro autonomo e IVA e quella afferente al diritto annuale camera di commercio, in quanto non oggetto di specifica impugnazione da parte della contribuente avverso la decisione di primo grado.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce, in subordine, omesso esame su un punto decisivo della controversia su cui le parti hanno discusso in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), dello stesso codice.

Nello specifico, la C.T.R. avrebbe comunque errato nell’applicare a tali “ulteriori cartelle” il minor termine prescrizionale anziché il termine decennale.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2953 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice.

R.G.

N.8595/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parte ricorrente, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto ritenere applicabile il termine prescrizionale decennale per tutte le cartelle sottese al fermo, indipendentemente dalla natura del credito, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ.

1.4. Con il quarto motivo di ricorso si eccepisce, in via subordinata, violazione e falsa applicazione dell’art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice.

Deduce, in particolare, che anche rispetto all’imposta di registro, il giudice del gravame avrebbe dovuto ritenere applicabile il termine prescrizionale decennale.

1.5. Con l’ultimo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eccepisce, sempre in via subordinata, violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice.

Allo stesso modo, parte ricorrente ritiene che anche rispetto ai diritti dovuti alla camera di commercio il giudice avrebbe dovuto applicare il termine di prescrizione decennale.

2. Procedendo quindi all’esame deimotivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue.

2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse.

Parte ricorrente deduce che sarebbeviziata da ultra-petizione la sentenza della C.T.R. impugnata, nella parte in cui dichiara prescritte le “ulteriori cartelle”,senza escludere le cartelle nn. 097.2006.0157824176 e 097.2007.0104219868.

La sentenza avrebbe dovuto dare atto che i crediti portati da dette cartelle non erano stati dichiarati prescritt i dalla sentenza di primo grado e che, in difetto di specifica domanda della contribuente R.G.

N.8595/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in appello, non avrebbe potuto essere emessa ulteriore pronuncia in appello.

In particolare, Equitalia S ud s.p.a. si lamenta del fatto che la C.T.R., nel dichiarare prescritte le “ulteriori cartelle”, non avrebbe espressamente escluso le due cartelle sopramenzionate, non oggetto del giudizio di appello perché la contribuente non avrebbe proposto appello incidentale sul punto della sentenza di primo grado che non le riteneva prescritte.

Occorre rilevarsi il difetto di interesse da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla proposizione del motivo di ricorso in questione dato che la C.T.R., proprio nel rispetto del c.d. effetto devolutivo,non si è pronunciata sulla prescrizione delle cartelle citate.Nell’esaminare le cartelle relative a crediti IRPEF, IVA e Canone RAI, infatti, posta comunque l’applicazione del termine di prescrizione decennale, il giudice a quosi è espresso solo su quelle oggetto di contestazione da parte dellastessa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] parte di appello riprodotta , per ragioni di autosufficienza, all’interno del ricorso per cassazione , è possibile infatti constatare che nessuna censura veniva mossa dall’agente della riscossione rispetto alle due cartelle in questione.

In sostanza, posto che il giudice di secondo grado non si è pronunciato sulle citate due cartelle, perché non oggetto di appello principale né tantomeno incidentale da parte della contribuente, trova conferma la statuizione del giudice di primo grado sulla non prescrizione delle stesse, con conseguente difetto di interesse alla prospettazione di un motivo di ricorso che non può censurare una decisione del giudice a quo inesistente sul punto lamentato.

R.G.

N.8595/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

2.2. Il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, rimane assorbito dalla dichiarazione di difetto di interesse al primo motivo di ricorso, posto che rimane ferma la statuizione del primo giudice sulla non avvenuta prescrizione delle citate due cartelle di pagamento.

2.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Secondo parte ricorrente, data la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, a tutti i crediti sottesi alle stesse si applicherebbe il termine decennale di prescrizione e ciò a prescindere dal termine previsto dalla legge per ciascuna tipologia di credito.

A risolvere la siffatta questione sono già compiutamente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, che, con sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, hannoformulato il seguente principio di diritto: «è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d.

"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti -comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra-tributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchédelle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.

R.G.

N.8595/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo».

Questa Corte ha quindiritenuto che, all’infuori dei casi in cui ci sia un titolo giudiziale definitivo, la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento produce il solo effetto della certezza della pretesa impositiva, senza però incidere sui termini di prescrizionedei relativi crediti , che rimangono pertanto quelli stabiliti dalla legge per ciascuno.

2.4. Il quarto motivo, proposto in via subordinata al rigetto del terzo motivo di ricorso, è fondato.

L’art. 78, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986 prescrive infatti espressamente che, rispetto all’imposta di registro, «il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni».

Ne consegue pertanto che, diversamente da come ritenuto dal giudice di secondo, in applicazione del termine di prescrizione decennale, il credito relativo all’imposta di registro (cartella di pagamento n. 097.2003.0312990485) non è prescritto, posto che il preavviso di fermo era stato notificato il 20 giugno 2012 e la relativa cartella di pagamento il 24 giugno 2003.

2.5. Il quinto motivo di ricorso, anch’esso proposto in via subordinata, è fondato.

In materia di prescrizione di diritti dovuti alla Camera di Commercio, questa Corte ha di recente precisato che «posta la R.G.

N.8595/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] natura di tributo del diritto camerale istituito dall'art. 18, della l. n. 580 del 1993 a carico delle imprese iscritte nei relativi registri, esso è, dunque, assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi, configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 n. 4 c.c., il quale prevede la prescrizione quinquennale.

Pertanto, anche con riferimento ai diritti dovuti per l'iscrizione presso la Camera di Commercio vale il principio per cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.

"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.» (cfr. Cass. 21luglio 2022, n. 22897).

Ritenuto applicabile, quindi , il termine quinquennale di prescrizione, ne risulta che il relativo credito non è prescritto, dato che, mentre la notifica del preavviso di fermo era avvenuta il 20 giugno 2012, la notifica della relativa cartella di pagamento era stataeffettuata il 13 febbraio 2008.

3. Consegue l’ accogli mento del quarto e quinto motivo di ricorso.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

R.G.

N.8595/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il quarto e quinto motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo motivo e assorbito il secondo motivo; rigetta il terzo motivo.

Cassa la sentenza impugnata i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8595/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],non costituita in giudizio, –intimata – nonché nei confronti AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - r esistente - [OSCURATO:PERSONA].G. N.8595/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore, non costituto in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio, -intimati - avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale delLazio n. 5088/20/2015 , depositata il 30 settembre 2015 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del3 aprile 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] riceveva notifica del preavviso di fermo amministrativo della propria vettura a seguito del mancato pagamento di n. 12 cartelle di pagamento per complessivi €13.323,79, a titolo di pretese impositive di varia natura, sia tributaria che extratributaria. 2. Ritenendo che le cartelle di pagamento presupposte non fosseromai state notificate nei suoi confronti, e d eccependo comunque la prescrizione del diritto alla riscossione, avverso tale preavviso di fermo amministrativo [OSCURATO:PERSONA] presentava ricorso dinanzi alla C ommissione [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 274/04/2013 , lo accoglieva, annullando il preavviso impugnato. In particolare, il giudice di primo grado constatava, da un lato, l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e, dall’altro, l’avvenuta prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento afferenti all’imposta di registro, all’imposta di R.G. N.8595/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pubblicità e al canone radio. Ciò posto, la C.T.P. annullava comunque il preavviso di fermo impugnato ritenendo il valore residuato dalle restanti cartelle troppo esiguo per giustificare il suddetto preavviso. 3. Interposto gravame da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, con sentenza n. 5088/20/2015, pronunciata il 12 gennaio 2015e depositata in segreteria il 30 settembre 2015,dichiarava cessata la materia del contendere rispetto al preavviso di fermo, nonché la carenza di giurisdizione relativa all’INPS e alle contravvenzioni stradali. Accoglieva comunque parzialmente l’appello dell’Ufficio, compensando le spese di giudizio. Nello specifico, previa dichiarazione della cessazione della materia del contendere rispetto al preavviso di fermo per la relativa chiusura della procedura da parte dell’Ufficio (per variata intestazione dell’autovettura),e previa dichiarazione di carenza di giurisdizione rispetto ai crediti previdenziali INPS e alle contravvenzioni stradali, il giudice di seconde cure confermava la decisione di primo grado e accertaval’avvenuta prescrizionedi ulteriori cartelle. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base di cinquemotivi. [OSCURATO:PERSONA], Comune di Zagarolo, [OSCURATO:SOCIETA]. e Camera di Commercio di Roma non si sono costituitiin giudizio. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. 5. La discussione del ricorso è stata fissatadinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 3 aprile 2024, R.G. N.8595/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a cinque motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eccepisce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 54 e 56 del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, che il giudice di secondo grado, nel rilevare l’avvenuta prescrizione di “ulteriori cartelle”, avrebbe errato nel decidere anche su quella riguardante la ritenuta alla fonte da redditi di lavoro autonomo e IVA e quella afferente al diritto annuale camera di commercio, in quanto non oggetto di specifica impugnazione da parte della contribuente avverso la decisione di primo grado. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce, in subordine, omesso esame su un punto decisivo della controversia su cui le parti hanno discusso in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), dello stesso codice. Nello specifico, la C.T.R. avrebbe comunque errato nell’applicare a tali “ulteriori cartelle” il minor termine prescrizionale anziché il termine decennale. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2953 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice. R.G. N.8595/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parte ricorrente, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto ritenere applicabile il termine prescrizionale decennale per tutte le cartelle sottese al fermo, indipendentemente dalla natura del credito, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso si eccepisce, in via subordinata, violazione e falsa applicazione dell’art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice. Deduce, in particolare, che anche rispetto all’imposta di registro, il giudice del gravame avrebbe dovuto ritenere applicabile il termine prescrizionale decennale. 1.5. Con l’ultimo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eccepisce, sempre in via subordinata, violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice. Allo stesso modo, parte ricorrente ritiene che anche rispetto ai diritti dovuti alla camera di commercio il giudice avrebbe dovuto applicare il termine di prescrizione decennale. 2. Procedendo quindi all’esame deimotivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue. 2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse. Parte ricorrente deduce che sarebbeviziata da ultra-petizione la sentenza della C.T.R. impugnata, nella parte in cui dichiara prescritte le “ulteriori cartelle”,senza escludere le cartelle nn. 097.2006.0157824176 e 097.2007.0104219868. La sentenza avrebbe dovuto dare atto che i crediti portati da dette cartelle non erano stati dichiarati prescritt i dalla sentenza di primo grado e che, in difetto di specifica domanda della contribuente R.G. N.8595/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in appello, non avrebbe potuto essere emessa ulteriore pronuncia in appello. In particolare, Equitalia S ud s.p.a. si lamenta del fatto che la C.T.R., nel dichiarare prescritte le “ulteriori cartelle”, non avrebbe espressamente escluso le due cartelle sopramenzionate, non oggetto del giudizio di appello perché la contribuente non avrebbe proposto appello incidentale sul punto della sentenza di primo grado che non le riteneva prescritte. Occorre rilevarsi il difetto di interesse da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla proposizione del motivo di ricorso in questione dato che la C.T.R., proprio nel rispetto del c.d. effetto devolutivo,non si è pronunciata sulla prescrizione delle cartelle citate.Nell’esaminare le cartelle relative a crediti IRPEF, IVA e Canone RAI, infatti, posta comunque l’applicazione del termine di prescrizione decennale, il giudice a quosi è espresso solo su quelle oggetto di contestazione da parte dellastessa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] parte di appello riprodotta , per ragioni di autosufficienza, all’interno del ricorso per cassazione , è possibile infatti constatare che nessuna censura veniva mossa dall’agente della riscossione rispetto alle due cartelle in questione. In sostanza, posto che il giudice di secondo grado non si è pronunciato sulle citate due cartelle, perché non oggetto di appello principale né tantomeno incidentale da parte della contribuente, trova conferma la statuizione del giudice di primo grado sulla non prescrizione delle stesse, con conseguente difetto di interesse alla prospettazione di un motivo di ricorso che non può censurare una decisione del giudice a quo inesistente sul punto lamentato. R.G. N.8595/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.2. Il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, rimane assorbito dalla dichiarazione di difetto di interesse al primo motivo di ricorso, posto che rimane ferma la statuizione del primo giudice sulla non avvenuta prescrizione delle citate due cartelle di pagamento. 2.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Secondo parte ricorrente, data la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, a tutti i crediti sottesi alle stesse si applicherebbe il termine decennale di prescrizione e ciò a prescindere dal termine previsto dalla legge per ciascuna tipologia di credito. A risolvere la siffatta questione sono già compiutamente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, che, con sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, hannoformulato il seguente principio di diritto: «è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti -comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra-tributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchédelle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. R.G. N.8595/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo». Questa Corte ha quindiritenuto che, all’infuori dei casi in cui ci sia un titolo giudiziale definitivo, la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento produce il solo effetto della certezza della pretesa impositiva, senza però incidere sui termini di prescrizionedei relativi crediti , che rimangono pertanto quelli stabiliti dalla legge per ciascuno. 2.4. Il quarto motivo, proposto in via subordinata al rigetto del terzo motivo di ricorso, è fondato. L’art. 78, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986 prescrive infatti espressamente che, rispetto all’imposta di registro, «il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni». Ne consegue pertanto che, diversamente da come ritenuto dal giudice di secondo, in applicazione del termine di prescrizione decennale, il credito relativo all’imposta di registro (cartella di pagamento n. 097.2003.0312990485) non è prescritto, posto che il preavviso di fermo era stato notificato il 20 giugno 2012 e la relativa cartella di pagamento il 24 giugno 2003. 2.5. Il quinto motivo di ricorso, anch’esso proposto in via subordinata, è fondato. In materia di prescrizione di diritti dovuti alla Camera di Commercio, questa Corte ha di recente precisato che «posta la R.G. N.8595/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] natura di tributo del diritto camerale istituito dall'art. 18, della l. n. 580 del 1993 a carico delle imprese iscritte nei relativi registri, esso è, dunque, assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi, configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 n. 4 c.c., il quale prevede la prescrizione quinquennale. Pertanto, anche con riferimento ai diritti dovuti per l'iscrizione presso la Camera di Commercio vale il principio per cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.» (cfr. Cass. 21luglio 2022, n. 22897). Ritenuto applicabile, quindi , il termine quinquennale di prescrizione, ne risulta che il relativo credito non è prescritto, dato che, mentre la notifica del preavviso di fermo era avvenuta il 20 giugno 2012, la notifica della relativa cartella di pagamento era stataeffettuata il 13 febbraio 2008. 3. Consegue l’ accogli mento del quarto e quinto motivo di ricorso. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. R.G. N.8595/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il quarto e quinto motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo motivo e assorbito il secondo motivo; rigetta il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata i
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