CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 17141/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mente domiciliat o , con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in R o ggiano Gravina (CS) , alla via F. Balsano, n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA]– p.i.v.a. 0 22 0 5340793 - in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentatae difesain virtù di procura speciale a margine del controricorsodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Sabotino, n. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaron. 1612 – 4/ 20 . 9 .201 7 , udita la relazione nella camera di consiglio del 28 aprile 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con de creto n. 11252 del 18.6.2009 e con successivo decreto, ad integrazione, n. 15332 del 12.8.2009 il Dirigente Generale del [OSCURATO:PERSONA] e Forestazione della Regione [OSCURATO:PERSONA] -a seguito del verbale di constatazione di indebito finanziamento redatto in data 9.4.2008 dalla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Catanzaro - dichiarava [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale, decaduto dai benefici accordati in virtù dei regolamenti comunitari n. 1750/1999 e n. 1260/1999 e disponeva la revoca dei contributi. 2.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al Tribunale di Catanzaro. 3. Con ordinanza n. 10717 del 21.7.2010 il Dirigente Generale del [OSCURATO:PERSONA] e Forestazione della Regione [OSCURATO:PERSONA] ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale, il pagamento della somma di euro 368.251,72, comprensiva di interessi. 4.[OSCURATO:PERSONA] del pari proponeva opposizione al Tribunale di Catanzaro. 5. Riun i ti i giudizi, con sentenza n. 2292/ 2014 il Tribunale di Catanzaro rigettava le opposizioni. 6.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello. Resisteva la Regione [OSCURATO:PERSONA]. 7.Con sentenza n. 1612/2017 la Corte d’Appello di Catanzaro rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado. Premetteva la corte che con l’esperito gravame , concerne nte unicamente l’ordinanza ingiunzione, si prospettava l’asserita decadenza dal potere di emettere l’ingiunzione(cfr. sentenza d’appello, pag. 3).Premetteva altresì che il tribunale aveva puntualizzato che il termine di 180 giorni di cui all’art. 4 della legge n. 898/1986 -prefigurato in luogo del termine più breve di cui all’art. 14 della legge n. 689/1981 - era previsto ai fini della contestazione della violazione e non ai fini dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione, sicché, avvenuta la contestazione , nessun termine – al di là del termine di prescrizione della pretesa – era atto a precludere l’emissione dell’ingiunzione(cfr. sentenza d’appello, pag. 4). Indi evidenziava che l’appellante si era limitato a reiterare la medesima ragione di doglianza - secondo cui era intercorso un termine superiore a 180 giorni tra la contestazione della violazione, identificata con la revoca del finanziamento, e l’emissione dell’ordinanza ingiunzione- già disattesa dal pri mo giudice(cfr. sentenza d’appello, pag. 4). Evidenziava comunque che l’addotta censura era destituita di fondamento, siccome assumeva operantiun termine ed una conseguenziale decadenza che nessuna disposizione di leggecontemplava (cfr. sentenza d’appello, pag. 4 ) . 8.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivola cassazione con ogni susseguente statuizione. La Regione C alabria ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 9.Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 10.Con l’unico motivo i l ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione della legge n. 898/1986 e della legge n. 689/1981.Deduce che la Regione [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto notificare l’ordinanza ingiunzione nel termine di 180 giorni a far data dal 5.9.2009, dì della notifica del decreto di revoca dei contributi(cfr. ricorso, pag. 6; cfr. memoria, pag. 3). Deduce che, viceversa, la notifica dell’ordinanza ingiunzione è avvenuta sul finire del mese di luglio del 2010, allorché il termine di 180 giorni era abbondantemente decorso(cfr. ricorso, pag. 6; cfr. memoria, pag. 3). 11.Il motivo di ricorso è inammissibile. 12.Va premesso che l’art. 4 della legge n. 898 del 23.12.1986 – per quel che qui rileva - così dispone: “all’accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti articoli 2 e 3 e all’irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le seguenti modificazioni: a) se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di 180 giorni (…)”. 13.Su tale scorta si opina come segu e . Per un verso, è ineccepibile e va reiterato il rilievo della corte d ’appello secondo cui siail termine sia la decadenza prospettati dall’appellante non hanno positivo riscontro. Per altro verso, il ricorrente non ha specificamente contestato l’affermazione della corte di merito secondo cui il motivo d’appello si era risolto nella mera riproposizione della censura formulata in primo grado (“la censura dell’appellante muove esattamente nella stessa erronea direzione già prospettata in primo grado”: così sentenza d’appello, pag. 4).Per altro verso ancora, il motivo di ricorso si risolve, a sua volta, nella pedissequa riproposizione del motivo appello , già disatteso dalla corte distrettuale egià riproducente, a sua volta, la ragione di censura respinta dal primo giudice. 14. Cosicché , a tal ultimo riguardo , v engono in rilievo gli insegnamenti formulati da questa Corte. In primo luogo, l’insegnamento- seppur espresso sullo specifico terreno del contenzioso elettorale- a tenor del quale il ricorso per cassazione non può avere ad oggetto i motivi proposti in primo grado ed in appello, in quanto il giudizio innanzi aquesta Corte non può che riguardare la sentenza di appello che detti motivi ha o avrebbe dovuto esaminare e quindi le valutazioni operate in quella sede o le eventuali omissioni riscontrabili(cfr. Cass. 29.1.2016, n. 1755; Cass.24.2.2006, n. 4250). In secondo luogo, l’insegnamento a tenor del quale con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell ’ appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366, 1° co., n. 4, c.p.c. (cfr. Cass.(ord.) 24.9.2018, n. 22478; Cass. sez. lav. 25.8.2000, n. 11098). 15.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannatoa rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.16.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare alla controricorrente, Regione [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile2023. Il presidente dotto