CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 20268/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4459/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro-tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrenti e controricorrenti al ricorso incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la sentenza n. 487/2017 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 28/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. Valeria, Francesca, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citarono in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentando che i convenuti, trasformando un fondo di loro proprietà, posto a confine con l’immobile degli attori, avendone alterato il piano di campagna, che era stato rialzato e avendo adibito il muro di confine a muro di fabbrica, avevano violato le distanze legali e creato una illegittima servitù di veduta; lamentando, inoltre, che i convenuti avevano realizzato sul proprio fondo, a distanza inferiore rispetto a quella legale una “casetta ENEL”; lamentando, infine, l’illegittimo transito con mezzi pesanti su un terreno di loro proprietà, nonché l’installazione su di esso d’impianti tecnologici non autorizzati. I convenuti, costituitisi, contestate le avverse domande, domandavano in via riconvenzionale la declaratoria d’acquisto per usucapione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile, eccependo, al contempo, che la strada in parola risultava di già gravata da pubblica servitù di “via alzaia”; chiedevano, inoltre, sempre in via riconvenzionale, che la controparte fosse condannata a riportare alla distanza legale taluni manufatti in muratura. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado accolse la domanda degli attori e impose ai convenuti di riportare le nuove costruzioni a 5 metri dal confine, ripristinando, quindi, l’originaria situazione del piano di campagna. Negò il diritto di servitù di passaggio per usucapione sulla “via alzaia”. Negò il diritto dei convenuti all’arretramento dei manufatti esistenti sul fondo degli attori e rigettò la domanda di risarcimento del danno dei convenuti. 2. Avverso la sentenza di primo grado proposero appello la [OSCURATO:SOCIETA] (già s.n.c.), Fausto e [OSCURATO:PERSONA]. Gli appellati resistettero all’impugnazione e, a loro volta, proposero appello incidentale. La Corte d’appello di Perugia rigettò l’impugnazione principale e dichiarò inammissibile quella incidentale. 3. [OSCURATO:PERSONA], anche quale rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA] la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza d’appello sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso, in seno al quale propongono ricorso incidentale, fondato su un motivo, [OSCURATO:PERSONA], Ettore, Francesca, [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositato memorie. 4. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 115e 116 cod. proc. civ., 873 cod. civ., in relazione all’art. 54 del regolamento edilizio del Comune di Castiglione del Lago e all’art. 24, co. 1, lett. e) del regolamento regionale n. 9 del 3/11/2008, trasfuso nell’art. 24, co. 2, lett. e) del regolamento regionale n. 2 del 18/2/2015. I ricorrenti lamentano la mancata applicazione della normativa regionale a loro più favorevole, nonché l’errata ricostruzione in fatto (secondo la loro prospettazione non sussisteva la sopraelevazione e il muro di confine era rimasto tale e non divenuto di contenimento e, quindi, di fabbrica). 4. 1. Il primo profilo di doglianza è fondato. Invero, la Corte locale, sul presupposto che si trattasse di un “fatto nuovo”, tardivamente segnalato dalla parte, non ha preso in considerazione la legislazione regionale sopravvenuta: ciò è erroneo, non trattandosi di un “fatto”, ma di una fonte normativa che il giudice del merito è chiamato a considerare, al fine di verificare se la norma sopravvenuta introduca un regime meno restrittivo e, quindi, più favorevole per la parte oggi ricorrente. È pur vero [scrive questa Corte nella sentenza n. 22288/2010] che, in tema di distanze legali nelle costruzioni, qualora sopravvenga una disciplina normativa meno restrittiva, l'edificio in contrasto con la regolamentazione in vigore al momento della sua ultimazione, ma conforme alla nuova, non può più essere ritenuto illegittimo, cosicché il confinante non può pretendere l'abbattimento o, comunque, la riduzione alle dimensioni previste dalle norme vigenti al momento della sua costruzione. Tale effetto non deriva dalla retroattività delle nuove norme - di regola esclu sa dall'art. 11 preleggi - ma dal fatto che, pur rimanendo sussistente l'illecito di chi abbia costruito in violazione di norme giuridiche allora vigenti e la sua responsabilità per i danni subiti dal confinante fino all'entrata in vigore della normativa meno restrittiva, viene però meno l'illegittimità della situazione di fatto determinatasi con la costruzione, essendo questa conforme alla normativa successiva e, quindi, del tutto identica a quella delle costruzioni realizzate dopo la sua entrata in vigore(v., in tal senso, Cass., sent. n. 8512 del 2003; arg. anche ex Cass., sent. n. 14446 del 2010). 9.3. - Nella specie, peraltro, la invocata normativa sopravvenuta, di cui sì lamenta la mancata applicazione da parte del giudice di secondo grado, non può trovare spazio nel giudizio di legittimità, in quanto l'accertamento della sua applicabilità nel caso concreto implica accertamenti di fatto . Ragionamento, questo, che trova conferma nei successivi arresti (si veda Cass. n. 1251/2013). 4. 2. il secondo motivo, con il quale viene lamentato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo e violazione dell’art. 52 del r.d. n. 959/1913, nonché degli artt. 1031 e 1158 cod. civ., è inammissibile. La ricostruzione probatoria, come noto, anche qualora sostenuta dall’asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché, come noto, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito(cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037). È del tutto palese che attraverso la denunzia di violazione di legge i ricorrenti sollecitano - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente -un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). I giudici del merito hanno accertato che non sussiste più la destinazione a via alzaia, né i ricorrenti dicono dove e quando abbiano prodotto un’autorizzazione provinciale, che affermano avere rilievo; quando alla pretesa usucapione della servitù, nella sostanza, invocano un inammissibile riesame di merito. Inoltre, trovando applicazione, “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisionedi primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. Anche in questo caso, infine, la denuncia di violazione di legge è diretta a una inammissibile alternativa ricostruzione del fatto. 5. Il terzo motivo, con il quale i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 873 cod. civ., dell’art. 59 Regolamento comunale edilizio del Comune di Castiglione del Lago, 889 cod. civ., 1350 e 1351 cod. civ., è fondato. La circostanza che i manufatti in contestazione, che sarebbero posti a distanza non regolamentare, fossero in essere già al momento dell’acquisto del fondo da parte dei convenuti, non è spiegazione giuridicamente apprezzabile, tantomeno sotto l’enunciato testuale riportato in sentenza “potendosi presupporre il consenso del precedente proprietario alla loro edificazione”, trattandosi di affermazione ipotetica priva di riscontro probatorio e valenza giuridica: la presunzione risulta spoglia di qualunque inferenza corroborativa di sorta collegata a una apprezzabile ragione giuridica fondante il diritto al mantenimento. 6. Il ricorso incidentale, con il quale i controricorrenti denunciano violazione degli artt. 343, 166 e 168-biscod. proc. civ., dolendosi del fatto che il proposto incidentale venne giudicato inammissibile, è manifestamente infondato: correttamente l’appello incidentale venne considerato tardivo poiché gli appellati si costituirono tardivamente, non rilevando il rinvio ex art. 168-bis c.p.c. dell’udienza, ciò in conformità della consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis , Cass. nn. 1127/2015 e 17032/2018). Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità del motivo, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 7. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. 8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), va dato atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti incidentali, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. accoglie, per quanto in motivazione, il primo e il terzo motivo del ricorso principale; dichiara inammissibile il secondo motivo ; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, d