CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 giugno 1984
Cassazione n. 14190/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] P4404 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/06/1984 avverso l'ordinanza emessa il 16/12/2024 dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 'udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; sentite, nell'interesse dell'indagato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il respingimento del ricorso. f [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 16 dicembre 2024 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 29 maggio 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Con il provvedimento cautelare genetico il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 61, primo comma, n. 2, 81, secondo comma, 110, 416-ter cod. pen., che venivano contestati all'indagato o ai capi C e F dell'originaria rubrica. Secondo il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], il compendio indiziario, eminentemente incentrato sugli esiti delle intercettazioni attivate nel corso delle indagini preliminari su impulso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], passate in rassegna nelle pagine 9-20 dell'ordinanza impugnata, non consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] nelle ipotesi di reato ascrittegli. Dalle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, infatti, non risultava dimostrato l'assunto accusatorio, secondo cui si era perfezionata un'intesa politico-mafiosa tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che coinvolgeva anche altri indagati, in occasione di alcune campagne elettorali svoltesi nell'area reggina nel 2020 e nel 2021, alle quali era interessato il [OSCURATO:PERSONA], che era una delle 'ndrine che controllava l'area metropolitana di [OSCURATO:PERSONA]. Non si riteneva, dunque, provata la natura politico-mafiosa, rilevante ai sensi dell'art. 416-ter cod. pen., né dell'appoggio fornito alla candidatura di [OSCURATO:PERSONA] alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Calabria del 2020 e del 2021, né del sostegno fornito a [OSCURATO:PERSONA] alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA] del 2020. In questa cornice, secondo il Giudice dell'appello, non risultava dimostrata l'esistenza di un'intesa politica-mafiosa tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], riguardante le competizioni elettorali in esame, finalizzata a favorire l'elezione dei candidati sostenuti dalla consorteria 'ndranghetistica, che imponeva il raggiungimento della prova della consapevolezza che il procacciamento dei voti era intervenuto nell'interesse di esponenti del sodalizio reggino ovvero con l'utilizzo di una metodologia mafiosa. Si evidenziava, in proposito, che i comportamenti posti in essere da [OSCURATO:PERSONA], quantomeno allo stato degli atti, non apparivano sussumibili nell'alveo applicativo dell'art. 416-ter cod. pen., nell'attuale formulazione derivante dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1, legge 21 maggio 2019, n. 43, per effetto della natura incerta dei rapporti di cointeressenza esistenti tra il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e il suocero [OSCURATO:PERSONA] - che era uno degli esponenti di punta dell'omonima consorteria 'ndranghetistica -, attraverso il quale si sarebbero perfezionate le intese elettorali politico-mafiose contestate all'indagato. Sulla scorta di questi elementi indiziari il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] emetteva il provvedimento cautelare di cui in premessa, respingendo l'appello del Pubblico ministero. 2. Avverso questa ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamente un'unica censura. Con tale doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costituitivi dei reati contestati a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 61, primo comma, n. 2, 81, secondo comma, 110, 416-ter cod. pen., la cui sussistenza era indispensabili ai fini della formulazione del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti dell'indagato per le ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso di cui ai capi C e F dell'originaria rubrica. Secondo la parte ricorrente, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso la ricorrenza dei reati di scambio elettorale politico-mafioso, contestati a [OSCURATO:PERSONA], senza il compimento di un'adeguata ricognizione degli elementi costitutivi della fattispecie 416-ter cod. pen. - costituiti dall'esistenza dell'associazione di tipo mafioso in relazione alla quale il procacciamento di voti si sarebbe verificato, rappresentata dal [OSCURATO:PERSONA], del quale [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti, era un esponente di spicco; dall'esistenza di un'intesa elettorale politicp-mafiosa tra il candidato sostenuto nelle competizioni, di volta in volta, considerate e il sodalizio criminale di cui si controverte; dalla consapevolezza che l'intesa elettorale, finalizzata al procacciamento dei voti, si era perfezionata con l'utilizzo di una metodologia 'ndranghetistica, che si collegava all'incontroversa egemonia criminale vantata dal sodalizio reggino nell'arco di decenni -, la cui pretermissione determinava l'incongruità del percorso argomentativo posto a fondamento del giudizio di gravità indiziaria censurato. Si deduceva, al contempo, che il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] aveva parcellizzato gli esiti delle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, dalle quali si evinceva l'esistenza di intese elettorali politico-mafiose tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - avvalorate dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] era il genero di [OSCURATO:PERSONA] funzionali al perseguimento degli interessi strategici del [OSCURATO:PERSONA] nelle campagne elettorali del 2020 e del 2021. La parcellizzazione del compendio indiziario fondato sulle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, infatti, non aveva consentito di ritenere dimostrato l'appoggio, pur incontroverso, fornito dall'indagato, d'intesa con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia alla candidatura di [OSCURATO:PERSONA] alle elezioni per il rinnovo del Coniglio regionale della Regione Calabria del 2020 e del 2021, sia alla candidatura di [OSCURATO:PERSONA] alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA] del 2020. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Osserva il Collegio che il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un percorso argomentativo congruo e rispettoso delle emergenze indiziarie, riteneva che gli esiti delle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, passate analiticamente in rassegna nelle pagine 9-20 dell'ordinanza impugnata, non fornivano la conferma indiziaria dell'intesa politico-mafiosa, rilevante ex artt. 61, primo comma, n. 2, 81, secondo comma, 110, 416-ter cod. pen., sottostante al sostegno fornito da [OSCURATO:PERSONA] alle campagne elettorali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così come contestato ai capi C e F dell'originaria rubrica. Il compendio indiziario, invero, non consente di ritenere dimostrato, allo stato degli atti, l'appoggio fornito da [OSCURATO:PERSONA] alla candidatura di [OSCURATO:PERSONA], in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Calabria svoltesi nel 2020 e nel 2021. Analoghe considerazioni valgono per l'appoggio fornito dallo stesso indagato a [OSCURATO:PERSONA], in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA] del 2020. A ben vedere, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], per escludere il coinvolgimento dell'indagato nei reati ascrittigli ai capi C e F dell'originaria rubrica, appare conforme alle emergenze indiziarie e rispettoso degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., così come novellato dall'art. 1 della legge n. 43 del 2019. Nella nuova formulazione dell'art. 416-ter, comma primo, cod. pen., in particolare, si stabilisce: «Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della promessa di soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'art. 416-bis». Non, può, in proposito, non rilevarsi che la prospettiva di politica criminale sottesa alla legge n. 43 del 2019 si caratterizza per una significativa espansione dell'area di contiguità politico-mafiosa sanzionata, resa evidente dalla riscrittura complessiva del primo comma dell'art. 416-ter cod. pen., che prevede che la promessa di procacciare voti può essere ricevuta sia dall'uomo politico sia da intermediari e può provenire sia da esponenti del sodalizio mafioso sia da soggetti estranei alla consorteria criminale. Tuttavia, ferme restando tali considerazioni, non può non rilevarsi che i comportamenti posti in essere dal ricorrente, quantomeno allo stato degli atti, pur essendo univocamente orientati a sostenere le candidature elettorali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle competizioni elettorali del 2020 e del 2021, non appaiono, ex se, riconducibili all'alveo applicativo dell'art. 416-ter cod. pen., nell'attuale formulazione conseguente alla novella del 2019, per effetto della natura, non compiutamente definita, dei rapporti esistenti tra il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attraverso i quali si sarebbero concretizzate le intese politico-mafiose controverse. 3. Nella cornice descritta nel paragrafo precedente, non assumono rilievo, ai fini della configurazione della fattispecie di cui all'art. 416-ter cod. pen., invocata dalla parte ricorrente, le modifiche normative introdotte dalla legge n. 43 del 2019, relative alla controprestazione della promessa - che non è più limitata al denaro e alle altre utilità, essendosi aggiunta la disponibilità «a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa [...]» -, atteso che ciò che, nel caso in esame, assume rilievo è l'assenza di univocità indiziaria relativa alla natura delle intese politico-mafiose, finalizzate a sostenere le candidature di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in occasione delle elezioni svoltesi nel 2020 e nel 2021. Queste intese elettorali, a loro volta, sarebbero state funzionali all'affermazione delle strategie di controllo del territorio reggino da parte del [OSCURATO:PERSONA], al perseguimento delle quali [OSCURATO:PERSONA] avrebbe contribuito forte dei suoi legami personali, con [OSCURATO:PERSONA] e con il suocero di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA], che, all'epoca dei fatti, ricopriva un ruolo di vertice in seno alla stessa consorteria. In altri termini, le captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, relativamente alle ipotesi di reato di cui ai capi C e F dell'originaria rubrica, consentivano di ritenere dimostrato il fattivo coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle strategie elettorali elaborate da [OSCURATO:PERSONA] - peraltro ribadito dallo stesso Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento impugnato -, ma non permettevano di ritenere provata la partecipazione dell'indagato ad accordi politico-mafiosi, rilevanti ex art. 416-ter cod. pen., finalizzati a sostenere le candidature elettorali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quello che, dunque, è in discussione non è tanto la sussistenza di un'intesa personale, che coinvolgeva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e i candidati alle campagne elettorali controverse, che deve ritenersi dimostrata dagli esiti delle attività di captazioni richiamati nelle pagine 9-20 dell'ordinanza impugnata, quanto9 piuttosto, la natura degli accordi finalizzati a sostenere le candidature di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non appare, sic et simpliciter, riconducibile ai parametri prefigurati dall'art. 416-ter cod. pen. Questa disposizione, infatti, sanziona le sole condotte dei soggetti che accettano la promessa di voti «da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis [...]», subordinando la punibilità di tali comportamenti criminosi a ineludibili indici soggettivi o metodologici, che, almeno al momento, non appaiono riscontrabili. Né era possibile desumere la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a intese elettorali politico-mafiose, rilevanti ai sensi dell'art. 416-ter cod. pen., dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza delle iniziative elettorali assunte da [OSCURATO:PERSONA] per sostenere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in occasione delle competizioni elettorali del 2020 e del 2021, in ragione del fatto che né l'indagato né lo stesso Barillà - è il dato processuale non è contestato - facevano parte del [OSCURATO:PERSONA]. Sotto questo profilo, le conclusioni raggiunte dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto dell'assenza di vincoli consortili tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], appaiono rispettose del compendio 6 iv indiziario e conformi al principio di diritto affermato da Sez. 6, n. 43186 del 11/09/2024, Sorbello, Rv. 287271 - 01, secondo cui: «Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, non è necessario che il procacciamento dei voti avvenga con metodo mafioso laddove il procacciatore sia un appartenente ad associazione mafiosa, anche laddove l'agente operi "uti singulus"». Non può, per altro verso, non rilevarsi che l'assenza di prove del collegamento consortile - associativo o concorsuale - esistente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] assumeva un rilievo ulteriormente negativo alla luce del fatto che, nel caso di specie, non era stata acquisita la prova che il sostegno elettorale fornito alle candidature di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fosse stato fornito con una metodologia mafiosa. Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 6, n. 15425 del 12/12/2022, dep. 2023, Lombardo, Rv. 284583 - 01, secondo cui: «Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, ove il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi, Pur essendo intraneo ad una consorteria mafiosa, operi "uti singulus", è necessaria la prova che l'accordo contempli l'attuazione, o la programmazione, di un'attività di procacciamento di voti con metodo mafioso». Tale ultima opzione ermeneùtica, del resto, si muove nel solco, condivisibile, di Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, Policastro, Rv. 263845 - 01, che precede la riformulazione dell'art. 416-ter cod. pen. da parte della legge n. 43 del 2019, in cui si affermava il seguente principio di diritto: «Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, come previsto dall'art. 416-ter cod. pen. nel testo vigente dopo le modifiche introdotte dalla I. n. 62 del 2014, solo quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell'interesse di quest'ultima, non è necessario che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poiché esclusivamente in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all'art. 416-bis, terzo comma, cod. pen. può dirsi immanente all'illecita pattuizione». Tutto questo comporta che, ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso previsto dall'art. 416-ter cod. pen., nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge n. 43 del 2019, occorre enucleare preliminarmente, sulla base degli elementi probatori acquisiti, il rapporto 7 / i/ funzionale esistente tra il procacciatore di voti e la consorteria mafiosa di riferimento. Infatti, laddove il soggetto che si impegna a procacciare i voti è un associato a una consorteria mafiosa, nell'interesse della quale opera, non occorre che l'acquisizione del consenso abbia luogo con le modalità di cui all'art. 416-bis, terzo comma, cod. pen.; viceversa, quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è estraneo a un'organizzazione mafiosa o comunque opera uti singulus è necessaria la prova che l'accordo contempli un'attività di procacciamento svolta con le modalità di cui all'art. 416-bis, terzo comma, cod. pen. Ne discende che, allo stato degli atti, pur dovendosi ritenere acquisita la prova del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] — e, come detto, di [OSCURATO:PERSONA] — nelle attività di sostegno alle candidature di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in occasione delle competizioni elettorali del 2020 e del 2021, la configurazione del reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., così come contestata a [OSCURATO:PERSONA] ai capi C e F dell'originaria rubrica, non può trovare accoglimento per la contestuale presenza di due elementi negativi. È pacifico, infatti, che, all'epoca dei fatti, l'indagato non era un esponente del [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 6, n. 43186 del 11/09/2024, Sorbello, cit.) e che il sostegno alle candidature elettorali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non veniva fornito con una metodologia mafiosa riconducibile, direttamente o indirettamente, allo stesso sodalizio 'ndranghetistico (Sez. 6, n. 15425 del 12/12/2022, dep. 2023, Lombardo, cit.). In questa, univoca, cornice ermeneutica, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giungeva il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], che, a pagina 25 dell'ordinanza impugnata, osservava: «Le conversazioni, se confermano ancora una volta il fattivo coinvolgimento del Catalano nelle strategie elettorali tessute dal Barillà in vista delle elezioni comunali, alcun dato di conoscenza offrono in relazione alla partecipazione dell'appellato ad accordi criminali, nonché in ordine alla consapevolezza in capo allo stesso di contribuire all'attuazione di simili accordi, non potendo tale consapevolezza inferirsi dalla mera presa d'atto che l'Araniti fosse reso partecipe delle iniziative assunte dal genero». Occorre, pertanto, ribadire che il compendio indiziario esaminato, quantomeno allo stato, non consente di ritenere dimostrati gli elementi costitutivi del reato di Cui all'art. 416-ter cod. pen., non risultando acquisita la prova della natura politico-mafiosa del sostegno elettorale fornito dal ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in occasione delle campagne elettorali svoltesi nel 2020 e nel 2021, così come contestato ai capi C e F dell'originaria rubrica. 4. Non è, per altro verso, possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto delle conversazioni acquisite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in sede di legittimità, nei termini prospettati dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel suo atto di impugnazione, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio. Se così non fosse, si demanderebbe alla Corte di cassazione il compimento di un'operazione ermeneutica, involgente questiones facti, palesemente estranea all'ambito valutativo proprio de giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice cautelare di merito ai fini della formulazione del giudizio di gravità indiziaria dell'indagato. In questo contesto, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui, a seguito della riformulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito. A opinare diversamente, infatti, si finirebbe per consentire al giudice di legittimità di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione censurata (tra le altre, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623 -01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215 - 01; Sez. 1, n. 25117 del 60 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167 - 01; Sez. 4, n. 117 del 28/10/2005, Caruso, Rv. 232626 - 01). Discorso, questo, che vale anche con riferimento alla lettura del contenuto delle conversazioni e delle comunicazioni captate durante le indagini preliminari, rispetto alle quali è stato tratteggiato nella gran parte dei ricorsi in esame, in termini sostanzialmente assimilabili, un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle intercettazioni, che costituisce una questione esclusivamente fattuale, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se e nella misura in cui le valutazioni effettuate dai giudici di merito risultano logiche e coerenti in rapporto alle massime di esperienza utilizzate per l'interpretazione di tali captazioni. Sul punto, allo scopo di circoscrivere con maggiore puntualità gli ambiti di intervento del giudice di legittimità in relazione all'operazione di ermeneutica processuale compiuta dai Giudici di merito catanzaresi sui risultati delle intercettazioni oggetto di vaglio, si ritiene utile richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione» (Sez. 6, n. 29530 del 03/05/2006, Rispoli, Rv. 235088 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, Acampa, Rv. 278611 - 01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414 - 01; Sez. 6, n. 17619 dell'08/01/2008, Gionta, Rv. 239724 - 01). Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni Unite, che, in tema di interpretazione delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittim