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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 10092/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alla determinazione della pena e alla disposta confisca, con rinvio alla Corte di appello di Genova per nuovo giudizio. i,- [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Genova dell'8 marzo 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, previa riqualificazione dei reati contestati in quelli previsti dagli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha ridotto ad anni due e mesi quattro di reclusione ed euro seimila di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione av- verso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione.

2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla richiesta di assoluzione in relazione alle condotte indicate al capo A) ai nn. 2 e 3 e al capo B) ai nn. 3, 5 e

12. Si deduce che la Corte territoriale non ha fornito adeguata motivazione con rife- rimento all'affermazione di responsabilità per i reati contestati all'imputato.

2.1.1. In relazione alla cessione di gr. 5 di cocaina di cui al n. 2 del capo A), avvenuta in Chiavari o Lavagna, il 13 gennaio [OSCURATO:PERSONA] riferiva al fratello [OSCURATO:PERSONA]: il "signore di Lavagna ha 57 in finale avrebbe bisogno di 5 euro interi". [OSCURATO:PERSONA] rispondeva di non potersi muovere.

Nella telefonata del 23 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] riferiva al fratello che lo aveva chiamato "quel tizio da cui eravamo andati in via Nazionale vicino alla lanterna del bar".

Secondo la Corte territoriale, nel corso della telefonata n. 937 del 13 gennaio 2020, si era verificata una cessione di stupefacente, in quanto si discuteva dello stesso cliente di Lavagna e si evinceva che i due fratelli lo avevano effettivamente incontrato per la consegna di stupefacente.

La Corte di merito, tuttavia, non spiegava da quali elementi si evin- ceva che nelle telefonate n. 937 del 23 gennaio 2020 e n. 511 del 13 gennaio 2020 i fratelli Hjijeb parlavano della medesima persona.

I due fratelli, inoltre, non potevano aver incontrato una persona il 13 gennaio 2020 per consegnarle dello stupefacente, in quanto, nella conversazione n. 511 di quel giorno, [OSCURATO:PERSONA] riferiva di non potersi muovere.

2.1.2. La Corte ligure poi ha ritenuto provata la cessione di un quantitativo im- precisato di cocaina il 14 gennaio 2020 di cui al n. 3 del capo A) in un luogo scono- sciuto a tale Issam, in quanto nella telefonata n. 888 del 22 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] riferiva di aver ricevuto una chiamata da Issam a [OSCURATO:PERSONA] e questi gli rispondeva "vai a recuperare il credito che ha nei miei confronti".

Nella conversa- zione n. 580 del 14 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al fratello se se ne era andato; [OSCURATO:PERSONA] rispondeva che era appena arrivato; [OSCURATO:PERSONA] rife- riva "guarda, come quella di ieri"; [OSCURATO:PERSONA] ribatteva "va bene"; [OSCURATO:PERSONA]- hammed diceva "mi ha chiamato l'altro...

Issam..."; [OSCURATO:PERSONA] diceva "va bene" e [OSCURATO:PERSONA] concludeva riferendo "ci vediamo dai".

Nel colloquio n. 888 del 22 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] informava [OSCURATO:PERSONA]- hammed che anche Issam lo aveva chiamato e Mohammed gli diceva "vai a recupe- rare il credito che ha nei miei confronti".

Anche con riferimento a tale vicenda la Corte di appello non ha spiegato come aveva ricollegato la telefonata del 22 gennaio ad una cessione di stupefacenti avvenuta il 14 gennaio, in quanto [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a riferire al fratello di aver ricevuto la chiamata di Issam.

2.1.3. Quanto alle presunte cessioni in favore di [OSCURATO:PERSONA] del 3, 10, 13, 15 e 24 gennaio 2020 di cui al capo B), secondo la Corte territoriale, poiché il 15 e il 27 gennaio [OSCURATO:PERSONA] si era recato presso il luogo di imbosco dello stupefa- cente prima di incontrare lo Stagnaro, tutti gli appuntamenti tra i due erano finalizzati a cessioni di stupefacente.

Il 3 gennaio, [OSCURATO:PERSONA] telefonava allo Stagnaro, che stava andando a Moneglia; [OSCURATO:PERSONA] chiedeva all'italiano di chiamarlo al suo ritorno.

Durante la successiva telefonata, lo Stagnaro gli riferiva di essere tornato e [OSCURATO:PERSONA] gli rispondeva che si sarebbe recato da lui al ritorno.

Dopo tale colloquio non ne avvenivano altri.

L'assenza di ulteriori contatti tra i due rendeva non provata la contestata ces- sione.

Al contrario, la Corte di merito ha desunto la cessione del 10 gennaio esclusi- vamente in base alla circostanza dell'appuntamento fissato a casa di [OSCURATO:PERSONA]- med e al riferimento ad altri appuntamenti finalizzati a cessioni; ha altresì sviluppato un analogo ragionamento in ordine all'incontro del 24 gennaio in un'officina situata in prossimità dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'assenza di riferimenti nelle conversazioni precedenti ad una possibile condotta di cessione.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena base.

Si osserva che la Corte di merito non ha motivato le ragioni della fissazione della pena base nel massimo edittale previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per la cessione del 27 gennaio di un quantitativo imprecisato di cocaina a [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena ex art. 81 cod. pen..

Si rileva che la Corte ligure ha erroneamente fissato un aumento per la continua- zione di dieci mesi di reclusione ed euro duemiladuecento di multa superiore a quello stabilito dal giudice di primo grado, nonostante tali episodi criminosi fossero stati riqualificati nella fattispecie di reato di minore gravità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2.4. Violazione di legge in relazione alla confisca del danaro sequestrato.Si deduce che la Corte territoriale, non tenendo conto della derubricazione dei reati contestati nella fattispecie più lieve e della conseguente esclusione dell'ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, ha omesso di argomentare le ragioni della confisca del danaro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità di in relazione ad alcuni episodi criminosi, non è proponibile in sede di legittimità.

Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inam- missibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sen- tenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

Si è altresì precisato che è inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109).

Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, il ricorso risulta uni- camente diretto a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi tra- visamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

Il ricorrente si limita a reiterare alcune doglianze in ordine all'interpretazione delle conversazioni intercettate, il cui contenuto, tuttavia, è già stato adeguatamente vagliato con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non è scandito da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Sul punto va richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui l'interpretahione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sinda- cato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

Peraltro, il ricorrente, reo confesso (così come il fratello), non allega né richiama specificamente le conversazioni intercettate, che avrebbero costituito oggetto di er- ronea intercettazione.

2. Il secondo motivo di censura, con cui il ricorrente si duole dell'entità eccessiva della pena irrogata, è manifestamente infondato.

Va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli ele- menti indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata, vicina al limite edittale massimo, è stata correttamente giustificata in ragione dell'elevato numero delle con- dotte criminose, del ruolo più rilevante di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quello rico- perto dal fratello e del precedente specifico.

Né appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.

3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione del divieto di refor- matio in peius è infondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio, secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'im- pugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando ck una pena complessivamente maggiore (Sez. 1, n. 26645 del 10/04/2019, Jerevija, Rv. 276196; Sez. 3, n. 1957 del 22/06/2017, dep. 2018, Vallozzi, Rv. 272072).Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha riqualificato i reati originaria- mente contestati nella corrispondente più lieve fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Pertanto, avendo il giudice stabilito una pena finale inferiore, stante la diversa struttura del reato continuato, rientrava nel suo potere valutativo la previsione di una pena più elevata per i reati satelliti in riferimento alla funzione regolatrice della adeguatezza della pena al caso concreto.

4. Anche il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza dei pre- supposti per disporre la confisca, è infondato.

Va premesso che, in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella

I. n. 356 del 1992 (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900; in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio la confisca del denaro disposta con sentenza di patteggiamento in assenza di un collegamento eziologico tra il denaro e il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestato all'imputato).

In linea con tale principio, nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha ri- chiamato sul punto la sentenza di primo grado, la quale aveva adeguatamente evi- denziato in relazione ad ogni specifico reato i collegamenti tra i reati e le somme rinvenute in possesso dei fratelli Hjijeb (vedi, in particolare, pag. 10 della sentenza di primo grado).

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alla determinazione della pena e alla disposta confisca, con rinvio alla Corte di appello di Genova per nuovo giudizio. i,- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Genova dell'8 marzo 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, previa riqualificazione dei reati contestati in quelli previsti dagli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha ridotto ad anni due e mesi quattro di reclusione ed euro seimila di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione av- verso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla richiesta di assoluzione in relazione alle condotte indicate al capo A) ai nn. 2 e 3 e al capo B) ai nn. 3, 5 e 12. Si deduce che la Corte territoriale non ha fornito adeguata motivazione con rife- rimento all'affermazione di responsabilità per i reati contestati all'imputato. 2.1.1. In relazione alla cessione di gr. 5 di cocaina di cui al n. 2 del capo A), avvenuta in Chiavari o Lavagna, il 13 gennaio [OSCURATO:PERSONA] riferiva al fratello [OSCURATO:PERSONA]: il "signore di Lavagna ha 57 in finale avrebbe bisogno di 5 euro interi". [OSCURATO:PERSONA] rispondeva di non potersi muovere. Nella telefonata del 23 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] riferiva al fratello che lo aveva chiamato "quel tizio da cui eravamo andati in via Nazionale vicino alla lanterna del bar". Secondo la Corte territoriale, nel corso della telefonata n. 937 del 13 gennaio 2020, si era verificata una cessione di stupefacente, in quanto si discuteva dello stesso cliente di Lavagna e si evinceva che i due fratelli lo avevano effettivamente incontrato per la consegna di stupefacente. La Corte di merito, tuttavia, non spiegava da quali elementi si evin- ceva che nelle telefonate n. 937 del 23 gennaio 2020 e n. 511 del 13 gennaio 2020 i fratelli Hjijeb parlavano della medesima persona. I due fratelli, inoltre, non potevano aver incontrato una persona il 13 gennaio 2020 per consegnarle dello stupefacente, in quanto, nella conversazione n. 511 di quel giorno, [OSCURATO:PERSONA] riferiva di non potersi muovere. 2.1.2. La Corte ligure poi ha ritenuto provata la cessione di un quantitativo im- precisato di cocaina il 14 gennaio 2020 di cui al n. 3 del capo A) in un luogo scono- sciuto a tale Issam, in quanto nella telefonata n. 888 del 22 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] riferiva di aver ricevuto una chiamata da Issam a [OSCURATO:PERSONA] e questi gli rispondeva "vai a recuperare il credito che ha nei miei confronti". Nella conversa- zione n. 580 del 14 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al fratello se se ne era andato; [OSCURATO:PERSONA] rispondeva che era appena arrivato; [OSCURATO:PERSONA] rife- riva "guarda, come quella di ieri"; [OSCURATO:PERSONA] ribatteva "va bene"; [OSCURATO:PERSONA]- hammed diceva "mi ha chiamato l'altro... Issam..."; [OSCURATO:PERSONA] diceva "va bene" e [OSCURATO:PERSONA] concludeva riferendo "ci vediamo dai". Nel colloquio n. 888 del 22 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] informava [OSCURATO:PERSONA]- hammed che anche Issam lo aveva chiamato e Mohammed gli diceva "vai a recupe- rare il credito che ha nei miei confronti". Anche con riferimento a tale vicenda la Corte di appello non ha spiegato come aveva ricollegato la telefonata del 22 gennaio ad una cessione di stupefacenti avvenuta il 14 gennaio, in quanto [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a riferire al fratello di aver ricevuto la chiamata di Issam. 2.1.3. Quanto alle presunte cessioni in favore di [OSCURATO:PERSONA] del 3, 10, 13, 15 e 24 gennaio 2020 di cui al capo B), secondo la Corte territoriale, poiché il 15 e il 27 gennaio [OSCURATO:PERSONA] si era recato presso il luogo di imbosco dello stupefa- cente prima di incontrare lo Stagnaro, tutti gli appuntamenti tra i due erano finalizzati a cessioni di stupefacente. Il 3 gennaio, [OSCURATO:PERSONA] telefonava allo Stagnaro, che stava andando a Moneglia; [OSCURATO:PERSONA] chiedeva all'italiano di chiamarlo al suo ritorno. Durante la successiva telefonata, lo Stagnaro gli riferiva di essere tornato e [OSCURATO:PERSONA] gli rispondeva che si sarebbe recato da lui al ritorno. Dopo tale colloquio non ne avvenivano altri. L'assenza di ulteriori contatti tra i due rendeva non provata la contestata ces- sione. Al contrario, la Corte di merito ha desunto la cessione del 10 gennaio esclusi- vamente in base alla circostanza dell'appuntamento fissato a casa di [OSCURATO:PERSONA]- med e al riferimento ad altri appuntamenti finalizzati a cessioni; ha altresì sviluppato un analogo ragionamento in ordine all'incontro del 24 gennaio in un'officina situata in prossimità dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'assenza di riferimenti nelle conversazioni precedenti ad una possibile condotta di cessione. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena base. Si osserva che la Corte di merito non ha motivato le ragioni della fissazione della pena base nel massimo edittale previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per la cessione del 27 gennaio di un quantitativo imprecisato di cocaina a [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena ex art. 81 cod. pen.. Si rileva che la Corte ligure ha erroneamente fissato un aumento per la continua- zione di dieci mesi di reclusione ed euro duemiladuecento di multa superiore a quello stabilito dal giudice di primo grado, nonostante tali episodi criminosi fossero stati riqualificati nella fattispecie di reato di minore gravità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.4. Violazione di legge in relazione alla confisca del danaro sequestrato.Si deduce che la Corte territoriale, non tenendo conto della derubricazione dei reati contestati nella fattispecie più lieve e della conseguente esclusione dell'ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, ha omesso di argomentare le ragioni della confisca del danaro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità di in relazione ad alcuni episodi criminosi, non è proponibile in sede di legittimità. Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inam- missibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sen- tenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Si è altresì precisato che è inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, il ricorso risulta uni- camente diretto a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi tra- visamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Il ricorrente si limita a reiterare alcune doglianze in ordine all'interpretazione delle conversazioni intercettate, il cui contenuto, tuttavia, è già stato adeguatamente vagliato con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non è scandito da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Sul punto va richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui l'interpretahione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sinda- cato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Peraltro, il ricorrente, reo confesso (così come il fratello), non allega né richiama specificamente le conversazioni intercettate, che avrebbero costituito oggetto di er- ronea intercettazione. 2. Il secondo motivo di censura, con cui il ricorrente si duole dell'entità eccessiva della pena irrogata, è manifestamente infondato. Va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli ele- menti indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata, vicina al limite edittale massimo, è stata correttamente giustificata in ragione dell'elevato numero delle con- dotte criminose, del ruolo più rilevante di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quello rico- perto dal fratello e del precedente specifico. Né appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. 3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione del divieto di refor- matio in peius è infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio, secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'im- pugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando ck una pena complessivamente maggiore (Sez. 1, n. 26645 del 10/04/2019, Jerevija, Rv. 276196; Sez. 3, n. 1957 del 22/06/2017, dep. 2018, Vallozzi, Rv. 272072).Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha riqualificato i reati originaria- mente contestati nella corrispondente più lieve fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Pertanto, avendo il giudice stabilito una pena finale inferiore, stante la diversa struttura del reato continuato, rientrava nel suo potere valutativo la previsione di una pena più elevata per i reati satelliti in riferimento alla funzione regolatrice della adeguatezza della pena al caso concreto. 4. Anche il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza dei pre- supposti per disporre la confisca, è infondato. Va premesso che, in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella I. n. 356 del 1992 (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900; in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio la confisca del denaro disposta con sentenza di patteggiamento in assenza di un collegamento eziologico tra il denaro e il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestato all'imputato). In linea con tale principio, nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha ri- chiamato sul punto la sentenza di primo grado, la quale aveva adeguatamente evi- denziato in relazione ad ogni specifico reato i collegamenti tra i reati e le somme rinvenute in possesso dei fratelli Hjijeb (vedi, in particolare, pag. 10 della sentenza di primo grado). 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
Sentenza Cassazione n. 10092/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris