Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 25441/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 05EFLVP) avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in data 14/09/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Genóvra in data 14/09/2022, confermava la sentenza • • g del Tribunale di Genova in data W/11~ che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 di reclusione' ed euro 800 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990.

2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il difensore di fiducia, denunciando, con l'unico motivo, la nullità della sentenza in riferimento all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990.

3. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, non articolando in alcun modo la censura invocata, risolvendosi la doglianza in una generica indicazione circa l'incolpevolezza del ricorrente, presente sul posto ma estraneo ai fatti (che il ricorrente già in sede di appello riconduceva esclusivamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], v. pag. 1 sentenza), ricostruzione opposta a quella effettuata dai giudici di entrambi i gradi del merito (la Corte di appello, in particolare, ricostruisce il fatto indicando nell'odierno ricorrente la «vedetta» di cui si serviva l'Ettaoufi per l'attività di spaccio).

Il ricorso è costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a stimolare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie rispetto a quella fornita dalla Corte di appello di Genova e dal giudice di primo grado, operazione esclusa nel giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 24826, del 16/03/2021, Benenati, non massimata: «il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali"», che cita, in senso conforme, Sez.4, n. 5693, del 31.03.1999 rv 213798-01; Sez.1, n.10528, del 12.07.2000, rv 217052-01).

Esula infatti, per costante giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis, Sez. 5, n. 186 del 13/09/2022, Bruscoli, non massinnata) «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944)».

Come reiteratamente affermato (sez. 3, n. 53222 del 25/10/2018, Martinelli, non massimata), inoltre, «la valutazione dei dati probatori e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni piuttosto che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (n. 20806 del 5/5/2011)».

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 05EFLVP) avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in data 14/09/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Genóvra in data 14/09/2022, confermava la sentenza • • g del Tribunale di Genova in data W/11~ che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 di reclusione' ed euro 800 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il difensore di fiducia, denunciando, con l'unico motivo, la nullità della sentenza in riferimento all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990. 3. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, non articolando in alcun modo la censura invocata, risolvendosi la doglianza in una generica indicazione circa l'incolpevolezza del ricorrente, presente sul posto ma estraneo ai fatti (che il ricorrente già in sede di appello riconduceva esclusivamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], v. pag. 1 sentenza), ricostruzione opposta a quella effettuata dai giudici di entrambi i gradi del merito (la Corte di appello, in particolare, ricostruisce il fatto indicando nell'odierno ricorrente la «vedetta» di cui si serviva l'Ettaoufi per l'attività di spaccio). Il ricorso è costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a stimolare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie rispetto a quella fornita dalla Corte di appello di Genova e dal giudice di primo grado, operazione esclusa nel giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 24826, del 16/03/2021, Benenati, non massimata: «il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali"», che cita, in senso conforme, Sez.4, n. 5693, del 31.03.1999 rv 213798-01; Sez.1, n.10528, del 12.07.2000, rv 217052-01). Esula infatti, per costante giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis, Sez. 5, n. 186 del 13/09/2022, Bruscoli, non massinnata) «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944)». Come reiteratamente affermato (sez. 3, n. 53222 del 25/10/2018, Martinelli, non massimata), inoltre, «la valutazione dei dati probatori e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni piuttosto che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (n. 20806 del 5/5/2011)». 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25441/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris