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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31563/2026

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avisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso proposto dal difensore diBernabei [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostitutoricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame, con l’ordinanza del 16febbraio 2026 in epigrafe, ha respinto il ricorso presentato dall’imputato NicholasBernabei, così confermando l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Roma in data 3 novembre 2025, che aveva rigettato la richiesta disostituzione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere applicata aNicholas [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 26 febbraio 2025 per il delitto di cui all’art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi, nella qualità diorganizzatore, a partire dal mese di febbraio 2020.2.

Il G.i.p. aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelareritenendo che permanessero a carico di [OSCURATO:PERSONA] gravi indizi dicolpevolezza – avendo il predetto con elevata probabilità rivestito un ruolo diprimo piano nell’ambito dell’associazione finalizzata al traffico di sostanzestupefacenti nella piazza di spaccio della Coltellata, ben radicata sul territoriocapitolino e in grado di gestire considerevoli quantitativi di stupefacente e diriorganizzarsi, nonostante il reiterato intervento delle forze dell’ordine – e, perquel che riguarda le esigenze cautelari, che permanesse il pericolo di reiterazionedi reati dalla stessa specie di quelli per cui si procede, tenuto conto che NicholasBernabei non solo risultava uno dei principali artefici dell’attività criminosacondotta dall’associazione, come dimostrato dai numerosi reati-fine commessi edal ruolo organizzativo rivestito, ma era già gravato da precedenti specifici.Riteneva, in particolare, il G.i.p. che le esigenze cautelari che avevano fondatol'applicazione della misura di massimo rigore risultavano tuttora pressanti efronteggiabili unicamente attraverso la restrizione carceraria, stante leconnotazioni modali della condotta delittuosa per cui era titolo custodiale, lagravità dei reati contestati, la non occasionalità dei fatti e la spregiudicatezzadimostrata dall'imputato, elementi tutti che confermavano la sua pericolositàsociale e che impedivano la sostituzione della misura anche alla luce del fattoche l'imputato si era avvalso della facoltà di non rispondere in sede diinterrogatorio di garanzia, impedendo così una diversa ricostruzione dei fatti a luipiù favorevole e non aveva mai dimostrato di avere effettivamente reciso irapporti con il gruppo criminale.

Osservava che, in ogni caso, vigeva allo stato lapresunzione di esistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misuracarceraria in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;3.

Il Tribunale del riesame, come sopra anticipato, ha confermatol’ordinanza del G.i.p., osservando, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, chel'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato per l'evidenza dellaprova preclude la loro analisi in sede incidentale cautelare – richiama, sul punto,consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 38 del 25/10/1995, Liotta,Rv. 202858-01; Sez. 6, n. 31781 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Favellato, non mass.

Nellostesso senso vds. anche Sez. 2, n. 4610 del 16/01/2026, Radosavljevic, Rv.289388-01) – e, quanto alle esigenze cautelari, che il pericolo di reiterazione deireati deve ritenersi tuttora concreto ed attuale anche alla luce della personalitàdel ricorrente, gravato da precedenti specifici antecedenti ai fatti contestati, edella mancanza di attività lavorativa lecita documentata.

Evidenzia che lacircostanza della costituzione in carcere in luogo diverso da quello dei correi nonequivale alla recisione dei contatti con i correi e, specialmente, non consente diritenere che lo stesso si sia discostato dalla commissione di delitti in materia distupefacenti, anche in proprio od associato ad altri; di talché la presunzione diesistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura carceraria nonpuò essere vinta.4.

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, con ununico motivo con il quale lamenta mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.Si duole che il Tribunale del riesame non aveva fornito alcuna puntualemotivazione in ordine al pericolo concreto e attuale di reiterazione dei reati,richiesto dall'art. 274 cod. proc. pen., e alcuna spiegazione in ordine alle ragioniper le quali l'applicazione della misura meno afflittiva non era adeguata asoddisfare le esigenze cautelari eventualmente ritenute esistenti.Deduce il difensore che nell'appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. ladifesa aveva evidenziato: che la partecipazione del ricorrente all’associazionefinalizzata al traffico di sostanze stupefacenti era di soli 34 giorni; che la predettaassociazione risultava oramai smantellata dai provvedimenti coercitivi assunti;che i fatti erano oramai lontani nel tempo, e risalenti a oltre cinque anni prima,così da potersi ritenere grandemente scemate la esigenze cautelari; che ilricorrente si era spontaneamente costituito presso la Casa circondariale di AscoliPiceno, in virtù di contrasti con i vertici del sodalizio, una volta appresa la notiziache era ricercato.Lamenta contraddittorietà della motivazione in cui sarebbe incorso ilTribunale del riesame, laddove ha genericamente motivato in relazione allapropensione a delinquere del ricorrente in materia di violazione della disciplinadegli stupefacenti, utilizzando la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc. pen. per riempire il lamentato vuoto motivazionale.5.

Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta per l'udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen.,non essendo stata richiesta da alcuna delle parti la trattazione orale, e haconcluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché aspecifico.2.

Il difensore si duole, genericamente, della mancanza di motivazione inordine al pericolo concreto e attuale di reiterazione dei reati e in ordine alleragioni per le quali l'applicazione di una misura meno afflittiva non sarebbeadeguata a soddisfare le esigenze cautelari.

In sostanza, si limita ad esprimereun generico dissenso rispetto alla valutazione del Tribunale, rappresentando,anche in questa sede, che la partecipazione del ricorrente all’associazionefinalizzata al traffico di sostanze stupefacenti era di soli 34 giorni, che la predettaassociazione risultava oramai smantellata dai provvedimenti coercitivi assunti,che i fatti erano oramai lontani nel tempo e che il ricorrente si eraspontaneamente costituito in un carcere diverso da quello dei correi.3.

In tal modo il ricorrente ripropone in sede di legittimità il motivo delriesame con il quale aveva lamentato la mancanza di attuali esigenze cautelari edi adeguatezza della misura cautelare di maggior rigore, ma non si confronta conle argomentazioni svolte nella ordinanza impugnata che confutano, in manierapuntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali,le identiche doglianze difensive svolte nei motivi di riesame (che, vengono, percosì dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabileelemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità.Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossiagenerici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate eritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti dellanecessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnatae quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01; Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L., Rv.281425-01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012-dep. 2012, Pezzo, Rv. 253849).Ritiene, infatti, il Collegio che l'ordinanza impugnata ha argomentato, conmotivazione congrua e non manifestamente illogica, in merito alla sussistenzadelle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura applicata inconsiderazione del preminente rilievo attribuito ai seguenti elementi: i) iprecedenti penali specifici antecedenti ai fatti contestati; ii) la mancanza diCon motivazione parimenti adeguata il Tribunale del riesame ha ritenuto chela costituzione in carcere in luogo diverso da quello dei correi non equivale allarecisione dei contatti con i correi e, specialmente, non consente di ritenere che lostesso si sia discostato dalla commissione di delitti in materia di stupefacenti,anche in proprio od associato ad altri.3.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa diinammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al pagamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende che si ritiene equo fissare in euro tremila.4.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà delricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria,di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso il 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso proposto dal difensore diBernabei [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostitutoricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame, con l’ordinanza del 16febbraio 2026 in epigrafe, ha respinto il ricorso presentato dall’imputato NicholasBernabei, così confermando l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Roma in data 3 novembre 2025, che aveva rigettato la richiesta disostituzione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere applicata aNicholas [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 26 febbraio 2025 per il delitto di cui all’art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi, nella qualità diorganizzatore, a partire dal mese di febbraio 2020.2. Il G.i.p. aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelareritenendo che permanessero a carico di [OSCURATO:PERSONA] gravi indizi dicolpevolezza – avendo il predetto con elevata probabilità rivestito un ruolo diprimo piano nell’ambito dell’associazione finalizzata al traffico di sostanzestupefacenti nella piazza di spaccio della Coltellata, ben radicata sul territoriocapitolino e in grado di gestire considerevoli quantitativi di stupefacente e diriorganizzarsi, nonostante il reiterato intervento delle forze dell’ordine – e, perquel che riguarda le esigenze cautelari, che permanesse il pericolo di reiterazionedi reati dalla stessa specie di quelli per cui si procede, tenuto conto che NicholasBernabei non solo risultava uno dei principali artefici dell’attività criminosacondotta dall’associazione, come dimostrato dai numerosi reati-fine commessi edal ruolo organizzativo rivestito, ma era già gravato da precedenti specifici.Riteneva, in particolare, il G.i.p. che le esigenze cautelari che avevano fondatol'applicazione della misura di massimo rigore risultavano tuttora pressanti efronteggiabili unicamente attraverso la restrizione carceraria, stante leconnotazioni modali della condotta delittuosa per cui era titolo custodiale, lagravità dei reati contestati, la non occasionalità dei fatti e la spregiudicatezzadimostrata dall'imputato, elementi tutti che confermavano la sua pericolositàsociale e che impedivano la sostituzione della misura anche alla luce del fattoche l'imputato si era avvalso della facoltà di non rispondere in sede diinterrogatorio di garanzia, impedendo così una diversa ricostruzione dei fatti a luipiù favorevole e non aveva mai dimostrato di avere effettivamente reciso irapporti con il gruppo criminale. Osservava che, in ogni caso, vigeva allo stato lapresunzione di esistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misuracarceraria in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;3. Il Tribunale del riesame, come sopra anticipato, ha confermatol’ordinanza del G.i.p., osservando, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, chel'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato per l'evidenza dellaprova preclude la loro analisi in sede incidentale cautelare – richiama, sul punto,consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 38 del 25/10/1995, Liotta,Rv. 202858-01; Sez. 6, n. 31781 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Favellato, non mass. Nellostesso senso vds. anche Sez. 2, n. 4610 del 16/01/2026, Radosavljevic, Rv.289388-01) – e, quanto alle esigenze cautelari, che il pericolo di reiterazione deireati deve ritenersi tuttora concreto ed attuale anche alla luce della personalitàdel ricorrente, gravato da precedenti specifici antecedenti ai fatti contestati, edella mancanza di attività lavorativa lecita documentata. Evidenzia che lacircostanza della costituzione in carcere in luogo diverso da quello dei correi nonequivale alla recisione dei contatti con i correi e, specialmente, non consente diritenere che lo stesso si sia discostato dalla commissione di delitti in materia distupefacenti, anche in proprio od associato ad altri; di talché la presunzione diesistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura carceraria nonpuò essere vinta.4. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, con ununico motivo con il quale lamenta mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.Si duole che il Tribunale del riesame non aveva fornito alcuna puntualemotivazione in ordine al pericolo concreto e attuale di reiterazione dei reati,richiesto dall'art. 274 cod. proc. pen., e alcuna spiegazione in ordine alle ragioniper le quali l'applicazione della misura meno afflittiva non era adeguata asoddisfare le esigenze cautelari eventualmente ritenute esistenti.Deduce il difensore che nell'appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. ladifesa aveva evidenziato: che la partecipazione del ricorrente all’associazionefinalizzata al traffico di sostanze stupefacenti era di soli 34 giorni; che la predettaassociazione risultava oramai smantellata dai provvedimenti coercitivi assunti;che i fatti erano oramai lontani nel tempo, e risalenti a oltre cinque anni prima,così da potersi ritenere grandemente scemate la esigenze cautelari; che ilricorrente si era spontaneamente costituito presso la Casa circondariale di AscoliPiceno, in virtù di contrasti con i vertici del sodalizio, una volta appresa la notiziache era ricercato.Lamenta contraddittorietà della motivazione in cui sarebbe incorso ilTribunale del riesame, laddove ha genericamente motivato in relazione allapropensione a delinquere del ricorrente in materia di violazione della disciplinadegli stupefacenti, utilizzando la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc. pen. per riempire il lamentato vuoto motivazionale.5. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta per l'udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen.,non essendo stata richiesta da alcuna delle parti la trattazione orale, e haconcluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico.2. Il difensore si duole, genericamente, della mancanza di motivazione inordine al pericolo concreto e attuale di reiterazione dei reati e in ordine alleragioni per le quali l'applicazione di una misura meno afflittiva non sarebbeadeguata a soddisfare le esigenze cautelari. In sostanza, si limita ad esprimereun generico dissenso rispetto alla valutazione del Tribunale, rappresentando,anche in questa sede, che la partecipazione del ricorrente all’associazionefinalizzata al traffico di sostanze stupefacenti era di soli 34 giorni, che la predettaassociazione risultava oramai smantellata dai provvedimenti coercitivi assunti,che i fatti erano oramai lontani nel tempo e che il ricorrente si eraspontaneamente costituito in un carcere diverso da quello dei correi.3. In tal modo il ricorrente ripropone in sede di legittimità il motivo delriesame con il quale aveva lamentato la mancanza di attuali esigenze cautelari edi adeguatezza della misura cautelare di maggior rigore, ma non si confronta conle argomentazioni svolte nella ordinanza impugnata che confutano, in manierapuntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali,le identiche doglianze difensive svolte nei motivi di riesame (che, vengono, percosì dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabileelemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità.Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossiagenerici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate eritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti dellanecessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnatae quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01; Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L., Rv.281425-01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012-dep. 2012, Pezzo, Rv. 253849).Ritiene, infatti, il Collegio che l'ordinanza impugnata ha argomentato, conmotivazione congrua e non manifestamente illogica, in merito alla sussistenzadelle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura applicata inconsiderazione del preminente rilievo attribuito ai seguenti elementi: i) iprecedenti penali specifici antecedenti ai fatti contestati; ii) la mancanza diCon motivazione parimenti adeguata il Tribunale del riesame ha ritenuto chela costituzione in carcere in luogo diverso da quello dei correi non equivale allarecisione dei contatti con i correi e, specialmente, non consente di ritenere che lostesso si sia discostato dalla commissione di delitti in materia di stupefacenti,anche in proprio od associato ad altri.3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa diinammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al pagamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende che si ritiene equo fissare in euro tremila.4. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà delricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria,di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso il 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]
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