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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20795/2022

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O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difes i per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Lima n. 7.

Ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] la tela e [OSCURATO:PERSONA] la tela, elettivamente domiciliato presso il loro studioin Roma, viale Castrense n. 7.

Controricorrente e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i per procura alle liti in calce al contro ricorso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]David, elettivamente domiciliati presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA], viale Kennedy n. 50.

Controricorrenti e [OSCURATO:PERSONA].

R.G.

N. 29255/2017.Intimato avverso la sentenza n. 3587 della Corte di appello di Napoli, depositata il 31.

8. 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22.

4. 2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 3587 del 31.

8. 2017 la Corte di appello di Napoli rigettò gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in via principale) e [OSCURATO:PERSONA] i ello Biagio (in via incidentale) per la riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 577 del 2011.

In particolare, per quanto qui ancora interessa, il giudice di secondo grado confermò la decisione appellata nella parte in cui, accogliendo la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell’immobile limitrofo, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad arretrare il piano mansardato del proprio immobile alla distanza legale e li aveva condannati al risarcimento del danno, quantificato in euro 3.000,00,ed altresì aveva rigettato le domand e di questi ultimi all’ arretramento dell’immobile del vicino per inosservanza della distanza legale e di manleva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], loro danti causa dell’immobile.

A sostegno della conclusione accolta la Corte napoletana affermòche la condanna degli appellanti principali all’arretramento meritava conferma in ragione del fatto che la mansarda sopraelevata sulloro immobile, comportando un aumento della volumetria del fabbricato, costituiva una nuova costruzione, soggetta al rispetto della distanza legale; che la domanda da essi avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] i ello Biagio era invece infondata , atteso che il diritto di questi a mantenere il proprio fabbricato ad una distanza minore da quella legale doveva ritenersi ac quisito in virtù della eccepita usucapione, restando a tal fine irrilevante la questione su chi avesse edificato per primo; che doveva altresì essere confermato il rigetto della loro domanda di manleva nei confronti dei danti causa,terzi chiamati, avendo la consulenza R.G.

N. 29255/2017.tecnica accertato che le modifiche di volume e di sagoma e la costruzione in elevazione del piano mansarda erano state completate e modificate dopo l’acquisto dell’immobile.

Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato l’1.

12. 2017, ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi.

Resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] nonchè [OSCURATO:PERSONA] i ello Alessandro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.

I ricorrenti ed il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria.

Preliminarmente va esaminata e quindi respinta l’eccezione avanzata dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di inammissibilità del ricorso proposto nei loro confronti in quanto notificato al loro difensore in un’unica copia.

L’eccezione va respinta, in quanto l’ipotesi descritta dà luogo non a d inammissibilità del ricorso né ad inesistenza della notifica, ma a mera nullità della stessa, sanata con effetto ex tuncdalla costituzione in giudizio di tutte le parti intimate (Cass. n. 20982 del 2021; Cass. n. 4924 del 2004; Cass.

S.U. n. 9859 del 1997).

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 102 cod. proc. civ., assumendo la nullità della sentenza per avere dichiarato l’usucapione del diritto di servitù di [OSCURATO:PERSONA] al mantenimento del proprio immobile ad una distanza inferiore a quella legale senza che nel relativo giudizio avesse partecipato anche la di lui moglie, [OSCURATO:PERSONA], che dai documenti prodotti e dalla stessa consulenza tecnica d’ufficio risultava comproprietaria del bene.

Il motivo è infondato, avendo questa Corte già avuto occasione di precisare che l’actio confessoria servitutis, diretta soltantoa far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non dà luogo ad un litisconsorzio R.G.

N. 29255/2017.necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo (Cass. 17663 del 2 018; Cass. n. 6622 del 2016; Cass. n. 8261 del 2002).

In particolare, va ribadito che la tutela in giudizio del diritto reale oggetto di comunionespetta a ciascun contitolare, quale facoltà inerente al diritto stesso.

Con la memoria i ricorrenti argomentano ulteriormente il motivo, assumendo che l’integrità del contraddittorio avrebbe dovuto essere accertata in relazione all’oggetto complessivo del res litigiosa, anche con riguardo quindi alla loro domanda riconvenzionale con cui avevano chiesto l’arretramento dell’immobile dell’attore, avanzando così un’azione che vedeva legittimati passivi tutti i proprietari dello stesso.

La censura, anche così argomentata, non coglie nel segno, scontando un profilo di inammissibilità per difetto di interesse.

Si richiama in proposito l’indirizzo di questa Corte, cui il Collegio reputa di dare continuità, secondo cui l'impugnazione della sentenza di rigetto proposta per violazione dell'integrità del contraddittorio dal soccombente che abbia agito in giudizio senza convenirvi tutti i comproprietari e senza sollecitare al riguardo l'esercizio dei poteri officiosi del giudice deve ritenersi priva di un interesse giuridicamente tutelabile, dal momento che la relativa sentenza, essendo per lui negativa, non è opponibile nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, a cui la mancata partecipazione in giudizio non ha arrecato alcun pregiudizio(Cass. n. 24071 del 2019).

La necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari di un bene oggetto di domanda di usucapione è funzionale, in primo luogo, alla tutela dei comproprietari, onde consentire loro di difendersi in un giudizio di accertamento di una situazione giuridica confliggente con quella preesistente; insecondo luogo, alla tutela dello stesso attore, onde impedire che, all'esito del giudizio, la sentenza che riconosca il diritto dal medesimo azionato risulti inutiliter data, in quanto inopponibile ai litisconsorti necessari pretermessi.

Ne discende che, a fronte di una sentenza di secondo grado che abbia rigettato la domanda, non può ritenersi sussistente alcun interesse alla rinnovazione del giudizio in contraddittorio con i comproprietari pretermessi, né in capo a questi ultimi, né in capo all'attore, per questi restando del tutto irrilevante , in R.G.

N. 29255/2017.ragione del contenuto della sentenza di accertamento negativo del suo diritto, la non opponibilità della stessa ai litisconsorti necessari pretermessi.

Con l’ulteriore conseguenza che l’interesse all’annullamento della decisione impugnata si atteggia, in questi casi, ad una mer a aspettativa ad un nuovo giudizio con un differente esito, situazione questa evidentemente non tutelabile alla luce dei principi della ragionevole durata e del divieto di abuso del processodi cui all’art. 111 Cost.

Il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazionedegli artt. 1158 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere dichiarato l’usucapione deldiritto di servitù in favore della controparte [OSCURATO:PERSONA] in mancanza di prova dell’epoca della edificazione del suo immobile, prova che non emergeva affatto dalle dichiarazioni testimoniali assunte in giudizio.

Il motivo è inammissibile perché sostanzialmente nuovo rispetto alle censure sollevate dagli odierni ricorrenti in appello.

Dalla lettura della sentenza impugnata, che sul punto non appare investita da censure, risulta che gli appellanti, nel proprio atto di impugnazione, a vevano lamentato l’erroneità della decisione di primo grado per avere erroneamente applicato la regola della prevenzione, affermando che l’immobile della controparte era stato costruito prima del proprio, e che la censura era stata disattesa dalla Corte di appello in quanto non investiva l’effettiva ratio decidendi della sentenza del Tribunale, che aveva rigettato la domanda di arretramento avanzata dai convenuti non già applicando il criterio della prevenzione,ma ritenendo provata l’altrui usucapione del diritto di servitù.

Il motivo è pertanto inammissibile perché non investe l’effettiva ratio decidendi in forza della quale la Corte distrettuale ha rigettato il relativo motivo di appello.

Il terzo motivo, denunziando violazione e falsa applicaz ione degli artt. 872 e 873 cod. civ., investe il capo della decisione che ha confermato la condanna degli appellanti al risarcimento del danno in favore dell’attore [OSCURATO:PERSONA].

Sostiene al riguardo il ricorso che la Corte di appello ha male interpretato l’argomentazione con cui gliodierni ricorrenti avevano richiamato R.G.

N. 29255/2017.l’orientamento allora seguìto dalla giurisprudenza di legittimità,che escludeva l’usucapibilità della servitù al mantenimento della costruzione eseguita in violazione delle distanze legali, argomento che mirava unicamente non già ad affermare il principio contrario, accolto dalla giurisprudenza successiva, ma a rappres en tare l’assenza di colpa e, prima ancora, della coscienza e volontà della violazione loro addebitata.

Tale mancanza avrebbe dovuto altresì essere accertata in ragione delle circostanze del caso concreto, in cui l’abuso loro addebitato era stato commesso dall’originario proprietarioin un contesto in cui lo stesso non era suscettibile né di provocare riduzioni in pristino né risarcimento del danno, atteso che il vicino stesso aveva posto in essere violazioni delle distanze legali ben più gravi.

Il motivo è inammissibile in quanto sia dalla lettura della sentenza impugnata che dello stesso ricorso non risulta che gli odierni ricorrenti, nel proprio atto di appello, avessero censurato la statuizione di primo grado che li aveva condannati al risarcimento del danno in favore dell’attore per la violazione delle distanze legali, a nulla rilevando, sotto tale profilo, che tale capo della sentenza fosse dipendente da quello investito dall’appello.

L’argomentazione spesa dagli appellanti in ordine all’orientamento della giurisprudenza richiamato nel motivo risulta infatti dedotta con riferimento unicamente al capo della decisione di primo grado che aveva dichiarato in favore della controparte l’acquisto della servitù per usucapione e per tale motivo respinto la loro domanda di arretramento.

Il motivo va pertanto dichiarato inammissibile perché riguardante un tema nuovo.

Con il quarto motivo, che denunzia nullità della sentenza per carenza e contraddittorietà di motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e seguenti cod. civ. anche con riferimento all’art. 1418 stesso codice, nonché degli artt. 2697 cod. civ., i ricorrenti censurano il capo della decisione impugnata che ha mandato assolti i loro danti causa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiamati in causa, dalla domanda di manleva.

Si sostiene, in particolare , che la motivazione sul punto data dalla Corte di appello è del tutto contraddittoria, avendo il giudicante richiamato, a R.G.

N. 29255/2017.sostegno della statuizione di rigetto, gli accertamenti svolti dal consulente tecnico di ufficio, che pure aveva riconosciuto che l’edificazione della mansarda era stata iniziata dai precedenti proprietari eda loro proseguita per circa due terzi del suo volume, paria mc. 255 su complessivi mc. 312, sicché appare illogico che, pur dando atto di ciò, la Corte di appello abbia di fatto ritenuto esenti da responsabilitài terzi chiamati, che avevano trasferito , senza nemmeno menzionarli, unimmobile che presentava abusi edilizi.

Il motivo, a differenza dei precedenti,è fondato .

La lettura del capo della decisione impugnato (v. pag. 11) presenta una evidente contraddittorietà tra le premesse in fatto richiamate dalla Corte di appello e le conclusioni poi accolte , avendo , da un lato , ri assunto e fatto propri gli accertamenti del consulente tecnico d’ufficio in ordine alla addebitabilità dell’abuso edilizio in misura preponderante(2/3) ai precedenti proprietari, danti causa dei convenuti, e, dall’altro, rigettato la domanda di garanzia avanzata nei loro confronti.

La motivazione appare sul punto del tutto contraddittoria, proprio perché giustificata dalla “corresponsabilità dei convenuti nella realizzazione del manufatto in esame “, aff ermazione da cui non è dato evincere logicamente le ragioni della conclusione di rigetto della domanda di garanzia avanzata dai convenuti stessi verso i propri danti causa, fondata proprio sul contributo causale da loro fornito nella produzione dell’illecito.

Il ricorso va pertanto accolto in relazione al quarto motivo, rigettati gli altri.

La sentenza va quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M Accoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difes i per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Lima n. 7. Ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] la tela e [OSCURATO:PERSONA] la tela, elettivamente domiciliato presso il loro studioin Roma, viale Castrense n. 7. Controricorrente e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i per procura alle liti in calce al contro ricorso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]David, elettivamente domiciliati presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA], viale Kennedy n. 50. Controricorrenti e [OSCURATO:PERSONA]. R.G. N. 29255/2017.Intimato avverso la sentenza n. 3587 della Corte di appello di Napoli, depositata il 31. 8. 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22. 4. 2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 3587 del 31. 8. 2017 la Corte di appello di Napoli rigettò gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in via principale) e [OSCURATO:PERSONA] i ello Biagio (in via incidentale) per la riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 577 del 2011. In particolare, per quanto qui ancora interessa, il giudice di secondo grado confermò la decisione appellata nella parte in cui, accogliendo la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell’immobile limitrofo, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad arretrare il piano mansardato del proprio immobile alla distanza legale e li aveva condannati al risarcimento del danno, quantificato in euro 3.000,00,ed altresì aveva rigettato le domand e di questi ultimi all’ arretramento dell’immobile del vicino per inosservanza della distanza legale e di manleva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], loro danti causa dell’immobile. A sostegno della conclusione accolta la Corte napoletana affermòche la condanna degli appellanti principali all’arretramento meritava conferma in ragione del fatto che la mansarda sopraelevata sulloro immobile, comportando un aumento della volumetria del fabbricato, costituiva una nuova costruzione, soggetta al rispetto della distanza legale; che la domanda da essi avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] i ello Biagio era invece infondata , atteso che il diritto di questi a mantenere il proprio fabbricato ad una distanza minore da quella legale doveva ritenersi ac quisito in virtù della eccepita usucapione, restando a tal fine irrilevante la questione su chi avesse edificato per primo; che doveva altresì essere confermato il rigetto della loro domanda di manleva nei confronti dei danti causa,terzi chiamati, avendo la consulenza R.G. N. 29255/2017.tecnica accertato che le modifiche di volume e di sagoma e la costruzione in elevazione del piano mansarda erano state completate e modificate dopo l’acquisto dell’immobile. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato l’1. 12. 2017, ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi. Resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] nonchè [OSCURATO:PERSONA] i ello Alessandro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. I ricorrenti ed il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. Preliminarmente va esaminata e quindi respinta l’eccezione avanzata dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di inammissibilità del ricorso proposto nei loro confronti in quanto notificato al loro difensore in un’unica copia. L’eccezione va respinta, in quanto l’ipotesi descritta dà luogo non a d inammissibilità del ricorso né ad inesistenza della notifica, ma a mera nullità della stessa, sanata con effetto ex tuncdalla costituzione in giudizio di tutte le parti intimate (Cass. n. 20982 del 2021; Cass. n. 4924 del 2004; Cass. S.U. n. 9859 del 1997). Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 102 cod. proc. civ., assumendo la nullità della sentenza per avere dichiarato l’usucapione del diritto di servitù di [OSCURATO:PERSONA] al mantenimento del proprio immobile ad una distanza inferiore a quella legale senza che nel relativo giudizio avesse partecipato anche la di lui moglie, [OSCURATO:PERSONA], che dai documenti prodotti e dalla stessa consulenza tecnica d’ufficio risultava comproprietaria del bene. Il motivo è infondato, avendo questa Corte già avuto occasione di precisare che l’actio confessoria servitutis, diretta soltantoa far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non dà luogo ad un litisconsorzio R.G. N. 29255/2017.necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo (Cass. 17663 del 2 018; Cass. n. 6622 del 2016; Cass. n. 8261 del 2002). In particolare, va ribadito che la tutela in giudizio del diritto reale oggetto di comunionespetta a ciascun contitolare, quale facoltà inerente al diritto stesso. Con la memoria i ricorrenti argomentano ulteriormente il motivo, assumendo che l’integrità del contraddittorio avrebbe dovuto essere accertata in relazione all’oggetto complessivo del res litigiosa, anche con riguardo quindi alla loro domanda riconvenzionale con cui avevano chiesto l’arretramento dell’immobile dell’attore, avanzando così un’azione che vedeva legittimati passivi tutti i proprietari dello stesso. La censura, anche così argomentata, non coglie nel segno, scontando un profilo di inammissibilità per difetto di interesse. Si richiama in proposito l’indirizzo di questa Corte, cui il Collegio reputa di dare continuità, secondo cui l'impugnazione della sentenza di rigetto proposta per violazione dell'integrità del contraddittorio dal soccombente che abbia agito in giudizio senza convenirvi tutti i comproprietari e senza sollecitare al riguardo l'esercizio dei poteri officiosi del giudice deve ritenersi priva di un interesse giuridicamente tutelabile, dal momento che la relativa sentenza, essendo per lui negativa, non è opponibile nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, a cui la mancata partecipazione in giudizio non ha arrecato alcun pregiudizio(Cass. n. 24071 del 2019). La necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari di un bene oggetto di domanda di usucapione è funzionale, in primo luogo, alla tutela dei comproprietari, onde consentire loro di difendersi in un giudizio di accertamento di una situazione giuridica confliggente con quella preesistente; insecondo luogo, alla tutela dello stesso attore, onde impedire che, all'esito del giudizio, la sentenza che riconosca il diritto dal medesimo azionato risulti inutiliter data, in quanto inopponibile ai litisconsorti necessari pretermessi. Ne discende che, a fronte di una sentenza di secondo grado che abbia rigettato la domanda, non può ritenersi sussistente alcun interesse alla rinnovazione del giudizio in contraddittorio con i comproprietari pretermessi, né in capo a questi ultimi, né in capo all'attore, per questi restando del tutto irrilevante , in R.G. N. 29255/2017.ragione del contenuto della sentenza di accertamento negativo del suo diritto, la non opponibilità della stessa ai litisconsorti necessari pretermessi. Con l’ulteriore conseguenza che l’interesse all’annullamento della decisione impugnata si atteggia, in questi casi, ad una mer a aspettativa ad un nuovo giudizio con un differente esito, situazione questa evidentemente non tutelabile alla luce dei principi della ragionevole durata e del divieto di abuso del processodi cui all’art. 111 Cost. Il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazionedegli artt. 1158 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere dichiarato l’usucapione deldiritto di servitù in favore della controparte [OSCURATO:PERSONA] in mancanza di prova dell’epoca della edificazione del suo immobile, prova che non emergeva affatto dalle dichiarazioni testimoniali assunte in giudizio. Il motivo è inammissibile perché sostanzialmente nuovo rispetto alle censure sollevate dagli odierni ricorrenti in appello. Dalla lettura della sentenza impugnata, che sul punto non appare investita da censure, risulta che gli appellanti, nel proprio atto di impugnazione, a vevano lamentato l’erroneità della decisione di primo grado per avere erroneamente applicato la regola della prevenzione, affermando che l’immobile della controparte era stato costruito prima del proprio, e che la censura era stata disattesa dalla Corte di appello in quanto non investiva l’effettiva ratio decidendi della sentenza del Tribunale, che aveva rigettato la domanda di arretramento avanzata dai convenuti non già applicando il criterio della prevenzione,ma ritenendo provata l’altrui usucapione del diritto di servitù. Il motivo è pertanto inammissibile perché non investe l’effettiva ratio decidendi in forza della quale la Corte distrettuale ha rigettato il relativo motivo di appello. Il terzo motivo, denunziando violazione e falsa applicaz ione degli artt. 872 e 873 cod. civ., investe il capo della decisione che ha confermato la condanna degli appellanti al risarcimento del danno in favore dell’attore [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene al riguardo il ricorso che la Corte di appello ha male interpretato l’argomentazione con cui gliodierni ricorrenti avevano richiamato R.G. N. 29255/2017.l’orientamento allora seguìto dalla giurisprudenza di legittimità,che escludeva l’usucapibilità della servitù al mantenimento della costruzione eseguita in violazione delle distanze legali, argomento che mirava unicamente non già ad affermare il principio contrario, accolto dalla giurisprudenza successiva, ma a rappres en tare l’assenza di colpa e, prima ancora, della coscienza e volontà della violazione loro addebitata. Tale mancanza avrebbe dovuto altresì essere accertata in ragione delle circostanze del caso concreto, in cui l’abuso loro addebitato era stato commesso dall’originario proprietarioin un contesto in cui lo stesso non era suscettibile né di provocare riduzioni in pristino né risarcimento del danno, atteso che il vicino stesso aveva posto in essere violazioni delle distanze legali ben più gravi. Il motivo è inammissibile in quanto sia dalla lettura della sentenza impugnata che dello stesso ricorso non risulta che gli odierni ricorrenti, nel proprio atto di appello, avessero censurato la statuizione di primo grado che li aveva condannati al risarcimento del danno in favore dell’attore per la violazione delle distanze legali, a nulla rilevando, sotto tale profilo, che tale capo della sentenza fosse dipendente da quello investito dall’appello. L’argomentazione spesa dagli appellanti in ordine all’orientamento della giurisprudenza richiamato nel motivo risulta infatti dedotta con riferimento unicamente al capo della decisione di primo grado che aveva dichiarato in favore della controparte l’acquisto della servitù per usucapione e per tale motivo respinto la loro domanda di arretramento. Il motivo va pertanto dichiarato inammissibile perché riguardante un tema nuovo. Con il quarto motivo, che denunzia nullità della sentenza per carenza e contraddittorietà di motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e seguenti cod. civ. anche con riferimento all’art. 1418 stesso codice, nonché degli artt. 2697 cod. civ., i ricorrenti censurano il capo della decisione impugnata che ha mandato assolti i loro danti causa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiamati in causa, dalla domanda di manleva. Si sostiene, in particolare , che la motivazione sul punto data dalla Corte di appello è del tutto contraddittoria, avendo il giudicante richiamato, a R.G. N. 29255/2017.sostegno della statuizione di rigetto, gli accertamenti svolti dal consulente tecnico di ufficio, che pure aveva riconosciuto che l’edificazione della mansarda era stata iniziata dai precedenti proprietari eda loro proseguita per circa due terzi del suo volume, paria mc. 255 su complessivi mc. 312, sicché appare illogico che, pur dando atto di ciò, la Corte di appello abbia di fatto ritenuto esenti da responsabilitài terzi chiamati, che avevano trasferito , senza nemmeno menzionarli, unimmobile che presentava abusi edilizi. Il motivo, a differenza dei precedenti,è fondato . La lettura del capo della decisione impugnato (v. pag. 11) presenta una evidente contraddittorietà tra le premesse in fatto richiamate dalla Corte di appello e le conclusioni poi accolte , avendo , da un lato , ri assunto e fatto propri gli accertamenti del consulente tecnico d’ufficio in ordine alla addebitabilità dell’abuso edilizio in misura preponderante(2/3) ai precedenti proprietari, danti causa dei convenuti, e, dall’altro, rigettato la domanda di garanzia avanzata nei loro confronti. La motivazione appare sul punto del tutto contraddittoria, proprio perché giustificata dalla “corresponsabilità dei convenuti nella realizzazione del manufatto in esame “, aff ermazione da cui non è dato evincere logicamente le ragioni della conclusione di rigetto della domanda di garanzia avanzata dai convenuti stessi verso i propri danti causa, fondata proprio sul contributo causale da loro fornito nella produzione dell’illecito. Il ricorso va pertanto accolto in relazione al quarto motivo, rigettati gli altri. La sentenza va quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M Accoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa
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