CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 33599/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni depositate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per conto della ricorrente, con le quali insisteva per l'accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Cagliari, con la sentenza emessa il 28 ottobre 2021, riformava la decisione del Tribunale di Cagliari del 3 maggio 2019, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratrice di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dichiarata fallita il 7 aprile 2015. [OSCURATO:PERSONA] rispondeva del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per aver dissipato beni mobili, costituiti da arredi, corredi e complementi di arredo, per il valore di euro 1.206.000,00 (capo A - artt. 216, comma 1, n, 1, 2019, comma 1 e 2, 223, comma 1, legge fall.), nonché di bancarotta semplice per aver consumato parte del patrimonio sociale in operazioni manifestamente imprudenti, con la trasformazione della struttura alberghiera in una struttura residenziale per anziani, con aggravio di costi, attingendo risorse dal 2006 grazie a finanziamenti di privati, per ritardare il fallimento, aggravando così il dissesto sociale e astenendosi dal chiedere la dichiarazione di fallimento (capo B — artt. 217, comma 1, nn. 2, 3 e 4, 219, comma 2, n. 1, 224 legge fall.). La Corte di appello riduceva la pena ad anni quattro di reclusione, con conferma nel resto della sentenza di primo grado, quanto al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno, alle pene accessorie fallimentari per la durata di anni cinque. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di otto motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce eccezione di prescrizione quanto al capo B), intervenuta successivamente alla sentenza di secondo grado, in ragione della cessazione dell'incarico dell'espletamento delle funzioni di amministratore di fatto, comunque contestato, a seguito della nomina dell'ultimo amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA], a seguito del decesso del precedente amministratore [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 29 febbraio 2012. Ciò sulla scorta delle dichiarazioni del curatore fallimentare. 4. Il secondo motivo deduce violazione di legge in merito agli artt. 216, comma 1, n. 1, 219, comma 1 e 2, n. 1, 223 comma 1, legge fall. La ricorrente contesta l'attribuzione della qualità di amministratrice di fatto, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto che la [OSCURATO:PERSONA] non partecipava alle assemblee dei soci, risultava esercitare funzioni nella qualità di mandataria dell'amministratore e non in proprio, né incideva sulla strategia di impresa. 5. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà in relazione alla qualità di amministratore di fatto e alla condotta di dissipazione attribuita alla [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza la Corte di appello non avrebbe chiarito, con motivazione logica, se la [OSCURATO:PERSONA] abbia determinato la dissipazione o non abbia impedito l'evento in violazione del relativo dovere. 6. Il quarto motivo deduce violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione per difetto o illogicità, in quanto la Corte di appello non avrebbe logicamente motivato in ordine al contratto di consulenza tecnica che la società avrebbe affidato alla stessa [OSCURATO:PERSONA], tesi alternativa rispetto a quella sostenuta dall'accusa, che le attribuisce invece il ruolo di amministratore di fatto. 7. Il quinto motivo deduce violazione dell'art. 219, comma 2, legge fall. e vizio di motivazione conseguente, non risultando tale disposizione applicabile nel caso di specie in riferimento a una unica condotta, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello di Cagliari. 8. Il sesto motivo deduce violazione dell'art. 219 legge fall. quanto alla ritenuta sussistenza del danno patrimoniale di rilevante gravità, non configurabile nel caso in esame in quanto la stessa è stata erroneamente valutata in relazione all'entità dello stato passivo. 9. Il settimo motivo deduce violazione sempre dell'art. 219 legge fall. da ritenersi applicabile, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, solo al delitto di bancarotta propria e non anche a quella impropria. 10. L'ottavo motivo deduce violazione dell'art. 1227 cod. civ. e vizio di motivazione conseguente quanto alle statuizioni civili, perché non è stato valutato il concorso causale della parte civile Marilotti, nel non aver stipulato il contratto preliminare, mentre per le parti civili Asuni e Serrau il danno non sarebbe stato provato in concreto. 11. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — in data 30 maggio 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto il primo motivo difetta di autosufficienza ed è manifestamente infondato in quanto il termine di prescrizione decorre dalla data di dichiarazione del fallimento; il secondo motivo è inammissibile in quanto non si confronta con le argomentazioni della sentenza di appello, nonché di primo grado, data la cd. doppia conforme, in ordine agli elementi che comprovano la qualità di amministratrice in fatto della ricorrente; il terzo e quarto motivo sono generici a fronte della ricostruzione operata dalla Corte di merito; il quinto, sesto e settimo motivo risultano manifestamenti infondati in relazione agli orientamenti giurisprudenziali consolidati; l'ottavo motivo è aspecifico e come tale inammissibile. 12. In data 7 giugno 2022 il difensore della ricorrente depositava conclusioni, con le quali replicava alla Procura Generale, insistendo nell'accoglimento delle ragioni di ricorso. 13. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va altresì evidenziato come le due sentenze di merito nel caso in esame possano integrare la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 — 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, quindi, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145) 2. Quanto al primo motivo inerente la dedotta estinzione del reato sub capo B) per prescrizione, deve rilevarsi come la consumazione del delitto di bancarotta venga ad aversi con la dichiarazione di fallimento, dies a quo del termine di prescrizione. Il termine di prescrizione del reato di bancarotta prefallimentare, infatti, quale è anche la bancarotta semplice in contestazione, decorre infatti dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento e non dal momento di consumazione delle singole condotte distrattive precedenti a tale declaratoria (da ultimo, Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018, Alampi, Rv. 273800 - 01, in relazione al momento della consumazione ai fini dell'indulto; Sez. 5, n. 45288 del 11/05/2017, Gianesini, Rv. 271114 - 01: In motivazione, si è precisato che tale principio è valido sia nel caso in cui la sentenza di fallimento venga qualificata elemento costitutivo improprio della fattispecie penale, come la Corte ha affermato incidentalmente, sia qualora la si ritenga condizione obiettiva di punibilità; Sez. 5, Sentenza n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389 - 01; qualificano come condizione obiettiva di punibilità la dichiarazione di fallimento, Sez. 5, n. 2899 del 02/10/2018, dep. 2019, Signoretti, Rv. 274610 - 01; Sez. 5, n. 4400 del 06/10/2017, dep. 2018, Cragnotti, Rv. 272256 - 01; Sez. 5, n. 53184 del 12/10/2017, Fontana, Rv. 271590 - 01). Ne consegue che la cessazione della condotta di amministratrice di fatto da parte della ricorrente, con la nomina del successivo amministratore di diritto, se anche fosse rispondente al vero quanto sostenuto in ordine alla cessazione predetta, non determina il decorrere del termine di prescrizione, che presuppone il perfezionamento del reato, collocato al verificarsi della condizione, come richiesto dall'art. 158, comma 2, cod. pen, ovvero alla sua integrazione La sentenza richiamata del ricorso, Sez. 5., n. 15988, del 11/04/2019, Scinetti, in vero riguarda un tema diverso, vale a dire afferisc:e alla responsabilità penale dell'amministratore che abbia consegnato le scritture contabili al suo successore, in relazione all'occultamento delle scritture in una ipotesi di bancarotta documentale. Pertanto non si vede in tema di individuazione del momento della consumazione del reato e del decorso del termine di prescrizione, che resta invece ancorato alla dichiarazione di fallimento. Pertanto il motivo è manifestamente infondato. 3. Quanto al secondo, terzo e quarto motivo, tutti afferenti il tema del ruolo di amministratore di fatto attribuito alla ricorrente, vanno trattati congiuntamente. 3.1 La ricorrente richiama la giurisprudenza che richiede un esercizio fattivo dei poteri di amministratore di fatto, in modo continuativo e significativo, in particolare Sez. V, n. 12085, ud. 4/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], che in merito osserva:« Va, al riguardo, rilevato come la ricostruzione del profilo di amministratore di fatto debba condursi, in ambito penalistico, alla stregua di specifici indicatori, individuati non soltanto rapportandosi alle qualifiche formali rivestite in ambito societario ovvero alla mera rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (ex multis Sez. 5, n.41793 del 17/06/2016, Ottobrini, Rv. 268273) bensì sulla base delle concrete attività dispiegate in riferimento alle società oggetto d'analisi, riconducibili — secondo validate massime di esperienza — ad indici sintomatici, quali la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la generalizzata identificazione nelle funzioni amministrative da parte dei dipendenti e dei terzi, l'intervento nella declinazione delle strategie d'impresa e nelle fasi nevralgiche dell'ente economico. Il relativo apprezzamento — che si traduce in un accertamento di fatto, sindacabile esclusivamente sotto il profilo della logicità e congruenza della motivazione — non può ritenersi limitato alla fisionomia delineata dal codice civile, che ne declina lo status nella dimensione fisiologica dell'attività d'impresa, ma va riguardato nel più ampio contesto delle ingerenze e degli interessi antigiuridici che ne arricchiscono il ruolo. Invero, la nozione di amministratore di fatto è stata introdotta dall'art. 2639 cod. civ. e presuppone l'esercizio, in modo continuativo e significativo, dei poteri inerenti alla qualifica o alla funzione, da non ricondursi, necessariamente, all'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, bensì ad un'apprezzabile attività di gestione, che sia effettuata in modo occasionale o non episodico. La prova della posizione di amministratore di fatto, esige, pertanto, l'accertamento di elementi che evidenzino l'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualunque fase della sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, ad esempio i rapporti con i dipendenti, i clienti o i fornitori, ovvero in ogni settore gestionale dell'attività dell'ente, sia quest'ultimo produttivo, amministrativo, aziendale, contrattuale o disciplinare. Detta condizione, poi, ben può coesistere con l'esercizio dei poteri propri dell'amministratore di diritto, ove si risolva in una cogestione coordinata dell'organismo societario. In altri termini, la effettiva gestione da parte dell'amministratore formale non esclude la concorrente responsabilità del co- amministratore di fatto, ove sia comprovata una gestione paritetica». Tali principi, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, sono stati pienamente osservati dalla sentenza impugnata, che con motivazione coerente e logica indica tutti gli indici sintomatici che hanno condotto a ritenere la ricorrente quale amministratore di fatto della società fallita. In tal senso la Corte di merito, rinviando anche alla sentenza del Tribunale di Cagliari, evidenzia come [OSCURATO:PERSONA], attraverso una pluralità di alt:re società collegate, da lei formalmente o di fatto gestite del cd. [OSCURATO:PERSONA], controllava la fallenda società [OSCURATO:PERSONA]; aveva compartecipato della decisione di modificare la destinazione d'uso dell'immobile della [OSCURATO:PERSONA] da residenza alberghiera a civile abitazione; aveva affidato alla società [OSCURATO:PERSONA], come riferito da [OSCURATO:PERSONA], l'appalto per la ristrutturazione dello stabile e ne aveva seguito l'esecuzione, stabilendo tennpistica e scadenze, provvedendo ai pagamenti con assegni sottoscritti dall'amministratore di diritto e ciò fino al 2014 quando il nuovo amministratore aveva chiesto all'Asuni di fare riferimento solo a lui e non alla [OSCURATO:PERSONA]; si era trasferita, in assenza di delibera assembleare o contratto in uno degli appartamenti, imputando i costi del trasloco alla [OSCURATO:PERSONA]; si relazionava con il commercialista [OSCURATO:PERSONA] per predisporre i bilanci e curare i profili fiscali della società [OSCURATO:PERSONA]; aveva incaricato un agente immobiliare di occuparsi della vendita degli appartamenti; aveva consentito a una sua amica, tale Buono, di fare uso gratuito di taluni degli appartamenti; era colei che teneva i contatti con tutti i soggetti esterni che entravano in contatto con la [OSCURATO:PERSONA]: la Sardaleasing, i fornitori e quant'altro; aveva condotto con la Sardaleasing la trattativa per il riscatto di parte dell'immobile per conto della [OSCURATO:PERSONA] (foll. 6 e 7 della sentenza ora impugnata). La Corte di Appello ha chiarito, quindi, a fronte di tali risultanze accertate in primo grado, che diversamente da quanto ritenuto dalla appellante, la gestione da parte dell'amministratore di fatto ha rilevanza penale anche se concorre con altri soggetti, cioè anche se non si sostanzia in una gestione in riferimento a tutti i poteri e in via esclusiva. Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, infatti, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534). Quanto al profilo della esclusività delle funzioni, in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 - 01). Pertanto, la Corte territoriale, in linea con questi consolidati orientamenti, replica congruamente alla censura in appello, rappresentando che la consegna delle chiavi dell'appartamento alla Buono da parte di Massidda e non da parte della [OSCURATO:PERSONA], non muta l'esito della valutazione dell'insieme dei predetti indicatori sintomatici, tanto più che al di là della predetta consegna, è proprio la Buono — ricorda la Corte di appello — che narra che la decisione della cessione dell'immobile fu assunta anche dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3.2 Altro profilo di censura riguarda l'incarico di consulenza tecnica in forza del quale — secondo la prospettazione difensiva sostenuta anche in appello — [OSCURATO:PERSONA] avrebbe curato gli interessi della [OSCURATO:PERSONA]. La Corte anche in questo caso valuta la censura e argomenta logicamente rappresentando che per un verso non vi era traccia di pagamenti o di un contratto per tale incarico di consulenza; per altro verso confliggono con tale ipotesi alternativa l'aver disposto per se stessa e per l'amica Buono, la [OSCURATO:PERSONA], di due appartamenti, dunque dimostrando di poter disporre dei beni sociali, non solo di poter offrire la sua consulenza; infine fornitori e interlocutori della società inviavano la corrispondenza alla [OSCURATO:PERSONA], e non all'amministratore di diritto, il che palesa una signor-sia di fatto sulla gestione della società, come per altro emerso in precedenza. I motivi di ricorso in esame tendono a valorizzare per un verso le dichiarazioni rese dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], che ora nega di aver preso parte alle decisioni di strategia sociale, non avendo partecipato alle assemblee relative, ora esclude per una ragione logica di aver potuto sostenere la trasformazione in appartamenti dell'originario Albergo, in quanto il mercato immobiliare cagliaritano non rendeva questa una scelta conveniente. [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio delle proprie prerogative difensive poteva ben proporre una tesi alternativa, narrando fatti o apportando argomenti logici, ma la Corte di appello di fatto non l'ha ritenuta credibile, perché la tesi alternativa risultava essere smentita dalle altre richiamate emergenze, oggettive quanto all'esercizio delle funzioni di amministratore di fatto. Anche la censura di non avere, la Corte territoriale, considerato come rispondente al vero la tesi difensiva dell'incarico di consulenza — a parere di questo Collegio con argomenti logici e congrui, tenuto conto della pluralità di indici sintomatici quanto all'esercizio di funzioni di amministrazione di fatto da parte della [OSCURATO:PERSONA] — non è comunque decisiva. Infatti se è vero che i destinatari delle norme di cui agli a rtt. 216 e 223 legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni 'esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta, la Corte di cassazione ha pure ritenuto corretta l'individuazione del già consulente e creditore della società fallita quale amministratore di fatto, sulla base di indici sintomatici espressivi dell'inserimento organico, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 - 01), senza contare che anche il consulente possa agire come concorrente nel delitto di bancarotta (Sez. 5, Sentenza n. 18677 del 08/02/2021, Angeletti, Rv. 281042 - 01; N. 49472 del 2013 Rv. 257566 - 01, N. 39387 del 2012 Rv. 254319 - 01, N. 569 del 2004 Rv. 226973 - 01, N. 10742 del 2008 Rv. 239480 - 01, N. 8276 del 2016 Rv. 267724 - 01). Il che esclude che un incarico consulenziale - del quale non vi è prova secondo la Corte territoriale - sia esclusa la responsabilità penale anche come amministratore di fatto. 3.3 Né rileva la circostanza che Asuni, imprenditore edile al quale era stato affidato l'incarico di ristrutturazione dell'immobile in via [OSCURATO:PERSONA], sapesse che [OSCURATO:PERSONA] non era l'amministratrice di diritto della [OSCURATO:PERSONA] (lett. b, del secondo motivo di ricorso): infatti, non è la consapevolezza da parte dei terzi di chi svolga formalmente o sostanzialmente le funzioni di amministrazione, a essere rilevante, non essendo in gioco il bene della fiducia o dell'inganno del terzo; individuare chi svolga effettivamente le funzioni di amministrazione, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA], alla quale Asuni si rivolgeva e con la quale si interfacciava, rileva ai fini della responsabilità per le funzioni svolte, a tutela o a detrimento delle ragioni della società e del ceto creditorio. 3.4 Ancora, non convince la dedotta contraddizione proposta con il terzo motivo, poiché la Corte avrebbe per un verso affermato che [OSCURATO:PERSONA] abbia concorso con condotta omissiva, non impedendo l'evento della conversione dell'albergo in appartamenti, affermando poi che lo ebbe «direttamente a cagionare». In vero la lettura complessiva del capoverso al fol. 15 della sentenza consente di apprezzare come nessuna contraddizione si sia verificata: per un verso la Corte territoriale afferma che l'amministratore di fatto sia tenuto alla vigilanza e a rilevare irregolarità poste in essere dall'amministratore di diritto. L'affermazione è posta in via astratta, come una clausola sussidiaria, alla quale segue l'affermazione che in concreto [OSCURATO:PERSONA] sia responsabile «non soltanto (e non tanto) per non aver impedito l'evento, ma per averlo direttamente cagionato». L'affermazione è pienamente logica in quanto coerente con le precedenti affermazioni, che ammettevano in via residuale la possibilità di una gestione non esclusiva da parte della [OSCURATO:PERSONA], cosicchè in via altrettanto residuale la stessa non ebbe a esercitare i poteri di vigilanza: ma si tratta di una affermazione marginale, in via principale la Corte di appello ritiene comprovata la natura commissiva della condotta di [OSCURATO:PERSONA], che ebbe a decidere e gestire la trasformazione dell'albergo in casa per anziani e poi in appartamenti, così provvedendo poi, con il seguire l'esecuzione dei lavori, alla dissipazione dei mobili e degli altri beni di cui all'imputazione.3.5 Il ricorso denuncia poi un travisamento delle dichiarazioni del curatore fallimentare Aste, al quale l'amministratore di diritto Congera, subentrato nel 2014, riferì quale fosse l'ubicazione di parte dei mobili: dalla dichiarazione de relato di Aste emergerebbe che fu Congera a dissipare i mobili e a non recuperarli, non la attuale ricorrente. La vicenda si inquadra nel doppio cambio di destinazione dell'immobile che dapprima viene destinato a struttura alberghiera, ottenendo finanziamenti pubblici a riguardo, poi a casa per anziani, infine ad appartamenti privati. Proprio a seguito del cambio di destinazione, avvenuto sotto l'egida della [OSCURATO:PERSONA], i mobili da 'albergo' furono in parte abbandonati e per altro dispersi. A tal riguardo la sentenza del Tribunale di Cagliari chiarisce — fol. 20 — che tali beni furono accatastati all'esterno della struttura di via [OSCURATO:PERSONA], senza copertura, pur avendo avuto un costo di oltre un milioni duecentomila euro. L'interpretazione che offre il ricorso, vale a dire che alla luce delle dichiarazioni del curatore Aste - richiamate in ricorso alla fine del terzo motivo — Congera debba rispondere della dissipazione in via esclusiva, essendo amministratore di diritto e dunque tenuto alla custodia dei beni sociali, non è corretta. In primo luogo perché chi ricopre le funzioni di amministrazione, di fatto e anche in via non esclusiva, come [OSCURATO:PERSONA], ha comunque il dovere di adempiere agli obblighi nell'interesse della società: infatti in base alla disciplina dettata dall'art.2639 cod. civ., la qualifica di amministratore "di fatto" di una società è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, è penalmente responsabile per tutti i comportamenti a quest'ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen.( Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260689; Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Rv. 250094). In secondo luogo la posizione di amministratrice di fatto e la conseguente responsabilità da dissipazione è coerente con le altre risultanze probatorie, valorizzate logicamente dalla stessa Corte di appello: l'inizio dei lavori di ristrutturazione avvenne prima che Congera assumesse l'incarico, sotto l'egida della [OSCURATO:PERSONA], tanto che fu ella ad attribuire a Asuni l'incarico dei lavori (foll. 14 e 15 della sentenza impugnata), cosicchè se anche dovesse sussistere una responsabilità del sopravvenuto amministratore di diritto per il mancato recupero, non di meno concorrerebbe con quella di [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell'acquisto e della successiva dissipazione dei beni mobili. 3.6 Pertanto, le censure analizzate non deducono e non propongono un vizio di travisamento quanto alle singole testimonianze evocate, proponendone solo una lettura alternativa non percorribile in cassazione ove non è consentita una rilettura delle emergenze probatorie. A ben vedere l'esito del giudizio di responsabilità non può essere invalidato da prospettazioni di tipo alternativo, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto storico-fattuale in cui la condotta delittuosa si è in concreto esplicata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507). (Sez. 6, n. 30346 del 18 aprile 2013, Orobello, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201). 3.7 Rileva, in conclusione, questo Collegio come la Corte di appello abbia fatto buon governo dei principi costanti in giurisprudenza per cui ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019 - dep. 06/11/2019, Bonelli, Rv. 27754001). Proprio la congrua e logica motivazione fin qui esaminata palesa la manifesta infondatezza dei motivi, uno dei quali, il quarto, risulta poi anche inammissibile in quanto deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice (ex multis Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla successiva lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446).3. Quanto al quinto motivo, afferente la cd. continuazione fallimentare, è manifestamente infondato. Per un verso pacifico e autorevole è l'orientamento che consente l'estensione dell'applicazione dell'art. 219, comma, n.1, legge fall. anche alla bancarotta impropria (la disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., si applica anche alle ipotesi di bancarotta impropria, Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249666 - 01). Per altro verso ciò che il motivo censura è l'applicazione dell'aumento ai sensi dell'art. 219, comma 2, n. 1 per la pluralità di fatti di bancarotta fraudolenta. Ma nel caso in esame l'aumento ex art. 219 legge fall. viene compiuto solo in relazione al primo comma, quindi alla rilevante gravità del danno, non anche per la pluralità dei fatti di bancarotta, tanto che sia la Corte di appello in sede di riduzione della pena (fol. 18), che il Tribunale di Cagliari (fol. 27) non applicano alcun aumento in forza dell'art. 219, comma 2, legge fall.„ vale a dire per la continuazione fallimentare. Ne consegue che il motivo è inammissibile per carenza di interesse, poiché l'impugnativa contro un provvedimento sorretto da distinte ed autonome ragioni giustificative, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a sorreggere la decisione ancorché con diversa formula quando le censure si riferiscono ad una sola di tali ragioni, in quanto da una pronuncia favorevole su di esse non potrebbe derivare all'impugnante quella modificazione della sua situazione processuale in cui si sostanzia l'interesse che, per espresso dettato normativo, deve sottostare ad ogni impugnazione. (Sez. 3, n. 27119 del 05/03/2015 - dep. 30/06/2015, P.G. in proc. Bertozzi, Rv. 264267) 4. Quanto al sesto e settimo motivo, ineriscono il danno patrimoniale di rilevante gravità. Sul punto va condiviso dal Collegio il principio per cui ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui all'art. 219 della legge fallimentare, la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta; ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, ne a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione, (non percentuale, ma globale), che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti. (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277658 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 12087 del 10/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217403 - 01). In tal senso la dissipazione dei mobili e di altro, per un valore di acquisto di 1.260.000,00 euro, è stato ritenuto dalla Corte di appello, con motivazione adeguata, un danno ai creditori certamente di rilevante gravità, definito ingente, senza alcuna utilità dell'operazione di acquisto e poi con dissipazione degli stessi, mentre una vendita successiva avrebbe certamente consentito un recupero con incremento del patrimonio e maggiore garanzia per i creditori (Tribunale di Cagliari - fol. 20 e 21, al quale rinvia la Corte di appello). Quanto alla applicabilità dell'aggravante in esame alla bancarotta impropria, da ultimo è stato ribadito che la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è applicabile, con interpretazione estensiva e sistemica, anche ai fatti di bancarotta impropria, considerato il rinvio operato dalla suddetta norma a tutte le fattispecie di bancarotta "propria" ed il richiamo integrale dell'art. 223, comma 2, legge fall. alle pene previste dall'art. 216 legge fall (Sez. 5, n. 24216 del 24/02/2021, Peviani, Rv. 281578 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 2903 del 22/03/2013, dep. 2014, Venturato, Rv. 258446 - 01; Sez. 5, n. 38978 del 16/07/2013, Fregnan , Rv. 257762 - 01). Pertanto anche tali motivi sono manifestamente infondati. 5. Quanto all'ottavo motivo, anche è inammissibile per manifesta infondatezza. E' noto che in sede penale per la condanna generica al risarcimento del danno non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997 - 21; Sez. 6, n. 28216 del 25/09/2020, Ionata, Rv. 279625 - 01; Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270386 - 01, per la quale non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produtl:ivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera "declaratoria juris" da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione). Tali consolidati principi determinano l'aspecificità della censura, che non tiene conto che non solo il quantum debeatur, ma anche l'an debeatur sia oggetto di una delibazione in separato giudizio, cosicché i temi della censura, quanto al concorso di colpa del creditore o alla effettività del danno, risultano non pertinenti. Anche tale motivo è dunque inammissibile.6. All'inammissibilità complessiva del ricorso consegue la c:ondanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazio