CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44515/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2014 del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale [OSCURATO:PERSONA] lamenta la mancata assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, è inammissibile posto che, essendo l'impugnazione stata predisposta come appello e trasmessa a questa Corte sul rilievo della non appellabilità di sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda, con il medesimo non vengono dedotte specificamente doglianze riconducibili alle previsioni di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., sollecitandosi piuttosto meri accertamenti e valutazioni di fatto preclusi in sede di legittimità; Considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento interpretativo giusta il quale, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, le contravvenzioni alla legislazione antisismica hanno natura di reato permanente, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termini l'intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2210 del 16/12/2021, Amodeo, Rv. 282410), sicché, quand'anche il sopralluogo fosse retrodatabile all'8 aprile 2010, come si allega in impugnazione (senza che sia sul punto mossa alcuna altra diversa contestazione), il reato non si sarebbe per ciò solo prescritto alla data di pronuncia della sentenza qui impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 sette