CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29645/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 14/10/2021 del Magistrato di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Milano rigettava l'istanza del detenuto domiciliare [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere l'autorizzazione ad uscire dal luogo di arresto, in orari predeterminati, per svolgere attività lavorativa. 2. Il condannato, per mezzo del difensore di fiducia, ha proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza che, previa corretta riqualificazione del mezzo di impugnazione in ricorso per cassazione (v., da ultimo, Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884-01), ha disposo la trasmissione degli atti a questa Corte. 3. Nelle more del giudizio di legittimità è intervenuta dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA]. 4. L'intervenuta rinuncia determina, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'inammissibilità dell'impugnazione medesima, cui consegue la condanna dell'impugnante al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distinguendo tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373-01), nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così d