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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 23155/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1101-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] impiego R.G.N. 1101/2016 Cron.

Rep.

Ud. 25/05/2022 CC 2 C.C.I.A.A. - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1066/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 07/10/2015 R.G.N. 1495/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 1066 del 2015, ha accolto l’impugnazione proposta dallaCamera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dei lavoratori in epigrafe e ha rigettato il ricorso introduttivo proposto da questi ultimi.

2. Il Tribunale aveva dichiarato trasferiti ope legisi rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorrenti tra i suddetti lavoratori e la soppressa Stazione S perimentale per l’Industria delle Conserve alimentari alla C.C.I.A.A.di Parma a decorrere dall’entrata in vigor e del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 ed aveva dichiarato quest’ultimo Ente tenuto alla modificazione della propria pianta organica ai sensi dell’art. 7,comma 20, del d.l. n. 78 del 2010.

Il Tribunale riteneva che in mancanza di una soggettività giuridica dell’[OSCURATO:PERSONA] non poteva essere costituito un rapporto di lavoro diretto tra l’Azienda stessae i ricorrenti e che, ai sensi dell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010,era giàintervenuto, ope legis , il trasferimento dei ricorrenti alla C.C.I.A.A.di Parma, senza che ciò potesse ritenersi in contrasto con il Decreto interministerialedel 1° aprile 2011.

3. La Corte d’Appello, dopo aver escluso la necessità di sospendere il giudizio in attesa della decisione della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato con ordinanza interlocutoriadel 9 ottobre 2014,resa nel procedimento n. 4703 del 2012 (si v. sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2017), ha ritenuto parziale la lettura, data dal Tribunale, della disciplinache regolava la fattispecie, attribuendo preminente rilievo alla prima parte del comma 20 dell’art. 7 del d.l. n. 78 del 2010,senza considerare che la medesima norma stabilisce che le amministrazioni destinatarie esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinariemisure di definizione del relativo assetto organizzativo e, soprattutto, conclude la norma,che “fermi restando i risparmi attesi, per le stazioni sperimentali (…) indicati nell’allegato 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie”.

La disposizione, quindi, finalizzata a consentire risparmi di spesa tramite la soppressione di enti e l’accorpamento ad altri enti, ammettevauna discrezionalità per questi ultimi nell’adeguare l’organizzazione delle proprie articolazioni amministrative e, soprattutto, prevedeva unadisciplina speciale per determinati enti, tra i quali le stazioni sperimentali, da completarsi con l’emanando decreto del ministro.

Il successivo decreto interministeriale del 1° aprile 2011,coerentemente con la predetta disposizione, aveva consentito alle Camere di commercio di avvalersi di forme organizzative camerali anche in forma associata tra loro, utilizzando eventualmente schemi consortili anche aperti alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e,in particolare, di individuare i soggetti destinatari delle attività trasferite aventi autonomia gestionale, tra i quali anche “organizzazioni costituite”, atteso che prevedeva all’art. 3 che “il personale a tempo indeterminato, in servizio presso le medesime stazioni sperimentali alla data del 31 maggio 2010, transita nelle organizzazioni costituite, conservando il precedente trattamento”, come era poi avvenuto.

4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono i lavoratori prospettando un articolato motivo di ricorso.

5. Resiste con controricorso la C.C.I.A.A. di Parma, che ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010, dell’art.14, comma 15, del d.l. n. 98 del 2011, conv. nella legge n. 111 del 2011, nonché degli artt. 3, commi 2, 4 e 12, delle disposizioni sulla legge in generale (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).

Il ricorrente premette che il thema decidendum è costituito dall ’avere o meno l’art. 7, comma 20, del d.l.n. 78 del 2010, prodotto come effetto l’automatico trasferimento dei rapporti di lavoro del personale già dipendente della [OSCURATO:PERSONA] per l’industria delle [OSCURATO:PERSONA] alla C.C.I.A.A.di Parma.

Tale effetto è ritenuto sussistere da parte dei ricorrenti,mentre è negato dalla C.C.I.A.A. di Parmae dalla sentenza di appello, ritenendo quest’ultima che la titolarità del rapporto di lavoro possa essere attribuitaad un ulteriore ente, pur ch é rientrante tra le forme organizzative camerali.

I ricorrenti ripercorrono le disposizioni richiamate e la relativa norma interpretativa, rilevando che l’intento del legislatore era quello di ridurre i costi complessivi della pubblica amministrazione tramite l’accorpamento di strutture preesistenti, allo scopo di renderneanche più economico il funzionamento.

Richiamano, quindi, la motivazione della sentenza della Corte d’Appello relativa all’interpretazione dell’art. 7, comma 20, cit., e affermano cheil percorso interpretativo della sentenza di appello si pone in contrasto con la lettera della norma e con le finalità dalla stessa perseguite,e viola i canoni legali di interpretazione fissati dall’art. 12 delle disp. prel. cod. civ.

Inoltre, non si distingue tra efficacia normativa delle norme di rango primario(i decreti legge come convertiti) ed efficacia normativa di quelle di rango secondario (il decreto interministeriale), attribuendo a queste ultime valenza modificativa delle disposizioni di legge, così violando il sistema della gerarchia delle fonti.

Sempre ad avviso dei ricorrenti,la prima parte del comma 20 dell’art. 7 costituisce il nucleo essenziale della disposizione prevedendo il trasferimento del personale alle amministrazioni ed enti come individuati, anche considerando che l’ente accorpante succede in tutti i rapporti attivi e passivi precedentemente nella titolarità dell’ente soppresso.

Tale previsione andava letta insiemea quanto previsto sempre dal comma 20 dell’art. 7, cit.,e cioè che le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, così disponendo l’immissione diretta dei lavoratori trasferiti nelle dotazioni organiche degli enti incorporanti.

Dunque,non potrebbe condividersi la ritenuta sussistenza di una discrezionalità degli enti accorpantinell’adeguare l’organizzazione delle proprie articolazioni amministrative e prevedere una disciplina specialeper determinati enti.

A sostegno delle proprie argomentazioni i ricorrenti richiamanol’art. 14, comma 15, del d.l. n. 98 del 2011,che nell’interpretare l’art. 7, comma 20, afferma che le amministr azioni destinatarie subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

Premesso che la fonte dell’asserita discrezionalità è individuata dalla Corte d’Appello nell’art. 7, comma 20,del d.l n. 78 del 2010, che rinvia all’adozione del decreto interministeriale per tempi e concrete modalità di attuazione del trasferimento, e nelle previsioni di quest’ultimo, osservano i ricorrenti che l’art. 7, comma 20, non prevede che tramite l’emanando decreto ministeriale possano essere individuate soluzioni alternative,come assume la Corte d’Appello così violando le regole di interpretazione di cui all’art. 12 disp. prel. cod. civ., nonchéil rapporto tra fonti di grado diverso.

Il decreto interministeriale, se interpretato nel senso di incidere sulla disciplina primaria,dovrebbe essere disapplicato in quanto illegittimo.

L’interpretazione della Corte d’Appello, quindi, ad avviso dei ricorrenti,oltre a violare il criterio dell’interpretazione letteraria e sistematica, viola quello sussidiario teleologico, in quanto tradisce lo scopo perseguito dal legislatore con la disciplina in esame, e cioè effettuare un concreto risparmio di spesa che, invece,non poteva essere raggiunto tramite la sostituzione , effettuata dalla C.C.I.A.A. di Parma,di un ente ad un altro sia pure di diversa natura giuridica.

In proposito, i ricorrenti ricordano che la Camera di commercio aveva costituito una Fondazione nella quale far confluire funzioni, beni e personale già facenti parte della soppressa Stazione sperimentale e quindidell’Azienda speciale costituita.

La soppressa [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] aveva natura di ente pubblico economico, ex art. 2 del d.lgs. n. 540 del 2000, per cui non aveva fondamento l’argomento(non utilizzato dalla Corte d’Appello, ma da controparte) per il quale il trasferimento dei rapporti di lavoro in capo alla C .

C .

I .

A .

A . comporterebbe la violazione del principio del pubblico concorso.

2. Il motivo non è fondato.

2.1. L’art.7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2000, in uno all’allegato 2, ha disposto la soppressione della [OSCURATO:PERSONA] per l’Industria delle [OSCURATO:PERSONA] (S.S.I.C.A.), dove prestavano servizio i ricorrenti, trasferendo i compiti e le attribuzioni esercitatidalla stessa alla C.C.I.A.A. diParma, edemandando ad un decreto interministeriale l’individuazione di «tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti».

Nella sentenza n. 87 del 2017il Giudice delle Leggi ha rilevato che l’enfatizzazione della realizzazione di un risparmio di spesa, nei termini sostenuti dal rimettente, non è corretta.

Il d.l. n. 78 del 2010 reca, infatti «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica».

Quest’ultima locuzione, autonomamente valutabile, è richiamata nella premessa del decreto, nella quale è sottolineata l’esigenza di «emanare disposizioni» anche «per il rilancio della competitività economica».

La soppressione di determinati enti pubblici e le modalità di allocazione delle relative funzioni sono state dunque altresì ispirate all’esigenza, espressamente enunciata, di accrescere la competitività, attraverso un’opera di razionalizzazione organizzativa.La Corte costituzionale ha, poi, affermato che nel quadro della lunga e complessa evoluzione della disciplina delle [OSCURATO:PERSONA], il citato art. 7, comma 20, ha realizzato una soluzione riconducibileall’ampia discrezionalità spettante al legislatore ordinario nella scelta delle misure organizzative.

Tale scelta non è stata manifestamente irragionevole, in quanto ispirata all’esigenza di razionalizzarne l’organizzazione, in vista del recupero della competitività economica, tenendo conto delle finalità, delle origini (anche storiche) delle [OSCURATO:PERSONA] e delle ragioni della costante localizzazione delle stesse sulla scorta del criterio di inerenza dell’attività a determinate realtà produttive primariamente esistenti in dati ambiti territoriali.

2.2. Tanto premesso si osserva che l’art. 12 delle preleggi stabilisce che nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato. 2.3.La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti criteri.

L’art. 7, comma 20, cit., dopo aver previsto la soppressione di alcuni enti, tra cui la S.S.I.C.A.,ha stabilito, in particolare, che “ Il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti è trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di un’apposita tabelladi corrispondenza approvata con decreto del Ministro interessato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti (…).

Alle medesime amministrazioni sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti.

Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo (…).(…) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie”.

La disposizione richiamata dunque in modo chiaro rimette al decreto interministeriale, che proprio nella fonte primaria di cui è attuazione trova la proprialegittimazione,di stabilire non solo i tempi ma le modalità del trasferimento oltre che dei compiti e delle attribuzioni, anche del personale e delle risorse.

Il decreto poi adottatoall’art. 1 ha previsto che le Camere di commercio destinatarie completano le attività necessarie per assicurare la più efficace gestione attraverso l’utilizzo di forme organizzative camerali, anche in forma associata tra loro, utilizzando eventualmente schemi consortili anche aperti alla partecipazione di soggetti pubblici e privati.

All’art. 3 ha poi stabilito, tra l’altro,che “al fine di mantenere il patrimonio specifico di competenze tecniche e scientifiche del personale delle soppresse Stazioni sperimentali per l’Industria a supporto delle funzioni e dei compiti trasferiti, il personale a tempo indeterminato, in servizio presso le medesime Stazioni sperimentali alla data 31 maggio 2010, transita nelle organizzazioni costituite ai sensi dell’art. 1, comma 2, dalle Camere di commercio interessate all'esercizio delle funzioni delle soppresse Stazioni sperimentali per l’Industria”.

Il decreto, quindi, ha integrato ed ha attuato“l’ampia discrezionalità spettante al legislatore ordinario nella scelta delle misure organizzative” già riconosciuta in materia dalla Corte costituzionale al legislatore con lacitata sentenza n. 83 del 2017 , per l’esigenza, espressamente enunciata, di accrescere la competitività, attraverso un’opera di razionalizzazione organizzativa Pertanto, facendo corretta applicazione deicriteri ermeneutici, la Corte d’Appello ha ritenuto coerente il decreto interministeriale con la fonte primaria che vi faceva espresso rinvio e ammetteva una discrezionalità per gli enti accorpanti nell’individuazione delle articolazioni amministrative, sia pure dando rilievo al risparmiodi spesa più che alla ripresa di competitività economica, come poi posto in evidenza dalla Corte costituzionalecon la sentenza 86 del 2017, intervenuta successivamente alla sentenza di appello.

Peraltro, come afferma la Corte d’Appello, l’art. 14, comma 15, nello stabilire che “L’articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le amministrazioni di destinazione subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione”, proprio alla luce dell’interpretazione letterale,è volto ad escludere l’evenienza della procedura liquidatoria, ma non modifica la previsione dell’adozione del decreto interministeriale di attuazione.

Infine, si osserva che la deduzione di un passaggio dall’Azienda speciale ad una Fondazionerisulta questione nuova, atteso che non ve n’è menzione nella sentenza di appello e non ne è dedotta la prospettazione, richiamandol’eventuale relativa difesa, ne i precedent i grado di giudizio.

Mentre non concorrendo a definire la motivazione della sentenza di appello il tema dell’accesso concorsuale agli impieghi pubblici, come riconosciuto dag li stessi ricorrenti, la relativa censura è priva di rilevanza.

2.5. Il ricorso deve essere rigettato.

2.6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

2.7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, sedovuto, PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 6.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1101-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] impiego R.G.N. 1101/2016 Cron. Rep. Ud. 25/05/2022 CC 2 C.C.I.A.A. - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1066/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 07/10/2015 R.G.N. 1495/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 1066 del 2015, ha accolto l’impugnazione proposta dallaCamera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dei lavoratori in epigrafe e ha rigettato il ricorso introduttivo proposto da questi ultimi. 2. Il Tribunale aveva dichiarato trasferiti ope legisi rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorrenti tra i suddetti lavoratori e la soppressa Stazione S perimentale per l’Industria delle Conserve alimentari alla C.C.I.A.A.di Parma a decorrere dall’entrata in vigor e del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 ed aveva dichiarato quest’ultimo Ente tenuto alla modificazione della propria pianta organica ai sensi dell’art. 7,comma 20, del d.l. n. 78 del 2010. Il Tribunale riteneva che in mancanza di una soggettività giuridica dell’[OSCURATO:PERSONA] non poteva essere costituito un rapporto di lavoro diretto tra l’Azienda stessae i ricorrenti e che, ai sensi dell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010,era giàintervenuto, ope legis , il trasferimento dei ricorrenti alla C.C.I.A.A.di Parma, senza che ciò potesse ritenersi in contrasto con il Decreto interministerialedel 1° aprile 2011. 3. La Corte d’Appello, dopo aver escluso la necessità di sospendere il giudizio in attesa della decisione della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato con ordinanza interlocutoriadel 9 ottobre 2014,resa nel procedimento n. 4703 del 2012 (si v. sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2017), ha ritenuto parziale la lettura, data dal Tribunale, della disciplinache regolava la fattispecie, attribuendo preminente rilievo alla prima parte del comma 20 dell’art. 7 del d.l. n. 78 del 2010,senza considerare che la medesima norma stabilisce che le amministrazioni destinatarie esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinariemisure di definizione del relativo assetto organizzativo e, soprattutto, conclude la norma,che “fermi restando i risparmi attesi, per le stazioni sperimentali (…) indicati nell’allegato 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie”. La disposizione, quindi, finalizzata a consentire risparmi di spesa tramite la soppressione di enti e l’accorpamento ad altri enti, ammettevauna discrezionalità per questi ultimi nell’adeguare l’organizzazione delle proprie articolazioni amministrative e, soprattutto, prevedeva unadisciplina speciale per determinati enti, tra i quali le stazioni sperimentali, da completarsi con l’emanando decreto del ministro. Il successivo decreto interministeriale del 1° aprile 2011,coerentemente con la predetta disposizione, aveva consentito alle Camere di commercio di avvalersi di forme organizzative camerali anche in forma associata tra loro, utilizzando eventualmente schemi consortili anche aperti alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e,in particolare, di individuare i soggetti destinatari delle attività trasferite aventi autonomia gestionale, tra i quali anche “organizzazioni costituite”, atteso che prevedeva all’art. 3 che “il personale a tempo indeterminato, in servizio presso le medesime stazioni sperimentali alla data del 31 maggio 2010, transita nelle organizzazioni costituite, conservando il precedente trattamento”, come era poi avvenuto. 4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono i lavoratori prospettando un articolato motivo di ricorso. 5. Resiste con controricorso la C.C.I.A.A. di Parma, che ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. DIRITTO 1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010, dell’art.14, comma 15, del d.l. n. 98 del 2011, conv. nella legge n. 111 del 2011, nonché degli artt. 3, commi 2, 4 e 12, delle disposizioni sulla legge in generale (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). Il ricorrente premette che il thema decidendum è costituito dall ’avere o meno l’art. 7, comma 20, del d.l.n. 78 del 2010, prodotto come effetto l’automatico trasferimento dei rapporti di lavoro del personale già dipendente della [OSCURATO:PERSONA] per l’industria delle [OSCURATO:PERSONA] alla C.C.I.A.A.di Parma. Tale effetto è ritenuto sussistere da parte dei ricorrenti,mentre è negato dalla C.C.I.A.A. di Parmae dalla sentenza di appello, ritenendo quest’ultima che la titolarità del rapporto di lavoro possa essere attribuitaad un ulteriore ente, pur ch é rientrante tra le forme organizzative camerali. I ricorrenti ripercorrono le disposizioni richiamate e la relativa norma interpretativa, rilevando che l’intento del legislatore era quello di ridurre i costi complessivi della pubblica amministrazione tramite l’accorpamento di strutture preesistenti, allo scopo di renderneanche più economico il funzionamento. Richiamano, quindi, la motivazione della sentenza della Corte d’Appello relativa all’interpretazione dell’art. 7, comma 20, cit., e affermano cheil percorso interpretativo della sentenza di appello si pone in contrasto con la lettera della norma e con le finalità dalla stessa perseguite,e viola i canoni legali di interpretazione fissati dall’art. 12 delle disp. prel. cod. civ. Inoltre, non si distingue tra efficacia normativa delle norme di rango primario(i decreti legge come convertiti) ed efficacia normativa di quelle di rango secondario (il decreto interministeriale), attribuendo a queste ultime valenza modificativa delle disposizioni di legge, così violando il sistema della gerarchia delle fonti. Sempre ad avviso dei ricorrenti,la prima parte del comma 20 dell’art. 7 costituisce il nucleo essenziale della disposizione prevedendo il trasferimento del personale alle amministrazioni ed enti come individuati, anche considerando che l’ente accorpante succede in tutti i rapporti attivi e passivi precedentemente nella titolarità dell’ente soppresso. Tale previsione andava letta insiemea quanto previsto sempre dal comma 20 dell’art. 7, cit.,e cioè che le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, così disponendo l’immissione diretta dei lavoratori trasferiti nelle dotazioni organiche degli enti incorporanti. Dunque,non potrebbe condividersi la ritenuta sussistenza di una discrezionalità degli enti accorpantinell’adeguare l’organizzazione delle proprie articolazioni amministrative e prevedere una disciplina specialeper determinati enti. A sostegno delle proprie argomentazioni i ricorrenti richiamanol’art. 14, comma 15, del d.l. n. 98 del 2011,che nell’interpretare l’art. 7, comma 20, afferma che le amministr azioni destinatarie subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. Premesso che la fonte dell’asserita discrezionalità è individuata dalla Corte d’Appello nell’art. 7, comma 20,del d.l n. 78 del 2010, che rinvia all’adozione del decreto interministeriale per tempi e concrete modalità di attuazione del trasferimento, e nelle previsioni di quest’ultimo, osservano i ricorrenti che l’art. 7, comma 20, non prevede che tramite l’emanando decreto ministeriale possano essere individuate soluzioni alternative,come assume la Corte d’Appello così violando le regole di interpretazione di cui all’art. 12 disp. prel. cod. civ., nonchéil rapporto tra fonti di grado diverso. Il decreto interministeriale, se interpretato nel senso di incidere sulla disciplina primaria,dovrebbe essere disapplicato in quanto illegittimo. L’interpretazione della Corte d’Appello, quindi, ad avviso dei ricorrenti,oltre a violare il criterio dell’interpretazione letteraria e sistematica, viola quello sussidiario teleologico, in quanto tradisce lo scopo perseguito dal legislatore con la disciplina in esame, e cioè effettuare un concreto risparmio di spesa che, invece,non poteva essere raggiunto tramite la sostituzione , effettuata dalla C.C.I.A.A. di Parma,di un ente ad un altro sia pure di diversa natura giuridica. In proposito, i ricorrenti ricordano che la Camera di commercio aveva costituito una Fondazione nella quale far confluire funzioni, beni e personale già facenti parte della soppressa Stazione sperimentale e quindidell’Azienda speciale costituita. La soppressa [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] aveva natura di ente pubblico economico, ex art. 2 del d.lgs. n. 540 del 2000, per cui non aveva fondamento l’argomento(non utilizzato dalla Corte d’Appello, ma da controparte) per il quale il trasferimento dei rapporti di lavoro in capo alla C . C . I . A . A . comporterebbe la violazione del principio del pubblico concorso. 2. Il motivo non è fondato. 2.1. L’art.7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2000, in uno all’allegato 2, ha disposto la soppressione della [OSCURATO:PERSONA] per l’Industria delle [OSCURATO:PERSONA] (S.S.I.C.A.), dove prestavano servizio i ricorrenti, trasferendo i compiti e le attribuzioni esercitatidalla stessa alla C.C.I.A.A. diParma, edemandando ad un decreto interministeriale l’individuazione di «tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti». Nella sentenza n. 87 del 2017il Giudice delle Leggi ha rilevato che l’enfatizzazione della realizzazione di un risparmio di spesa, nei termini sostenuti dal rimettente, non è corretta. Il d.l. n. 78 del 2010 reca, infatti «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica». Quest’ultima locuzione, autonomamente valutabile, è richiamata nella premessa del decreto, nella quale è sottolineata l’esigenza di «emanare disposizioni» anche «per il rilancio della competitività economica». La soppressione di determinati enti pubblici e le modalità di allocazione delle relative funzioni sono state dunque altresì ispirate all’esigenza, espressamente enunciata, di accrescere la competitività, attraverso un’opera di razionalizzazione organizzativa.La Corte costituzionale ha, poi, affermato che nel quadro della lunga e complessa evoluzione della disciplina delle [OSCURATO:PERSONA], il citato art. 7, comma 20, ha realizzato una soluzione riconducibileall’ampia discrezionalità spettante al legislatore ordinario nella scelta delle misure organizzative. Tale scelta non è stata manifestamente irragionevole, in quanto ispirata all’esigenza di razionalizzarne l’organizzazione, in vista del recupero della competitività economica, tenendo conto delle finalità, delle origini (anche storiche) delle [OSCURATO:PERSONA] e delle ragioni della costante localizzazione delle stesse sulla scorta del criterio di inerenza dell’attività a determinate realtà produttive primariamente esistenti in dati ambiti territoriali. 2.2. Tanto premesso si osserva che l’art. 12 delle preleggi stabilisce che nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato. 2.3.La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti criteri. L’art. 7, comma 20, cit., dopo aver previsto la soppressione di alcuni enti, tra cui la S.S.I.C.A.,ha stabilito, in particolare, che “ Il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti è trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di un’apposita tabelladi corrispondenza approvata con decreto del Ministro interessato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti (…). Alle medesime amministrazioni sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo (…).(…) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie”. La disposizione richiamata dunque in modo chiaro rimette al decreto interministeriale, che proprio nella fonte primaria di cui è attuazione trova la proprialegittimazione,di stabilire non solo i tempi ma le modalità del trasferimento oltre che dei compiti e delle attribuzioni, anche del personale e delle risorse. Il decreto poi adottatoall’art. 1 ha previsto che le Camere di commercio destinatarie completano le attività necessarie per assicurare la più efficace gestione attraverso l’utilizzo di forme organizzative camerali, anche in forma associata tra loro, utilizzando eventualmente schemi consortili anche aperti alla partecipazione di soggetti pubblici e privati. All’art. 3 ha poi stabilito, tra l’altro,che “al fine di mantenere il patrimonio specifico di competenze tecniche e scientifiche del personale delle soppresse Stazioni sperimentali per l’Industria a supporto delle funzioni e dei compiti trasferiti, il personale a tempo indeterminato, in servizio presso le medesime Stazioni sperimentali alla data 31 maggio 2010, transita nelle organizzazioni costituite ai sensi dell’art. 1, comma 2, dalle Camere di commercio interessate all'esercizio delle funzioni delle soppresse Stazioni sperimentali per l’Industria”. Il decreto, quindi, ha integrato ed ha attuato“l’ampia discrezionalità spettante al legislatore ordinario nella scelta delle misure organizzative” già riconosciuta in materia dalla Corte costituzionale al legislatore con lacitata sentenza n. 83 del 2017 , per l’esigenza, espressamente enunciata, di accrescere la competitività, attraverso un’opera di razionalizzazione organizzativa Pertanto, facendo corretta applicazione deicriteri ermeneutici, la Corte d’Appello ha ritenuto coerente il decreto interministeriale con la fonte primaria che vi faceva espresso rinvio e ammetteva una discrezionalità per gli enti accorpanti nell’individuazione delle articolazioni amministrative, sia pure dando rilievo al risparmiodi spesa più che alla ripresa di competitività economica, come poi posto in evidenza dalla Corte costituzionalecon la sentenza 86 del 2017, intervenuta successivamente alla sentenza di appello. Peraltro, come afferma la Corte d’Appello, l’art. 14, comma 15, nello stabilire che “L’articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le amministrazioni di destinazione subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione”, proprio alla luce dell’interpretazione letterale,è volto ad escludere l’evenienza della procedura liquidatoria, ma non modifica la previsione dell’adozione del decreto interministeriale di attuazione. Infine, si osserva che la deduzione di un passaggio dall’Azienda speciale ad una Fondazionerisulta questione nuova, atteso che non ve n’è menzione nella sentenza di appello e non ne è dedotta la prospettazione, richiamandol’eventuale relativa difesa, ne i precedent i grado di giudizio. Mentre non concorrendo a definire la motivazione della sentenza di appello il tema dell’accesso concorsuale agli impieghi pubblici, come riconosciuto dag li stessi ricorrenti, la relativa censura è priva di rilevanza. 2.5. Il ricorso deve essere rigettato. 2.6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 2.7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, sedovuto, PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 6.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versa
Sentenza Cassazione n. 23155/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris