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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 33642/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce in data 28/9/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Lecce del 16/11/2022, su accordo delle parti ex art. 599 bis c.p.p., rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni due, mesi due di reclusione ed euro 4.600,00 di multa e a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno, mesi nove, gg. dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione i condannati lamentando la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

I ricorsi sono inammissibili.

L'art. 599 bis, comma 1, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 stabilisce che la corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto raccoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Ciò è accaduto nel caso in esame, come emerge dalla sentenza impugnata, con rinuncia a qualsivoglia differente motivo di gravame, compreso quello inerente alla determinazione della pena che è stata indicata nella misura concordata dalle parti .

Da quanto premesso discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame.

Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 23/6/2023 Il consigliere relatore Il pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce in data 28/9/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Lecce del 16/11/2022, su accordo delle parti ex art. 599 bis c.p.p., rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni due, mesi due di reclusione ed euro 4.600,00 di multa e a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno, mesi nove, gg. dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione i condannati lamentando la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. I ricorsi sono inammissibili. L'art. 599 bis, comma 1, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 stabilisce che la corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto raccoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Ciò è accaduto nel caso in esame, come emerge dalla sentenza impugnata, con rinuncia a qualsivoglia differente motivo di gravame, compreso quello inerente alla determinazione della pena che è stata indicata nella misura concordata dalle parti . Da quanto premesso discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 23/6/2023 Il consigliere relatore Il pre
Sentenza Cassazione n. 33642/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris