CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 16036/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal TRIBUNALE di SIRACUSA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 21/10/2022 il Tribunale di Siracusa rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Gip del Tribunale di Siracusa del 21/09/2022, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo ex arrt. 321, 322 ter cod. proc. pen. delle somme di denaro, dei beni e degli altri valori patrimoniali, per un valore corrispondente alla somma di euro 167.650,72 in quanto indagato per i reati di cui agli artt.81, 640 bis cod. pen. (capo a) nonché agli artt. 61 n. 2 e 483 cod. pen., in combinato disposto con l'art. 76 d.p.r. 445/2000 (capo b). [OSCURATO:PERSONA], imprenditore agricolo, era incolpato di aver percepito contributi pubblici dall'AGEA per le annualità 2019, 2020 e 2021 in relazione a fondi ubicati in Ramacca acquistati con patto di riservato dominio dall'ISMEA e dei quali aveva .. tuttavia perso la disponibilità sin dal 10 gennaio 2019, data dell'annotazione della attestazione notarile di inadempimento. 2. Avverso l'ordinanza di riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, tramite il difensore di fiducia, sulla base dei seguenti motivi, con i quali ha eccepito: - la violazione di legge (artt. 321, 322 ter, 640 bis, 483 cod. pen., artt. 1523, 1470, 1465, 1476 e 1326 cod. civ, art. 9 D.M. del 20 marzo 2015 n.1922) e la mancanza di motivazione in merito alle argomentazioni difensive circa l'insussistenza del fumus commissi delicti, in relazione alla contestata condotta di illecita percezione di contributi europei per avere falsamente dichiarato di conservare la disponibilità dei fondi, in quanto gli stessi erano stati in concreto gestiti ed impiegati per finalità agricola fino al 5 novembre 2021, data di notifica del precetto di rilascio, nell'irrilevanza della titolarità formale, venuta meno con l'attestazione notarile di inadempimento (solo il momento dell'effettivo rilascio, in caso di risoluzione, determinava la cessazione della detenzione dei terreni, posto che non vi era stata opposizione, pur dopo l'annotazione, al mantenimento della situazione di fatto); erroneamente il tribunale aveva ritenuto che fosse onere della difesa provare documentalmente la permanenza dei presupposti per l'ottenimento dei contributi, pur a fronte dell'evidenza giuridica di tale diritto; - violazione di legge nonché mancanza o apparenza della motivazione in ordine alla proporzionalità e adeguatezza del quantum del profitto confiscabile ossia dell'entità della somma sequestrata, senza tener conto delle argomentazioni difensive tese a dimostrare che i contributi si riferivano anche a terreni di effettiva proprietà dell'indagato, corrispondenti ad oltre il 40% dell'intera superficie di riferimento; - violazione di legge (artt. 321, 322 ter, 640 bis, 483 cod. pen.) e violazione dei principi di proporzionalità tra l'entità del profitto e l'ammontare della somma sequestrata, posto che una parte dei contributi erogati dall'AGEA si riferiva a terreni titolati e, quindi, legittimamente richiesti e ottenuti dall'indagato, per cui la misura reale doveva essere al più contenuta nei limiti dei terreni restituiti all'ISMEA. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi che reiterano questioni già devolute al tribunale e non suscettibili di esame in sede di legittimità. 2. Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, Cass. sez.5, sent. n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez. Un., sent. n. 5876 del 2004, Bevilacqua). Si ritiene altresì che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., sent. n.25932 del 2008, Ivanov). 3. I rilievi del ricorrente, pur formalmente riferiti ad una motivazione apparante o mancante, per i profili relativi al fumus (primo motivo) e al quantum (secondo e terzo motivo), costituiscono in realtà un'alternativa e, per certi versi congetturale, lettura degli atti d'indagine, alla stregua della normativa primaria e secondaria in vigore, senza inficiare l'impianto argomentativo a base della misura cautelare reale. 3.1. In realtà, non è in contestazione che il [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto i contributi europei per l'agricoltura per gli anni 2019, 2020 e 2021 per la coltivazione di terreni che a partire da gennaio 2019 non aveva più titolo a detenere, a causa dell'inadempienza agli obblighi di pagamento rateale del relativo prezzo di acquisto; inadempimento che aveva determinato la caducazione degli effetti traslativi, derivanti dalla vendita con patto di riscatto. La tesi difensiva si incentra sull'unica circostanza di fatto secondo cui, nonostante la privazione della proprietà, il ricorrente avrebbe conservato la disponibilità materiale dei fondi, fino all'intimazione di rilascio, con conseguente diritto a beneficiare dei contributi in questione. Tale aspetto è stato esaminato in termini tutt'altro che illogici dal tribunale che ha evidenziato una serie di elementi che privano di consistenza, quanto meno in fase cautelare, la giustificazione dell'indagato (pagine 2 e 3 dell'ordinanza impugnata): in particolare, la relazione tecnica stragiudiziale in atti ove si rappresenta che nel 2018 i fondi ancora in uso al [OSCURATO:PERSONA] furono interessati da un virus che distrusse completamente l'azienda, sì da far ragionevolmente ipotizzare che dall'anno successivo gli stessi terreni furono dismessi, divenendo non più produttivi di reddito, con conseguente cessazione del pagamento del canone all'alienante ISMEA; la mancanza, in senso contrario, di qualsiasi supporto documentale dal quale potersi evincere che l'impiego agricolo comunque proseguì (una dimostrazione oltre modo agevole, come rilevato dal Tribunale, potendo consistere anche in fatture di vendita dei prodotti nel periodo di riferimento), nonostante la perdita del diritto a disporne, nell'irrilevanza a tal fine dei tempi dell'ISMEA per rientrare nella materialità disponibilità dei terreni previa notifica del precetto di rilascio. In definitiva, l'accertamento in fatto (mancata conduzione agricola dei fondi) a base delle ipotesi di reati oggetto di incolpazione, si sottrae a censure di legittimità, nei ristretti ambiti ribaditi in precedenza. 4. Anche i profili relativi al quantum sono generici e reiterativi, avendo il tribunale precisato che è stato confiscato l'indebito profitto conseguito, a prescindere da eventuali quote residue rimaste nella effettiva titolarità del ricorrente, trattandosi di calcolo effettuato in fase di indagine e correttamente rapportato a contributi che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva diritto a percepire. In ogni caso, in sede di riesame avverso il decreto di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, fatti salvi i casi dì manifesta sproporzione tra il valore dei beni oggetto del provvedimento ablatorio ed il "quantum" del profitto del reato indicato nella richiesta al giudice per le indagini preliminari della pubblica accusa, il tribunale non ha il potere di compiere accertamenti diretti a verificare il rispetto del principio di proporzionalità (sez. 3, sent. n. 29431 del 10/05/2019, Fraone, rv. 276272). 5. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa