CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 ottobre 2025
Cassazione n. 14562/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto annullarsi il provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alTribunale di Roma per l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. E’ proposto ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decretodella Corte di Appello di Roma n. 97/2025, emesso il 9.10.2025, di rigettodell’appello presentato avverso il decreto n. 72 emesso il 12.5.2025 dal Tribunale diRoma, con il quale è stata applicata al ricorrente la misura di prevenzione personaledella sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.2. A fondamento del ricorso si deduce con l’unico motivo articolato di seguitoenunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. violazionedi legge ai sensi dell’art. 606 lett. c) c.p.p. con riferimento all’inosservanza dinorme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione al combinato disposto dicui agli artt. 179, 183, 184 e 185 c.p.p. e 8 D.L.vo n. 159/2011In particolare, nel ricorso si lamenta che il decreto impugnato sarebbe nullo perviolazione del diritto di difesa, conseguente alla omessa notifica all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Venturini, uno dei due difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], del decreto n. 72emesso il 12.5.2025 dal Tribunale di Roma di applicazione della misura diprevenzione, eccepita dall’altro difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]Spagnuolo, nell’atto di appello avverso il suddetto decreto. Né risulta notificatoall’avv. [OSCURATO:PERSONA] il decreto di fissazione dell’udienza di appello, né lo stesso decretoconfermativo emesso dalla Corte di appello.3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – senzal'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.Come emerge dagli atti presenti nel fascicolo – cui questa Corte può accederedovendo valutare una questione processuale - il decreto n. 72 emesso il 12.5.2025dal Tribunale di Roma di applicazione della misura di prevenzione non è statonotificato all’avv. [OSCURATO:PERSONA], uno dei due difensori di fiducia di RicupitoMassimo, che era stata nominata all’udienza del 28.4.2025 e aveva ancherassegnato le proprie conclusioni.Con l’atto di appello, presentato dal solo avv. [OSCURATO:PERSONA],veniva eccepita la nullità conseguente all’omessa notifica del decreto del Tribunaleal codifensore.All’avv. [OSCURATO:PERSONA] non veniva, tuttavia, notificato il decreto difissazione dell’udienza in appello.Il provvedimento impugnato è affetto da nullità stante l’omessa notificazionedell’avviso di udienza in appello all’avv. [OSCURATO:PERSONA].A differenza di quanto si assume nel provvedimento impugnato la circostanzache il proposto fosse assistito da due difensori non fa degradare l’omissionedell’avviso di udienza nei confronti di uno dei due difensori a mera irregolarità nonrilevante sotto il profilo del diritto di difesa e di partecipazione all’udienza deldifensore. Né tanto meno ciò potrebbe essere affermato sull’erroneo presupposto -sancito dalla Corte di appello sulla base di un’interpretazione che non trova ragiond’essere in alcuna disposizione normativa - che nell’ambito del procedimento diprevenzione la difesa sarebbe unitaria e non rileverebbe il mancato avviso ad unodei due difensori.Non può, invece, accogliersi l’eccezione difensiva sotto il profilo della mancatacomunicazione al difensore del decreto di prevenzione.Ed invero, sia pure con riferimento alla mancata notificazione dell’avviso dideposito del decreto di prevenzione al Pubblico Ministero, questa Corte ha già avutomodo di affermare che in tema di procedimento di prevenzione, non è consentitoalla cancelleria del giudice effettuare comunicazioni o notificazioni al pubblicoministero mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata (c.d. PEC), atteso ilmancato richiamo dell'art. 153 cod. proc. pen. da parte dell'art. 16, commi 4 e 9,lett. c-bis del d. l. 12 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 dicembre 2012, n. 221; ne consegue che i termini per l'impugnazione deldecreto di revoca della misura da parte del pubblico ministero decorrono dallacomunicazione eseguita nelle forme di cui all'art. 153, comma 2, cod. proc. pen.,ovvero, nel caso in cui si sia proceduto nelle forme della comunicazionedigitalizzata, dal giorno in cui il pubblico ministero ha avuto materiale conoscenzadel provvedimento. Applicando tale principio al caso in cui l’omessa comunicazionedel decreto di prevenzione riguarda il difensore consegue che da essa non può cheparimenti derivare, unicamente, la possibilità di impugnazione “tardiva” del decretoda parte del difensore non informato che ne abbia avuto conoscenza solo in unmomento successivo.Anche di recente Sez. 5, n. 29668 del 11/06/2024, Fedele, n.m., sia pure conriferimento alla sentenza, ha affermato che “come ripetutamente ricordato daquesta Corte, la mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza ad uno deidifensori rende inoperante, nei suoi confronti, la decorrenza del termine perl'impugnazione (Sez. 3, n. 38193 del 27/04/2017, U., Rv. 270952 - 01), macertamente non determina "retrospettivamente" alcuna nullità della sentenzamedesima, potendosi eventualmente configurare una nullità a regime intermedioper violazione del diritto di difesa del provvedimento con il quale viene decisal'impugnazione proposta dall'altro difensore dell'imputato ovvero, nel casodell'appello, dall'imputato personalmente”.2.Il decreto impugnato deve, pertanto, essere annullato senza rinvio, con latrasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gliCosì deciso il 26/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]