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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2023

Cassazione n. 10505/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6890/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 109, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE – [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE dello STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende per legge -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco e legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla piazza Cavour, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente – avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 1153/2021depositata il 18/08/2021 .

Ad. 28/03/2023 R.g. n. 6890 del 2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 28/03/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propo s e opposizione all’esecuzione avverso una cartella di pagamento e il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] la accolse, ritenendo carente la prova della notifica della cartella al contribuente.

Su appello dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione del primo giudice e ha rigettatol’opposizione.

Avverso la sentenza d’appello ricorre [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi di cui uno concernente il giudicato che si sarebbe formato sulla mancata notifica del verbale, il secondo riguardante l’adozione del rito degli irreperibili per la notifica e il terzo concernente l’errata ammissione, da parte del Tribunale, di documentazione non prodotta in primo grado da parte dell’ADER.

Resistono, con separati controricorsi, l’Agenzia delle Entrate Riscossionee il Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Il Procuratore generale non ha depositato conclusioni.

Non risulta il deposito di memorie. [OSCURATO:PERSONA] È superfluo dare conto dei motivi di impugnazione , stante la rilevanza di questione pregiudiziale di rito.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace, ha qualificato l’azione come opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’ art. 615 cod. proc. civ. , avverso l’estratto di ruolo.

Avuto riguardo a tale qualificazione la notifica del ricorso è tardiva: la sentenza impugnata è stata pubblicata il 18/8/2021, e non risulta essere stata notificata e, pertanto,il termine cd. lungo , di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., scade va il 18/2/2022, Ad. 28/03/2023 R.g. n. 6890 del 2022; estensore: C. Valle e la notifica del ricorso è stata effettuata soltanto il 28/2/2022, non potendosi computare, in relazione alla natura della domanda originaria, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Questa Corte ha, sul punto, ripetutamente affermato , e l’orientamento è pienamente condiviso dal Collegio, che intende darvi seguito(Cass. n. 00 171 del 1/01/2012 Rv . 620864 - 01) che ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 742 del 7 /10/ 1969, e dell'art. 92 del r.d. n. 12 del 30/01/1941 la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice a quo (il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato) abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile (in precedenza si veda Cass. n. 4942 del 02/03/2010 Rv. 611652 - 01).

Il ricorso è, pertanto,dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo, in favore di ciascuna delle controparti processuali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l’inammissibilità del l’impugnazione , deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo per contributo unificato, Ad. 28/03/2023 R.g. n. 6890 del 2022; estensore: C. Valle a norma del comma 1 bis , dello stesso art. 13, se eventualmente dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 400,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito e in favore del Comune di Pontecagnano della somma di euro 400,00 nonché alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se eventualmentedovuto.

La motivazione è riservata nel termine di cui all’art. 380 bis , comma 2, cod. proc. civ.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6890/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 109, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE – [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE dello STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende per legge -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco e legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla piazza Cavour, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente – avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 1153/2021depositata il 18/08/2021 . Ad. 28/03/2023 R.g. n. 6890 del 2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 28/03/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propo s e opposizione all’esecuzione avverso una cartella di pagamento e il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] la accolse, ritenendo carente la prova della notifica della cartella al contribuente. Su appello dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione del primo giudice e ha rigettatol’opposizione. Avverso la sentenza d’appello ricorre [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi di cui uno concernente il giudicato che si sarebbe formato sulla mancata notifica del verbale, il secondo riguardante l’adozione del rito degli irreperibili per la notifica e il terzo concernente l’errata ammissione, da parte del Tribunale, di documentazione non prodotta in primo grado da parte dell’ADER. Resistono, con separati controricorsi, l’Agenzia delle Entrate Riscossionee il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Il Procuratore generale non ha depositato conclusioni. Non risulta il deposito di memorie. [OSCURATO:PERSONA] È superfluo dare conto dei motivi di impugnazione , stante la rilevanza di questione pregiudiziale di rito. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace, ha qualificato l’azione come opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’ art. 615 cod. proc. civ. , avverso l’estratto di ruolo. Avuto riguardo a tale qualificazione la notifica del ricorso è tardiva: la sentenza impugnata è stata pubblicata il 18/8/2021, e non risulta essere stata notificata e, pertanto,il termine cd. lungo , di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., scade va il 18/2/2022, Ad. 28/03/2023 R.g. n. 6890 del 2022; estensore: C. Valle e la notifica del ricorso è stata effettuata soltanto il 28/2/2022, non potendosi computare, in relazione alla natura della domanda originaria, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Questa Corte ha, sul punto, ripetutamente affermato , e l’orientamento è pienamente condiviso dal Collegio, che intende darvi seguito(Cass. n. 00 171 del 1/01/2012 Rv . 620864 - 01) che ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 742 del 7 /10/ 1969, e dell'art. 92 del r.d. n. 12 del 30/01/1941 la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice a quo (il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato) abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile (in precedenza si veda Cass. n. 4942 del 02/03/2010 Rv. 611652 - 01). Il ricorso è, pertanto,dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo, in favore di ciascuna delle controparti processuali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l’inammissibilità del l’impugnazione , deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo per contributo unificato, Ad. 28/03/2023 R.g. n. 6890 del 2022; estensore: C. Valle a norma del comma 1 bis , dello stesso art. 13, se eventualmente dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 400,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito e in favore del Comune di Pontecagnano della somma di euro 400,00 nonché alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se eventualmentedovuto. La motivazione è riservata nel termine di cui all’art. 380 bis , comma 2, cod. proc. civ. Così deciso in Rom
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