CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24128/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'indagato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con il quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di partecipazione ad una associazione di tipo 'ndranghetista operante nel territorio lombardo. In particolare all'indagato è contestato di aver coadiuvato uno dei vertici dell'articolazione del sodalizio operante nelle province di Como e Varese, [OSCURATO:PERSONA], nella conservazione del monopolio delle commesse di trasporto della società Spumador imposto alla medesima dall'organizzazione, avvisandolo dell'eventuale affidamento delle suddette commesse ad autotrasportatori estranei al "cartello" di fatto costituito nell'interesse dell'associazione. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato deducendo con unico motivo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato contestato. In proposito il ricorrente lamenta anzitutto che in maniera illogica il Tribunale avrebbe confutato la rilevata discrasia temporale tra la risalente attività del sodalizio e il presunto contributo prestato dallo Stllitano, concentratosi tra il 2018 ed il 2019, facendo riferimento al fatto che le pregresse società a lui riconducibili erano state colpite da interdittiva antimafia, nonostante che alcun collegamento sarebbe emerso tra queste attività ed il contesto associativo al quale ora l'indagato è accusato di partecipare. Non di meno i giudici del riesame avrebbero trascurato di considerare come l'affidamento dei servizi di trasporto della Spumador in favore di aziende imposte dal Salerni e dalla cosca risalga a ben prima che l'indagato abbia iniziato a svolgere la sua attività di autotrasportatore. Ulteriore illogicità nel tessuto motivazionale dell'ordinanza impugnata viene individuata nella pretesa di traslare sull'indagato l'eventuale carica indiziaria dei comportamenti attribuibili esclusivamente al fratello Domenico, sulla base dell'ingiustificato assunto che essi avrebbero operato all'unisono, posto che non vi sarebbe evidenza alcuna che lo Stillitano abbia posto in essere azioni di tenore similare. Le evidenziate incongruenze argomentative renderebbero dunque indimostrate le circostanze dalle quali i giudici del riesame hanno ricavato la prova della consapevolezza dell'indagato dell'esistenza del sistema estorsivo ai danni della Spumador. Né risulta che egli abbia mai fatto ricorso al metodo mafioso nei rapporti con il personale di tale società, risultando parimenti inconsistente l'obiezione del Tribunale per cui non ne avrebbe avuto bisogno perché il funzionamento del meccanismo di assegnazione dei viaggi era "scontato", stante, per l'appunto la mancata dimostrazione del fatto che lo Stillitano ne fosse stato a conoscenza ed anzi risultando il comportamento ineccepibile dallo stesso tenuto semmai il sintomo della sua ignoranza di tale meccanismo. Privo di contenuto indiziario sarebbe altresì il fatto, invece valorizzato dal Tribunale, per cui l'indagato ed il fratello avrebbero sempre agito utilizzando schermi giuridici idonei a dissimulare la titolarità delle loro attività imprenditoriali, atteso che la circostanza non è di per sé indice della consapevolezza di contribuire all'operatività del sodalizio, piuttosto che della volontà di aggirare le interdittive antimafia, come già detto non connesse all'attività dell'associazione in contestazione. Apodittica sarebbe invece l'interpretazione quale espressione del patto di mutuo soccorso tra gli associati della scelta del Salerni - peraltro pacificamente concordata con il Franco e non con l'odierno ricorrente - di continuare ad affidare alla ditta dello Stillitano i servizi di trasporto una volta che questa era stata raggiunta dall'interdittiva antimafia, posto che in maniera generica il giudice del riesame ha escluso che si sia trattato di una scelta dettata da mera convenienza. Non di meno tale passaggio del ragionamento probatorio risulterebbe in contraddizione con quanto argomentato circa la decisione assunta successivamente di favorire il Palmieri a scapito dell'indagato e che il Tribunale ha per l'appunto ritenuto ispirata a criteri di convenienza economica, a maggior ragione se si considera che dagli atti risulta come il Salierno abbia solo temporaneamente utilizzato lo Stillitiano non avendo sufficienti mezzi per far fronte al servizio, per poi escluderlo a seguito delle pressioni del citato Palmieri e del Ficarra, non risultando invece alcuna interlocuzione sul punto da parte dell'indagato con lo stesso Salierno. Quanto alla presunta comunicazione al Salierno dell'utilizzo da parte di Spumador anche di "padroncini" estranei al cartello gestito dal sodalizio - che nell'ottica accusatoria recepita dal Tribunale costituirebbe la manifestazione principale della condotta partecipativa dell'indagato - la motivazione del Tribunale, secondo il ricorso, si regge per un verso sul per l'appunto illogico addebito allo Stillitano di comportamenti invece tenuti dal fratello e per l'altro sul contenuto di un'unica intercettazione, invero tutt'altro che significativo di per sè e la cui interpretazione in chiave indiziaria sarebbe peraltro frutto dell'inversione logica tra l'oggetto della dimostrazione - la consapevolezza da parte dell'indagato del sistema di conferimento dei servizi di trasporto instaurato dal sodalizio - e la sua prova. Con riguardo alla vicenda relativa alla richiesta di intervento dell'indagato nel contesto della lite intervenuta tra il Salerni ed il Ficarra, da un lato, e i Costagrande, dall'altro, dalla stessa in maniera ingiustificata il Tribunale avrebbe ricavato un concreto indizio dell'affectio societatis e della stabile compenetrazione organica dell'indagato nel sodalizio mafioso, svalutando apoditticamente o distorcendo alcune ineludibili evidenze oggettive idonee comunque a dimostrare l'estemporaneità del coinvolgimento dello Stillita no. Infine il ricorrente ribadisce come l'unico segmento di operatività del sodalizio a cui poter eventualmente riferire una condotta di tipo partecipativo dell'indagato sarebbe quello relativo all'assoggettamento del personale della Spumador, al quale peraltro egli è rimasto per l'appunto estraneo, come ammesso dallo stesso provvedimento impugnato, rimanendo dunque quantomeno problematica la qualificazione della sua condotta come tipica ai sensi dell'art. 416-bis c.p., tanto più che la stessa sarebbe stata sempre e solo correlata a quella di un solo associato, il Salerni, e funzionale esclusivamente al perseguimento degli interessi economici di quest'ultimo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Anzitutto è necessario ricordare che non sono deducibili con il ricorso per cassazione censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (ex multis Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Conseguentemente inammissibili devono ritenersi quelle censure rivolte a sollecitare il giudice di legittimità ad una rilettura degli elementi ricostruttivi del fatto ed una rivalutazione nel merito del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. U, n.47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 3. Alla luce di queste consolidate linee ermeneutiche deve ritenersi che le censure del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa, finendo in larga parte per tradursi in prospettazioni di diverse interpretazioni del significato probatorio del materiale valorizzato dal giudice del riesame, non proponibili in questa sede. 3.1 Anzitutto, per quanto riguarda l'affermazione per cui i fratelli Stillitano agivano all'unisono, l'ordinanza giunge a tale conclusione sulla base di una valutazione congiunta di plurimi indizi, valorizzando il fatto che i due germani avevano effettuato inizialmente i trasporti di Spunnador per conto della società facente capo al Salerni riparandosi entrambi dietro lo schermo di quella intestata alla moglie dell'odierno indagato, nonché la conversazione - intercettata lo stesso giorno in cui il Domenico aveva annunciato allo stesso Salerni essere intervenuta l'interdittiva antimafia - nel corso della quale quest'ultimo, nel comunicare la notizia al Franco, fa riferimento ai due fratelli indistintamente e la circostanza per cui successivamente entrambi sono stati assunti solo formalmente da un'altra ditta e poi dalla Mitras e dal [OSCURATO:PERSONA], continuando però a svolgere i trasporti per conto del Salerni, come dimostrato anche dalla documentazione sequestrata presso le abitazioni dei medesimi o presso la [OSCURATO:PERSONA] e nemmeno considerata dal ricorso. Conseguentemente tutt'altro che illogico è l'assunto dei giudici di merito per cui il rapporto tra il Salerni ed entrambi gli Stillitano non aveva natura meramente commerciale, ma si svolgeva nell'ambito della comune appartenenza mafiosa. Del tutto legittima è quindi la valorizzazione nei confronti anche dell'indagato della conversazione tra il Domenico ed il Salerni descritta a p. 38 dell'ordinanza, del tutto logicamente ritenuta indicativa della consapevolezza da parte di entrambi gli Stillitano dell'assoggettamento mafioso di Spumador, peraltro altrettanto logicamente ribadita in forza del contenuto della conversazione intercettata tra lo stesso Salerni e l'odierno indagato alla successiva p. 41 dell'ordinanza e che non può essere estrapolata dal restante tessuto indiziario e valutata autonomamente, come invece ha cercato di fare il ricorrente prescindendo dall'effettivo sviluppo argomentativo del provvedimento impugnato. 3.2 Quanto alla vicenda relativa alla spartizione delle commesse tra gli Stillitano ed il Palmieri il Tribunale valorizza in maniera tutt'altro che manifestamente illogica le spiegazioni fornite dal Salerni a quest'ultimo a giustificazione della decisione di non procedere ad una immediata estromissione dei due fratelli come indicative della loro non estraneità al contesto mafioso di cui si tratta. Mentre ancor più logicamente i giudici del riesame hanno ritenuto sintomatico della comune appartenenza di tutti i soggetti al sodalizio mafioso il fatto che il Palmieri si sia poi rivolto al Ficarra e successivamente al Medici, in ragione della loro posizione all'interno dell'organizzazione, perché intervenissero per risolvere le tensioni generatesi con l'indagato ed il fratello. Peraltro si tratta di valutazione che il ricorrente ha omesso di confutare, così come quella relativa alla conversazione intervenuta tra i Ficarra e Salerni, parimenti valorizzata dal provvedimento impugnato ed in tal senso il mancato confronto con segmenti rilevanti del ragionamento probatorio articolato dai giudici del merito rivela evidenti tratti di aspecificità del ricorso. 3.3 per quanto riguarda la vicenda relativa alla contrapposizione tra il Salerni ed i Costagrande, va rilevato come la stessa sia stata evocata dal Tribunale quasi ad abundantiam, a complemento di un quadro indiziario già ben delineato nella sua gravità. Non di meno è ancora una volta tutt'altro che illogica la valorizzazione da parte dei giudici del riesame del fatto che il Salerni si sia rivolto inizialmente per un aiuto all'indagato, riconoscendolo dunque come soggetto tutt'altro che estraneo al perimetro dell'organizzazione nel cui ambito era insorta la controversia. Ma è soprattutto logica la valutazione dell'ancor più significativa circostanza relativa alle modalità con cui lo Stillitano si è messo a disposizione del sodale in una questione squisitamente interna al sodalizio ed ai suoi rapporti di potere, dimostrando in maniera inequivocabile la sua intraneità al medesimo. Sul punto, peraltro, le censure del ricorrente si rivelano versate in fatto, riducendosi al tentativo di banalizzare l'episodio, cercando di accreditare, in maniera generica, interpretazioni alternative dello stesso, per di più isolando l'episodio dall'intero contesto indiziario. La fragilità dei rilievi difensivi è poi amplificata dal fatto che il ricorso mai ha messo in dubbio, anzitutto, l'appartenenza del Salerni all'associazione ed il ruolo non marginale dallo stesso ricoperto in seno alla medesima. 3.4 Inammissibili sono le doglianze sull'interpretazione della conversazione tra lo Stillitano ed il Salierno da cui il Tribunale ha tratto ulteriori argomenti per dimostrare l'intraneità dell'indagato al sodalizio e la sua consapevolezza della natura dei rapporti tra quest'ultimo e Spumador. Infatti l'ordinanza ha fornito logica ed adeguata motivazione della lettura del contenuto della captazione, anche alla luce di una valutazione unitaria del compendio indiziario. Manifestamente infondata e comunque versata in fatto è poi l'obiezione del ricorrente relativa alla durata della partecipazione dell'indagato al sodalizio, atteso che per stessa ammissione del ricorso tale durata sarebbe comunque di circa due anni e dunque mal si comprende per quale ragione un arco temporale di tal genere sarebbe incompatibile con il requisito di stabilità che deve caratterizzare la condotti tipica. Manifestamente infondate sono altresì le doglianze fondate sul comportamento tenuto dallo Stillitano 6 )/ con il personale della Spumador. Come correttamente evidenziato dal provvedimento impugnato, infatti, la condotta di partecipazione non presuppone l'effettivo esercizio del metodo mafioso da parte di ogni singolo partecipe, talchè la circostanza evocata dal ricorrente non assume di per sé particolare significato, a maggior ragione una volta contestualizzata nella dinamica dell'assoggettamento della società al potere del sodalizio. Ed in tal senso parimenti irrilevante è che all'indagato non sia stato contestato il concorso nell'estorsione ai danni della citata Spumador. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ri