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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 novembre 2019

Cassazione n. 18663/2022

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EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1988 Avverso la sentenza resa il 10 dicembre 2020 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, accogliendo l'impugnazione del Procuratore generale avverso la sentenza resa il 21 giugno 2013 dal Tribunale di Roma, che aveva assolto l'imputato per non avere commesso il fatto, lo ha dichiarato responsabile dei delitti di rapina e lesioni aggravate, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 Violazione di legge poiché i testi escussi in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non hanno fatto altro che confermare quanto già riferito nel corso del giudizio di primo grado; tuttavia, mentre il primo giudice ha ritenuto non perfettamente genuina la ricostruzione dei fatti offerta dalla persona offesa, la Corte di appello ha ribaltato questa interpretazione, fornendo una diversa valutazione delle medesime fonti di prova e ha ritenuto decisivi i riconoscimenti fotografici effettuati dalla persona offesa e le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza del supermercato.

Difetta nella sentenza impugnata quella forza persuasiva superiore rispetto alla pronunzia di primo grado e soprattutto la stessa si pone in contrasto con la ricostruzione offerta dal primo giudice.

La sentenza presenta, inoltre, un evidente vizio di motivazione, poiché respinge le argomentazioni del giudice di primo grado, senza confrontarsi con le stesse e fornire una motivazione rafforzata di tenore opposto. 3.11 ricorso è manifestamente infondato.

E' noto che in caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, il giudice che reputi decisive le prove dichiarative indicate nell'impugnazione - alla stregua di puntuali ragioni in fatto ed in diritto - come meritevoli di diversa valutazione in funzione della condanna dell'imputato è tenuto a disporne la riassunzione, in forza dei poteri officiosi riconosciutigli dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., l'esercizio dei quali prescinde da una corrispondente richiesta in tal senso avanzata dalla parte interessata, trovando fondamento nell'assoluta necessità probatoria implicita nell'impossibilità di un ribaltamento dell'esito del giudizio di primo grado se non a seguito di rinnovazione delle prove dichiarative che in quel giudizio avevano determinato, o contribuito a determinare, l'assoluzione dell'imputato. (Sez. 1 - , Sentenza n. 13725 del 07/11/2019 Ud. (dep. 06/05/2020 ) Rv. 278972 - 01) La Corte di Appello, dopo avere effettuato la rituale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha fornito adeguata motivazione idonea a ribaltare il giudizio assolutorio, sottolineando che il riconoscimento fotografico da parte della persona offesa era stato effettuato in termini di certezza e risultava confortato da inequivoci elementi di riscontro, costituti dalla accertata presenza dell'imputato nel supermercato, dalla pressoché certa coincidenza dell'autoveicolo con cui il rapinatore si dava alla fuga a quello risultato nella disponibilità dell'imputato; e dal riconoscimento ad opera del teste di P.G. che aveva individuato l'imputato tramite le immagini della videosorveglianza del supermercato, avendolo tratto in arresto in occasione di un altro delitto.

Il tribunale aveva ritenuto che l'individuazione ad opera della persona offesa fosse inficiata dallo stato di agitazione causato dall'aggressione.

La Corte ha invece ritenuto attendibile l'individuazione dell'imputato, con motivazione congrua alle emergenze processuali e idonea a giustificare il ribaltamento della decisione assolutoria, perché rispettosa dei principi più volte precisati dalla giurisprudenza di legittimità in tema. 4.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000, che si ritiene congruo in relazione al grado di colpa nella presentazione del ricorso, in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.Motivazione semplificata Roma 3 marzo 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1988 Avverso la sentenza resa il 10 dicembre 2020 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, accogliendo l'impugnazione del Procuratore generale avverso la sentenza resa il 21 giugno 2013 dal Tribunale di Roma, che aveva assolto l'imputato per non avere commesso il fatto, lo ha dichiarato responsabile dei delitti di rapina e lesioni aggravate, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 Violazione di legge poiché i testi escussi in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non hanno fatto altro che confermare quanto già riferito nel corso del giudizio di primo grado; tuttavia, mentre il primo giudice ha ritenuto non perfettamente genuina la ricostruzione dei fatti offerta dalla persona offesa, la Corte di appello ha ribaltato questa interpretazione, fornendo una diversa valutazione delle medesime fonti di prova e ha ritenuto decisivi i riconoscimenti fotografici effettuati dalla persona offesa e le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza del supermercato. Difetta nella sentenza impugnata quella forza persuasiva superiore rispetto alla pronunzia di primo grado e soprattutto la stessa si pone in contrasto con la ricostruzione offerta dal primo giudice. La sentenza presenta, inoltre, un evidente vizio di motivazione, poiché respinge le argomentazioni del giudice di primo grado, senza confrontarsi con le stesse e fornire una motivazione rafforzata di tenore opposto. 3.11 ricorso è manifestamente infondato. E' noto che in caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, il giudice che reputi decisive le prove dichiarative indicate nell'impugnazione - alla stregua di puntuali ragioni in fatto ed in diritto - come meritevoli di diversa valutazione in funzione della condanna dell'imputato è tenuto a disporne la riassunzione, in forza dei poteri officiosi riconosciutigli dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., l'esercizio dei quali prescinde da una corrispondente richiesta in tal senso avanzata dalla parte interessata, trovando fondamento nell'assoluta necessità probatoria implicita nell'impossibilità di un ribaltamento dell'esito del giudizio di primo grado se non a seguito di rinnovazione delle prove dichiarative che in quel giudizio avevano determinato, o contribuito a determinare, l'assoluzione dell'imputato. (Sez. 1 - , Sentenza n. 13725 del 07/11/2019 Ud. (dep. 06/05/2020 ) Rv. 278972 - 01) La Corte di Appello, dopo avere effettuato la rituale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha fornito adeguata motivazione idonea a ribaltare il giudizio assolutorio, sottolineando che il riconoscimento fotografico da parte della persona offesa era stato effettuato in termini di certezza e risultava confortato da inequivoci elementi di riscontro, costituti dalla accertata presenza dell'imputato nel supermercato, dalla pressoché certa coincidenza dell'autoveicolo con cui il rapinatore si dava alla fuga a quello risultato nella disponibilità dell'imputato; e dal riconoscimento ad opera del teste di P.G. che aveva individuato l'imputato tramite le immagini della videosorveglianza del supermercato, avendolo tratto in arresto in occasione di un altro delitto. Il tribunale aveva ritenuto che l'individuazione ad opera della persona offesa fosse inficiata dallo stato di agitazione causato dall'aggressione. La Corte ha invece ritenuto attendibile l'individuazione dell'imputato, con motivazione congrua alle emergenze processuali e idonea a giustificare il ribaltamento della decisione assolutoria, perché rispettosa dei principi più volte precisati dalla giurisprudenza di legittimità in tema. 4.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000, che si ritiene congruo in relazione al grado di colpa nella presentazione del ricorso, in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.Motivazione semplificata Roma 3 marzo 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Gi
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