CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 agosto 1976
Cassazione n. 01007/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/08/1976 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna in ordine al reato di lesioni personali aggravate (capo B); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui contesta il riconoscimento della recidiva è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis