CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 30134/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05810U7 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze che ha dichiarato .lawo Musa colpevole del reato di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. :309. L'imputato ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in relazione all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato. Il ricorso è inammissibile in quanto l'unico motivo di ricorso si risolve in doglianze con cui si propone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Nella sentenza impugnata, con motivazione logica e immune da censure, la Corte distrettuale ha indicato significativi elementi che hanno consentito di escludere il mero uso personale da parte dell'imputato (v. p. 3 sent. imp.). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore