CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02745/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19624-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1079/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/05/2020 R.G.N. 128/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 1079/202 0 , ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede con la quale, anche in sede di opposizione ex legen. 92 del 2012, [OSCURATO:PERSONA] illecita manodopera – Licenziamento individuale R.G.N.19624/2020 Cron. Rep. Ud.19/12/2023 CC era stata respinta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] diretta ad ottenere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con detta società sin dal 28.12.2015 (data di assunzione), stante la illecita interposizione di manodopera intervenuta tra le parti (in seguito alla inesistenza del contratto di appalto o illegittimità e/o illiceità dello stesso tra la predetta società e la formale datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA]), con declaratoria di nullità, illegittimità o inefficacia del licenziamento intimato il 23.11.2017, con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e con condanna al pagamento delle differenze retributive oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. 2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) la domanda di reintegra nel posto di lavoro, a seguito della illegittimità del licenziamento disposto da un soggetto non ritenuto l’effettivo datore di lavoro, non era meritevole di accoglimento se non accompagnata da altre ragioni di illegittimità del recesso che non fossero, cioè, connesse alla sola ipotesi di somministrazione illecita di manodopera ovvero all’elemento soggettivo della provenienza del recesso che veniva neutralizzato dal disposto dell’art.38 d.lgs. n. 81 del 2015 che opera l’imputazione dell’atto all’utilizzatore; b) la società GSE rientrava nel novero delle società in house, interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per cui non era possibile, in capo ad essa, la costituzione in via giudiziaria di un rapporto di lavoro a seguito di conversione ex art. 1418 cc; c) l’accertamento sulla natura della società poteva essere effettuato anche di ufficio; d) non rilevava il fatto che le società subappaltatrici, per conto della [OSCURATO:SOCIETA], dal 2013 avessero adottato procedure selettive per l’assunzione di personale perché, in primo luogo, non era stato dedotto che tali selezioni rispondessero ai canoni di imparzialità e pubblicità e, in secondo luogo, perché le prove orali raccolte avevano confermato una regolarizzazione sostanziale dell’appalto stipulato da [OSCURATO:SOCIETA], proprio dal 2013, con procedure di selezione del personale condotte e gestite, a partire da tale anno, autonomamente dalle società appaltatrici e sub-appaltatrici.3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Le parti hanno depositato memorie. 5. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si eccepisce, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 co. 2 cpc, per non essersi la Corte territoriale pronunciata sulla domanda relativa all’accertamento della illecita interposizione di manodopera intervenuta tra le parti, in seguito alla inesistenza del contratto di appalto e/o subappalto o illegittimità e/o illiceità dello stesso; inoltre, si obietta la carenza di indicazioni delle ragioni di fatto e di diritto circa l’esistenza, o meno, del presunto contratto di subappalto con la società [OSCURATO:PERSONA], formale datrice di lavoro di essa ricorrente, e delle sue conseguenze. 3. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 cc, artt. 27 e 29 D.lgs. n. 276/2003 nonché dell’art. 38 D.lgs. n. 81/2015; inoltre si deduce la violazione dell’art. 5 legge n. 604/1966 e dell’art. 2697 cc; si rappresenta che la Corte distrettuale non aveva valutato che, in assenza di prova circa un contratto di appalto e/o di somministrazione, non vi poteva essere la riconducibilità delle attività concretamente espletate alle previsioni contrattuali, con la conseguenza che il licenziamento intimato dal datore apparente non solo era illegittimo ma giuridicamente inesistente e ciò anche ai sensi dell’art. 38 D.lgs. n. 81/2015, che aveva sostituito l’art. 27 D.lgs. n. 276/2003 e poi oggetto di interpretazione autentica, inapplicabile al caso in esame proprio per la mancanza di un contratto di appalto o di somministrazione, residuando solo un caso di interposizione di manodopera vietata; infine, si sostiene che la Corte di appello aveva erroneamente posto a carico del lavoratore l’onere della prova sulla legittimità del recesso.4. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la ricorrente si duole della violazione degli artt. 112 e 115 cpc nonché dell’art. 2697 cc, della violazione e falsa applicazione degli artt. 29 D.lgs. n. 276/2003 e 19 del D.lgs. n. 176/2016 nonché dell’art. 18 d.l. n. 112/2008, per avere, da un lato, la Corte di appello ritenuto di accertare di ufficio la eccezione sulla mancata selezione, ai fini della assunzione di essa lavoratrice, e, dall’altro, per avere considerato applicabile, alla presente fattispecie, le disposizioni in tema di pubblico impiego circa la violazione dell’art. 36 D.lgs. n. 165/2001 nonostante la mancanza di qualsivoglia richiamo su detta questione; inoltre, precisa che oggetto della domanda non era stata la richiesta di costituzione di un rapporto di lavoro, ma solo la istanza di accertamento della illecita interposizione di manodopera e che erano state erroneamente applicate le disposizioni in tema di assunzione del personale nelle società in house, ovvero partecipate da enti pubblici, in relazione a quanto specificato dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto era stata la stessa parte, che aveva realizzato una condotta illecita ([OSCURATO:SOCIETA]), a beneficiare dei divieti posti da disposizioni che essa stessa aveva violato. 5. Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, si eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 cpc, per non avere la Corte di appello richiamato le risultanze testimoniali del procedimento, avendo preso in considerazione una sola deposizione resa in un distinto procedimento, e per avere omesso ogni valutazione sul documento n. 5, prodotto da essa ricorrente, riguardante le modalità di inserimento del personale per il contact center, sia alle dirette dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] che delle società appaltatrici e di somministrazione di manodopera. 6. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente perché interferenti, non sono meritevoli di accoglimento. 7. E’ opportuno ricordare che i l vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiestopronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessapronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 28308/2017; Cass. n. 7653/2012). 8. Le fattispecie sopra indicate non sono rilevabili nel caso de quo perché la Corte territoriale non ha valutato il profilo della illiceità dell’appalto in quanto ha applicato il principio della “ragione più liquida” (sia con riguardo al dedotto profilo della illiceità, ex art. 29 co. 3 bis d.lgs. n. 276/2003, dell’appalto stipulato da [OSCURATO:SOCIETA] e del subappalto poi intervenuto con [OSCURATO:PERSONA], sia con riferimento alla asserita illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo che, al di là dell’errato riferimento all’art. 38 d.lgs. n. 81/2015 (Cass. n. 30945/2023), è stato ancorato, invece, pure alla necessità di addurre, dalla ricorrente che non aveva ottemperato a tale obbligo, altre e diverse ragioni rispetto all’ipotesi di somministrazione illecita di manodopera) individuata nella impossibilità di costituire in via giudiziaria la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore stante la natura di società in housedella [OSCURATO:SOCIETA] ed il disposto di cui all’art. 19 co. 4 del TUSP. 9. Invero, i n applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessarioesaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 12002/2014). 10. Le doglianze di cui ai suindicati motivi non colgono, pertanto, quella che è stata l’effettiva ratio decidendidella gravata sentenza.11. Il terzo motivo è infondato. 12. Quando, dalla qualificazione giuridica del soggetto citato in giudizio, discenda l’individuazione della normativa applicabile al rapporto, detta qualificazione può e deve essere compiuta dal giudice anche d’ufficio, in ossequio al principio iura novit curia, sulla base degli elementi di fatto ritualmente acquisiti al giudizio, sicché costituisce, non un’eccezione in senso proprio, bensì una mera difesa, la deduzione della persona giuridica di diritto privato o pubblico che, convenuta in giudizio, faccia leva sulla propria qualità soggettiva per trarne l’inapplicabilità al rapporto controverso della normativa invocata dalla controparte a fondamento dell’azione (Cass. n. 35421/2022). 13. In tal senso questa Corte si è già espressa rilevando che, anche nel giudizio di cassazione, «l'attività ricostruttiva della natura giuridica di un ente è compito del giudice di legittimità che vi provvede, anche d'ufficio, in ossequio al principio iura novit curia, laddove tale natura fondi la propria essenza in disposizioni di legge (operazione, questa, che non trova limite, pertanto, in differenti prospettazioni o posizioni delle parti), diversamente essendo l'indicato compito circoscritto a quanto ritualmente allegato in causa, nel rispetto degli oneri di cui all'art. 366 cod. proc. civ., laddove una determinata natura abbia le radici in atti dell'autonomia delle persone.» (Cass. n. 28060/2020). 14. Non è condivisibile, pertanto, la doglianza relativamente alla circostanza che la Corte di appello abbia ritenuto, di ufficio, di potere accertare la eccezione della mancata selezione ai fini della assunzione di essa ricorrente. 15. Dagli atti risultava incontroverso che la GSE (Gestore dei [OSCURATO:PERSONA]) spa è una società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (ex art. 3 co. 4 d.lgs. n. 79/99) che opera per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, per cui la Corte territoriale ha considerato che essa soggiacesse alla disciplina dettata per le società in housedal TUSP (D.lgs. n. 175/2016) e segnatamente dall’art. 19 co. 4 che sanziona espressamente con la nullità i rapporti di lavoro sortiin difetto di procedure selettive che le società partecipate devono adottare. 16. Sulla base di tali premesse, applicando correttamente le regole sull’onere della prova, i giudici di seconde cure hanno reputato che era la lavoratrice, stante la natura suindicata della [OSCURATO:SOCIETA] risultante dagli atti, a dovere dedurre e dimostrare che le procedure selettive del personale, anche se adottate dalla società subappaltatrice, ma per conto della [OSCURATO:SOCIETA], fossero rispondenti ai canoni di imparzialità, pubblicità e trasparenza e, in ogni caso, hanno rilevato, con un accertamento di merito adeguatamente motivato e non sindacabile, pertanto, in sede di legittimità, che la prova testimoniale espletata aveva smentito che la selezione del personale fosse avvenuta, dopo l’anno 2013, sotto le direttive di [OSCURATO:SOCIETA]. 17. In ordine, poi, alla censura secondo cui essa ricorrente non avrebbe chiesto la costituzione del rapporto di lavoro, ma solo l’accertamento della illecita interposizione di manodopera, deve osservarsi, a fronte di una concorde interpretazione degli atti da parte dei giudici di merito, che in violazione dei principi di specificità e di autosufficienza, non è stato trascritto l’esatto contenuto della originaria domanda essendovi solo un mero richiamo alle conclusioni del ricorso, per cui la critica si rivela inammissibilmente posta. 18. Quanto, infine, al fatto che la società avrebbe beneficiato, con l’interpretazione adottata, del divieto imposto da una norma da essa stessa violata, deve precisarsi che alcuna falsa applicazione è addebitabile alla Corte distrettuale che, sulla base di una corretta disamina delle norme vigenti, ha ritenuto non accoglibile le domande avanzate stante il divieto imperativo di legge di cui all’art. 19 D.lgs. n. 175/2016. 19. Se è stata data causa ad una violazione di una norma dalla stessa parte che la invoca, poi, sotto altro profilo a suo vantaggio, la questione può rilevare in altra sede e per diversi profili, ma non in relazione al thema decidendum del presente giudizio. 20. Anche il quarto motivo è infondato.21. Non sussiste la violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 cpc e 118 disp. att. cpc perché, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dalle suddette disposizioni è rilevabile quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto alla formazione del proprio convincimento, senza alcuna esplicitazione né disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 25866/2010). 22. Nella fattispecie ciò non è ravvisabile essendo chiara la ratio decidendidella gravata pronuncia, in ordine alla circostanza della mancata imparzialità, pubblicità e trasparenza delle selezioni del personale dall’anno 2013 (la ricorrente era stata assunta il 28.12.2015) condotte e gestite autonomamente dalle società appaltatrici e subappaltatrici, che assorbe ogni altra questione. 23. In realtà, l e censure non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013) e in una nuova valutazione delle prove, non consentite in sede di legittimità, in relazione, peraltro, ad un asserito documento il cui contenuto non è stato neanche riportato, nella sua integralità, nel ricorso. 24. Invero, va ribadito che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi (art. 244 cpc), come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservatial giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass.n. 16467 del 2017). 25. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 26. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.27. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presuppost