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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 40307/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 21/06/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 31 maggio 2021 che aveva applicato la misura cautelare carceraria a [OSCURATO:PERSONA] per il reato per i reati di cui agli artt. 74 (capo 1) e 73 (capi 22, 23, 24) d.P.R. n. 309 del 1990.

Secondo l'ipotesi accusatoria, il Silvestri avrebbe fatto parte di un'associazione criminale, diretta da [OSCURATO:PERSONA] e dedita al narcotraffico in [OSCURATO:PERSONA], Saviano e comuni limitrofi tra il novembre 2016 e l'aprile 2017, con il ruolo di effettuare recupero dei crediti, ritirare lo stupefacente dai fornitori e ripartirlo tra i diversi sodali e all'occorrenza occuparsi della vendita al dettaglio; nonché avrebbe ceduto nel dicembre 2016 in più occasioni quantitativi di stupefacente.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione.

L'ordinanza risulta viziata quanto alla gravità indiziaria per il reato associativo, difettando la dimostrazione (se non in termini apodittici) di un apporto consapevole e continuativo alla vita della associazione, posto che lo stesso Tribunale ha dato atto del limitato periodo di collaborazione prestata al sodalizio, emergente dall'arco temporale di circa dieci giorni delle intercettazioni che lo avevano riguardato, rispetto alla vita dell'associazione e alla durata delle operazioni di captazione.

Erano le stesse captazioni a far emergere il contributo estemporaneo del ricorrente nell'aiutare Cozzolino (così la captazione del 31 dicembre 2016) e la assenza di successivi contatti tra il ricorrente e gli associati.

Il ricorrente inoltre appariva nella captazione incapace e indisponibile ad eseguire le richieste del Cozzolino, in distonia con il ruolo di braccio destro e con il rapporto di dipendenza gerarchica ravvisati dal Tribunale.

La debolezza dell'impianto accusatorio è resa evidente anche dalla scarsità di fonti indiziarie rispetto agli altri associati, per i quali era stato possibile corredare il compendio indiziario con perquisizioni e sequestri.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione sul dolo del reato associativo.

La motivazione sul punto è carente, non avendo spiegato da quali elementi risultasse l'affectio societatis.

2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Da una precedente ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno del 23 ottobre 2017, che aveva attinto il ricorrente, era emerso l'inserimento del ricorrente tra la fine del 2015 e nel corso del 2016 in un mercato di stupefacenti, alle dipendenze di tale "[OSCURATO:PERSONA]", all'epoca non compiutamente identificato.

Che questi fosse il Cozzolino è emerso senza dubbio '.1 dalla presente indagine attraverso l'identificazione della utenza cellulare in uso al predetto.

Vi erano quindi tutti i presupposti per la retrodatazione della custodia cautelare (la connessione qualificata, l'anteriorità dei fatti della seconda ordinanza rispetto alla prima ordinanza, la desumibilità dagli atti a far data dalla richiesta di rinvio a giudizio per il diverso procedimento).

La questione sottoposta al riesame è stata ritenuta non deducibile in quella sede, ma soltanto prospettabile con istanza di revoca.

3. Con motivi aggiunti la difesa ha dedotto le seguenti censure.

3.1. Violazione di legge in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione.

In ordine alle cessioni di stupefacenti il vuoto motivazionale è assoluto.

La motivazione doveva essere rafforzata perché si era in presenza di "droga parlata", priva di riscontri, tant'è che la stessa contestazione è anche generica quanto all'oggetto e ai destinatari della cessione.

Quanto al capo 23) la cessione non era in realtà penalmente rilevante (non emergeva una vera e propria transazione).

Il venir meno del quadro indiziario per tali reati porterebbe a demolire anche il quadro indiziario per il reato associativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Quanto ai primi due motivi, le critiche difensive non si correlano al ragionamento giustificativo dell'ordinanza impugnata, limitandosi a reiterare questioni che hanno trovato una adeguata e non viziata risposta da parte del giudice del riesame.

Come ha spiegato il Tribunale, le captazioni avevano fotografato i rapporti tra il ricorrente ed il capo del sodalizio criminoso Cozzolino e l'attività a lui demandata da quest'ultimo, restituendo, al di là del breve periodo di osservazione, un quadro di collaborazione alla vita del sodalizio ad opera del ricorrente non limitata nel tempo o meramente estemporanea.

Cozzolino - in previsione della sua assenza per le ferie dai luoghi operativi dell'organizzazione - aveva affidato al Silvestri la direzione del sodalizio (incarico che ragionevolmente il Tribunale ha ritenuto non affidabile ad un estraneo al sodalizio o ad un collaboratore meramente occasionale) e lo svolgimento al contempo di attività vitali e delicate per il sodalizio (quali il rifornimento dello stupefacente e la riscossione dei crediti).

Il Tribunale ha anche affrontato la critica difensiva in ordine alle lamentele dei fornitori sull'operato del ricorrente, evidenziando come le stesse non venissero ad elidere la tesi accusatoria, posto che restituivano piuttosto il dato significativo della costante considerazione da parte di costoro del ricorrente quale "uno dei ragazzi" del Cozzolino e quindi uno dei collaboratori del capo clan.

Neppure ha fondamento alcuno la censura sul dolo del reato associativo.

La consapevole partecipazione al sodalizio è infatti desunta dal Tribunale da significativi facta concludentía, emersi dalle captazioni: la stessa richiesta del Cozzolino rivolta al ricorrente di "dirigere l'orchestra" (ovvero il sodalizio) rendeva evidente come quest'ultimo fosse consapevole del contesto associativo nel quale operava e prestava la sua collaborazione.

3. Quanto alla questione della retrodatazione dei termini di durata della misura cautelare, il ricorrente si limita a sostenerne la deducibilità in sede di riesame, peraltro omettendo di considerare quelle che sono le condizioni perché il giudice del riesame sia chiamato ad esaminarla, così come indicate dagli arresti delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 45246 del 19/07/2012, Polcino) e della Corte costituzionale (sentenza n. 293 del 2013).

Tra queste condizioni si pone in via preliminare quella dell'avvenuta intera scadenza, per effetto della retrodatazione, del termine al momento dell'emissione del secondo provvedimento cautelare.

Nel caso in esame, pertanto, per ammettere la proposizione della questione in sede di riesame doveva essere prospettata dalla difesa la circostanza che i termini di fase erano ormai scaduti a quella data e che, pertanto, la misura non poteva per questo essere emessa.

Su tale presupposto il ricorso è silente, non indicandolo tra le allegazioni offerte al Tribunale del riesame.

Quindi correttamente il giudice del riesame ha ritenuto che la questione andasse posta con istanza di revoca, non incidendo sul titolo.

4. Devono ritenersi inammissibili i motivi aggiunti, in quanto la loro sorte è collegata a quella del ricorso principale.

E' appena il caso di aggiungere che i motivi si presentano in ogni caso inammissibili, in quanto attaccano un capo non attinto dal ricorso principale e quindi non vi è tra i motivi la necessaria connessione richiesta dall'art. 585 cod. proc. pen. (tra le tante in materia cautelare Sez. 2, n. 15693 del 08/01/2016, Rv. 266441; Sez. 5, n. 45725 del 22/09/2005, Rv. 233210), e comunque le censure 4 ( sono aspecifiche, posto che, come ha rilevato il Tribunale, era stato lo stesso ricorrente ad ammettere gli addebiti per singole condotte di spaccio (così fornendo riscontro alla lettura delle captazioni) e la difesa aveva contestato la gravità indiziaria dei singoli reati-fine, limitandosi a criticare la non univoca lettura di alcuni stralci di poche conversazioni (il consentiva al Tribunale di motivare su tali punti e rinviare per il resto al provvedimento genetico).

5. Conclusivamente, sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 21/06/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 31 maggio 2021 che aveva applicato la misura cautelare carceraria a [OSCURATO:PERSONA] per il reato per i reati di cui agli artt. 74 (capo 1) e 73 (capi 22, 23, 24) d.P.R. n. 309 del 1990. Secondo l'ipotesi accusatoria, il Silvestri avrebbe fatto parte di un'associazione criminale, diretta da [OSCURATO:PERSONA] e dedita al narcotraffico in [OSCURATO:PERSONA], Saviano e comuni limitrofi tra il novembre 2016 e l'aprile 2017, con il ruolo di effettuare recupero dei crediti, ritirare lo stupefacente dai fornitori e ripartirlo tra i diversi sodali e all'occorrenza occuparsi della vendita al dettaglio; nonché avrebbe ceduto nel dicembre 2016 in più occasioni quantitativi di stupefacente. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione. L'ordinanza risulta viziata quanto alla gravità indiziaria per il reato associativo, difettando la dimostrazione (se non in termini apodittici) di un apporto consapevole e continuativo alla vita della associazione, posto che lo stesso Tribunale ha dato atto del limitato periodo di collaborazione prestata al sodalizio, emergente dall'arco temporale di circa dieci giorni delle intercettazioni che lo avevano riguardato, rispetto alla vita dell'associazione e alla durata delle operazioni di captazione. Erano le stesse captazioni a far emergere il contributo estemporaneo del ricorrente nell'aiutare Cozzolino (così la captazione del 31 dicembre 2016) e la assenza di successivi contatti tra il ricorrente e gli associati. Il ricorrente inoltre appariva nella captazione incapace e indisponibile ad eseguire le richieste del Cozzolino, in distonia con il ruolo di braccio destro e con il rapporto di dipendenza gerarchica ravvisati dal Tribunale. La debolezza dell'impianto accusatorio è resa evidente anche dalla scarsità di fonti indiziarie rispetto agli altri associati, per i quali era stato possibile corredare il compendio indiziario con perquisizioni e sequestri. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione sul dolo del reato associativo. La motivazione sul punto è carente, non avendo spiegato da quali elementi risultasse l'affectio societatis. 2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Da una precedente ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno del 23 ottobre 2017, che aveva attinto il ricorrente, era emerso l'inserimento del ricorrente tra la fine del 2015 e nel corso del 2016 in un mercato di stupefacenti, alle dipendenze di tale "[OSCURATO:PERSONA]", all'epoca non compiutamente identificato. Che questi fosse il Cozzolino è emerso senza dubbio '.1 dalla presente indagine attraverso l'identificazione della utenza cellulare in uso al predetto. Vi erano quindi tutti i presupposti per la retrodatazione della custodia cautelare (la connessione qualificata, l'anteriorità dei fatti della seconda ordinanza rispetto alla prima ordinanza, la desumibilità dagli atti a far data dalla richiesta di rinvio a giudizio per il diverso procedimento). La questione sottoposta al riesame è stata ritenuta non deducibile in quella sede, ma soltanto prospettabile con istanza di revoca. 3. Con motivi aggiunti la difesa ha dedotto le seguenti censure. 3.1. Violazione di legge in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione. In ordine alle cessioni di stupefacenti il vuoto motivazionale è assoluto. La motivazione doveva essere rafforzata perché si era in presenza di "droga parlata", priva di riscontri, tant'è che la stessa contestazione è anche generica quanto all'oggetto e ai destinatari della cessione. Quanto al capo 23) la cessione non era in realtà penalmente rilevante (non emergeva una vera e propria transazione). Il venir meno del quadro indiziario per tali reati porterebbe a demolire anche il quadro indiziario per il reato associativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Quanto ai primi due motivi, le critiche difensive non si correlano al ragionamento giustificativo dell'ordinanza impugnata, limitandosi a reiterare questioni che hanno trovato una adeguata e non viziata risposta da parte del giudice del riesame. Come ha spiegato il Tribunale, le captazioni avevano fotografato i rapporti tra il ricorrente ed il capo del sodalizio criminoso Cozzolino e l'attività a lui demandata da quest'ultimo, restituendo, al di là del breve periodo di osservazione, un quadro di collaborazione alla vita del sodalizio ad opera del ricorrente non limitata nel tempo o meramente estemporanea. Cozzolino - in previsione della sua assenza per le ferie dai luoghi operativi dell'organizzazione - aveva affidato al Silvestri la direzione del sodalizio (incarico che ragionevolmente il Tribunale ha ritenuto non affidabile ad un estraneo al sodalizio o ad un collaboratore meramente occasionale) e lo svolgimento al contempo di attività vitali e delicate per il sodalizio (quali il rifornimento dello stupefacente e la riscossione dei crediti). Il Tribunale ha anche affrontato la critica difensiva in ordine alle lamentele dei fornitori sull'operato del ricorrente, evidenziando come le stesse non venissero ad elidere la tesi accusatoria, posto che restituivano piuttosto il dato significativo della costante considerazione da parte di costoro del ricorrente quale "uno dei ragazzi" del Cozzolino e quindi uno dei collaboratori del capo clan. Neppure ha fondamento alcuno la censura sul dolo del reato associativo. La consapevole partecipazione al sodalizio è infatti desunta dal Tribunale da significativi facta concludentía, emersi dalle captazioni: la stessa richiesta del Cozzolino rivolta al ricorrente di "dirigere l'orchestra" (ovvero il sodalizio) rendeva evidente come quest'ultimo fosse consapevole del contesto associativo nel quale operava e prestava la sua collaborazione. 3. Quanto alla questione della retrodatazione dei termini di durata della misura cautelare, il ricorrente si limita a sostenerne la deducibilità in sede di riesame, peraltro omettendo di considerare quelle che sono le condizioni perché il giudice del riesame sia chiamato ad esaminarla, così come indicate dagli arresti delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012, Polcino) e della Corte costituzionale (sentenza n. 293 del 2013). Tra queste condizioni si pone in via preliminare quella dell'avvenuta intera scadenza, per effetto della retrodatazione, del termine al momento dell'emissione del secondo provvedimento cautelare. Nel caso in esame, pertanto, per ammettere la proposizione della questione in sede di riesame doveva essere prospettata dalla difesa la circostanza che i termini di fase erano ormai scaduti a quella data e che, pertanto, la misura non poteva per questo essere emessa. Su tale presupposto il ricorso è silente, non indicandolo tra le allegazioni offerte al Tribunale del riesame. Quindi correttamente il giudice del riesame ha ritenuto che la questione andasse posta con istanza di revoca, non incidendo sul titolo. 4. Devono ritenersi inammissibili i motivi aggiunti, in quanto la loro sorte è collegata a quella del ricorso principale. E' appena il caso di aggiungere che i motivi si presentano in ogni caso inammissibili, in quanto attaccano un capo non attinto dal ricorso principale e quindi non vi è tra i motivi la necessaria connessione richiesta dall'art. 585 cod. proc. pen. (tra le tante in materia cautelare Sez. 2, n. 15693 del 08/01/2016, Rv. 266441; Sez. 5, n. 45725 del 22/09/2005, Rv. 233210), e comunque le censure 4 ( sono aspecifiche, posto che, come ha rilevato il Tribunale, era stato lo stesso ricorrente ad ammettere gli addebiti per singole condotte di spaccio (così fornendo riscontro alla lettura delle captazioni) e la difesa aveva contestato la gravità indiziaria dei singoli reati-fine, limitandosi a criticare la non univoca lettura di alcuni stralci di poche conversazioni (il consentiva al Tribunale di motivare su tali punti e rinviare per il resto al provvedimento genetico). 5. Conclusivamente, sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. p
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