CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08103/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Messina il 07/06/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Messina ha confermato l'ordinanza con cui la Corte di appello aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado alla pena di sei anni di reclusione per i reati di rapina aggravata e lesioni personali volontarie. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ritenuto persistente pericolo di recidiva, fatto discendere, si assume, dallo sola sentenza di condanna e dal titolo di reato, senza tuttavia considerare la condotta tenuta da Drago nel corso del 5t1 lungo periodo di detenzione - dimostrativa della volontà di reinserimento sociale - e la disponibilità a sottoporsi al controllo del c.d. braccialetto elettronico, senza disporre l'acquisizione di una relazione presso la struttura carceraria, senza verificare la estraneità del contesto familiare del ricorrente da contesti criminali. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. La Corte di cassazione ha spiegato in più occasioni che in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolita, Rv. 282292). Il Tribunale, nella specie, ha fatto corretta applicazione del principio indicato ed ha spiegato in modo puntuale e non manifestamente illogico che: a) l'imputato, riconosciuto colpevole dei delitti di rapina aggravata e di lesioni personali, è stato condannato alla pena di sei anni di reclusione all'esito del giudizio di primo grado; b) il ricorrente è gravato da precedenti penali; c) l'imputato è detenuto da un anno e un mese e che non può essere attribuita rilevante valenza al decorso del tempo perché non accompagnato da nessun altro elemento sopravvenuto favorevole; d) non assumono decisivo rilevo sul punto né il comportamento tenuto da Drago nel corso della detenzione- ragion per cui si è ritenuto di non acquisire nessuna relazione dalla direzione carceraria-, né l'estraneità dei famigliari del ricorrente rispetto al contesto criminale nel cui ambito i fatti per cui si procede si sono verificati, trattandosi, peraltro, quest'ultimo, non di un elemento di novità; e) l'epoca di commissione dei reati, se rapportata al tempo trascorso in detenzione ed all'entità della pena inflitta, rendono la misura in corso proporzionata al fatto ed adeguata rispetto al persistente pericolo di recidiva, neutralizzabile solo con la più grave misura detentiva. 3. Rispetto a tale quadro di riferimento, il ricorso rivela la sua strutturale genericità essendosi limitato l'imputato a riproporre le stesse argomentazioni portate alla cognizione del Tribunale e da questi correttamente valutate.4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp att., cod. proc. pen. Così deciso in R