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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 08141/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28633/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso lo studio de gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentanoe difendono; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 853/2020 , pubblicatail 30/04/2020 , R.G.N. 3077/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado e in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], ha dichiarato il diritto di costoro a percepire l’ERS così come corrisposto agli stessi dal novembre 2006 e ha condannato la società “a restituire agli appellanti quanto trattenuto a tale titolo per il periodo fino al 31/3/2015 e a pagare le relative differenze retributive, previa detrazione di quanto loro corrisposto a titolo di ERG”, oltre accessori;

2. la Corte, in estrema sintesi, premesso in fatto che i ricorrenti “dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] erano passati alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] in virtù di cessione del contratto di lavoro”, ha ritenuto fondata la domanda proposta dagli stessi per un triplice ordine di concorrenti ragioni: perché il diritto all’ERS sarebbe spettato ai lavoratori “in virtù della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione sull’esatta interpretazione dell’art. 3 l. n. 863/1984”; in secondo luogo la Corte territoriale ha ritenuto rilevante il fatto che dal novembre 2006 ad aprile 2015 la società avesse sempre pagato ai lavoratori l’ERS nella misura poi rivendicata, sicché “anche il comportamento concludente del datore di lavoro, successivo alla conclusione del contratto di lavoro (art. 1362, comma 2, c.c.) e durato circa nove anni, costituisce un rilevante elemento ermeneutico.

Quest’ultimo impone di ritenere che le parti abbiano inteso considerare l’ERS come incluso nel trattamento economico che gli appellanti avevano in godimento, o comunque diritto di ottenere, presso il precedente datore di lavoro e proprio per questo riconosciuto dal nuovo datore di lavoro”; infine, la Corte ha sottolineato che “nel contratto individuale di lavoro vi è l’esplicito riconoscimento dell’anzianità convenzionale, rispettivamente, al 30/3/2000 e al 22/3/1999, sicché gli appellanti rientrano certamente fra i beneficiari dell’ERS introdotto con accordo aziendale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], a loro, dunque, applicabile ratione temporis”, rappresentando “questa […] una ulteriore ed autonoma ragione di accoglimento della domanda”; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente società con cinque motivi, illustrati da memoria; hanno resistito con controricorso gli intimati; [OSCURATO:PERSONA] 1.i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati, secondo le rubriche proposte dalla stessa parte ricorrente: “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 1362, 2033 e 2099 c.c. in relazione ai contratti individuali di lavoro tra [OSCURATO:SOCIETA] e i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi del 31 ottobre 2006, ed all’accordo aziendale ATAC dell’11 luglio 2000, punto 2), istitutivo e disciplinante la voce retributiva ERS (art. 360, comma primo, punto 3 c.p.c.)” (primo motivo); “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 1362, secondo comma, c.c., 1428, 1429, 1431 c.c. nonché degli artt. 2033 e 2041 c.c., in relazione ai contratti individuali di lavoro tra [OSCURATO:SOCIETA] e i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 31 ottobre 2006, all’accordo aziendale ATAC dell’11 luglio 2000 istitutivo al punto 2) della voce retributiva ERS nonché alla comunicazione [OSCURATO:SOCIETA] del 1° aprile 2015 (art. 360, comma primo, punto 3 c.p.c.)” (secondo motivo); “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 414, punti 4 e 5, c.p.c., art. 2697 c.c., nonché dell’art. 3, quinto comma, l. n. 863 del 1984 in relazione ai contratti individuali di lavoro [OSCURATO:SOCIETA] con i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 31 ottobre 2006 (art. 360, comma primo, punto 3 c.p.c.).

Violazione e falsa applicazione di norme di diritto anche per error in procedendo ex art. 112, 115 1 116 c.p.c. in relazione ai contratti di formazione e lavoro dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ATAC rispettivamente del 30 marzo 2000 e del 18 marzo 1999 nonché ai contratti individuali di lavoro con [OSCURATO:SOCIETA] del 31 ottobre 2006 (art. 360, comma primo, punto 3 c.p.c.).

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, punto 5, c.p.c.)” (terzo motivo); “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 1322, 1362 e 1363 c.c. in relazione all’accordo aziendale ATAC dell’11 luglio 2000 istitutivo e disciplinante la voce retributiva ERS ed ai rapporti di formazione e lavoro dei [OSCURATO:PERSONA] e Pietrini con ATAC (art. 360, comma primo, punto 3 c.p.c.).

Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale in relazione all’art. 3, quinto comma, l. n. 863 del 1984 (art. 360, comma primo, punto 3 c.p.c.).

Violazione e falsa applicazione di norme di legge anche per error in procedendo ex art. 112, 155 e 116 c.p.c. (art. 360, comma primo, punto 4 c.p.c.).

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, punto 5, c.p.c.)” (quarto motivo); “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. (art. 360, comma primo, punto 3 c.p.c.).

Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente dell’art. 112 c.p.c. anche per error in procedendo per difetto di ultra petita ed omessa motivazione (art. 360, comma primo, punto 4 c.p.c.)” (quinto motivo); 2.il Collegio giudica che il ricorso non possa trovare accoglimento per le motivazioni che seguono;

2.1. come riportato nello storico della lite la Corte d’Appello ha ritenuto fondata la pretesa azionata dai lavoratori sulla base di un triplice ordine di concorrenti ragioni, ciascuna di per sé idonea a sorreggere autonomamente il decisum; in particolare, la Corte ha ritenuto che il diritto all’emolumento in contesa derivasse dall’accordo individuale intercorso tra le parti al momento della cessione del contratto del 1° novembre 2006, con cui veniva riconosciuta una “anzianità convenzionale, rispettivamente, al 30/3/2000 e al 22/3/1999”; da tale riconoscimento negoziale la Corte lascia derivare che le parti avessero convenuto come il rapporto di lavoro fosse stato instaurato a tempo indeterminato da detta data, con la conseguenza di rendere applicabile agli istanti l’accordo aziendale dell’11 luglio 2000, che attribuiva l’ERS ai lavoratori già assunti a tempo indeterminato a tale data; si tratta di ragione della decisione distinta da quella concernente la tematica più generale –già affrontata da questa Corte (per tutte v.

Cass.n. 36926 del 2021, con i precedenti ivi indicati) – circa l’eventuale violazione del d.l. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito in l. n. 863 del 1984, da parte di clausole della contrattazione collettiva che distinguessero i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, autonoma ratio decidendi che viene attinta dalle censure in parte contenute nel primo, nel secondo e nel quarto motivo del ricorso per cassazione, che, però, non meritano condivisione;

2.2. infatti, è noto che l’accertamento della volontà negoziale individuale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006; sui limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni in proposito del giudice del merito, ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass.n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003); inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione che, peraltro, all’attualità rileva solo nella misura in cui renda nulla la sentenza per violazione radicale dell’art. 132, n. 4, c.p.c., esigono una specifica indicazione - ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva mancanza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito - non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000); nella specie, al cospetto dell’approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale parte ricorrente, nella sostanza, si limita a contestarla; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice all’accordo negoziale non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006); infatti il ricorso per cassazione -riconducibile, in linea generale, al modello dell'argomentazione di carattere confutativo - laddove censuri l'interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l'invalidità dell'interpretazione adottata attraverso l'allegazione (con relativa dimostrazione) dell'inesistenza o dell'assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi – come nella specie - alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006);

2.3. una volta che una delle autonome ragioni della decisione poste a fondamento della sentenza impugnata supera il vaglio di legittimità, soccorre il principio in base al quale, qu alora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l'impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato privando in tal modo l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr., in merito, ex multis, Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001; Cass. n. 24540 del 2009), per cui – nella specie – nella misura in cui l’indicata rag ione della decisione "resiste" all'impugnazione proposta da ricorrente è del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perché l’eventuale accoglimento di essa non condurrebbe mai alla cassazione della sentenza gravata;

2.4. non sfugge al Collegio l'eventualità che l'arrestarsi sulla soglia del giudizio di merito (in questo caso concernente l’accertamento di una volontà negoziale) possa consentire che analoghe vicende fattuali vengano diversamente valutate dai giudicanti cui compete il relativo giudizio; tuttavia è noto che l'oggetto del sindacato di questa Corte non è (o non immediatamente) il rapporto sostanziale intorno al quale le parti litigano, bensì unicamente la sentenza di merito che su quel rapporto ha deciso, che può essere diversa da altre che hanno statuito su contenziosi analoghi e di cui occorre verificare la legittimità negli stretti limiti delle critiche vincolate dall'art. 360 c.p.c., così come prospettate dalla parte ricorrente: ne deriva che contigue vicende possono dare luogo a diversi esiti processuali, ma si tratta di esiti non altrimenti evitabili, determinati dalla peculiare natura del controllo di legittimità, ancor più da quando il legislatore ha inequivocabilmente orientato il giudizio di cassazione nel senso della preminenza della funzione nomofilattica, anche riducendo progressivamente gli spazi di ingerenza sulla ricostruzione dei fatti e sul loro apprezzamento (di recente v.

Cass. n. 7346 del 2021);

2.5. inammissibile, infine, è l’ultimo motivo di ricorso, con cui si lamenta che la sentenza impugnata, nel solo dispositivo, avrebbe statuito circa il riconoscimento dell’ERS “con decorrenza [OSCURATO:DATA_NASCITA]”, andando ultrapetita rispetto ai motivi di gravame; come noto, la doglianza che afferma la violazione dell’art. 112 c.p.c. – che governa il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato - prospetta un error in procedendo del giudice, quale errore di attività; poiché in tali casi il vizio della sentenza impugnata discende direttamente dal modo in cui il processo si è svolto, ossia dai fatti processuali che quel vizio possono aver procurato, si spiega il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale, in caso di denuncia di errores in procedendo del giudice di merito, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, inteso, ovviamente, come fatto processuale (tra le tante: Cass. n. 14098 del 2009; Cass. n. 11039 del 2006; Cass. n. 15859 del 2002; Cass. n. 6526 del 2002); tuttavia, le Sezioni unite di questa Corte, sin dalla pronuncia n. 8077 del 2012, hanno tenuto a precisare che, anche in questi casi, la proposizione del motivo di censura resta soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, nel senso che la parte ha l’onere di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso e le condizioni di procedibilità di esso (in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366, co. 1, n. 6 e 369, co. 2, n. 4, c.p.c.), “sicché l’esame diretto degli atti che la Corte è chiamato a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato”; consegue coerente che chi ricorre è tenuto ad indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, affinché il corrispondentemotivo sia ammissibile e contenga tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Cass. n. 6225 del 2005; Cass. n. 9734 del 2004); infatti, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli (in termini, Cass.

SS.UU. n. 5640 del 2019); nella specie parte ricorrente, nel corpo del motivo in esame, lungi dal riportare i passi dell’atto introduttivo del giudizio dai quali individuare eventuali limiti temporali delle domande dei lavoratori nonché i contenuti dell’atto di appello, quanto meno nelle parti rilevanti, si è limitata a riprodurre le sole conclusioni dell’impugnazione che il Collegio reputa insufficienti allo scopo; 3.in conclusione il ricorso, nel suo complesso, deve essere respinto; gli argomenti espressi al punto

2.4. che precede inducono il Collegio a ravvisare le ragioni per compensare integralmente le spese del presente giudizio di legittimità; occorre invece dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, ove dovuto (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28633/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso lo studio de gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentanoe difendono; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 853/2020 , pubblicatail 30/04/2020 , R.G.N. 3077/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado e in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], ha dichiarato il diritto di costoro a percepire l’ERS così come corrisposto agli stessi dal novembre 2006 e ha condannato la società “a restituire agli appellanti quanto trattenuto a tale titolo per il periodo fino al 31/3/2015 e a pagare le relative differenze retributive, previa detrazione di quanto loro corrisposto a titolo di ERG”, oltre accessori; 2. la Corte, in estrema sintesi, premesso in fatto che i ricorrenti “dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] erano passati alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] in virtù di cessione del contratto di lavoro”, ha ritenuto fondata la domanda proposta dagli stessi per un triplice ordine di concorrenti ragioni: perché il diritto all’ERS sarebbe spettato ai lavoratori “in virtù della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione sull’esatta interpretazione dell’art. 3 l. n. 863/1984”; in secondo luogo la Corte territoriale ha ritenuto rilevante il fatto che dal novembre 2006 ad aprile 2015 la società avesse sempre pagato ai lavoratori l’ERS nella misura poi rivendicata, sicché “anche il comportamento concludente del datore di lavoro, successivo alla conclusione del contratto di lavoro (art. 1362, comma 2, c.c.) e durato circa nove anni, costituisce un rilevante elemento ermeneutico. Quest’ultimo impone di ritenere che le parti abbiano inteso considerare l’ERS come incluso nel trattamento economico che gli appellanti avevano in godimento, o comunque diritto di ottenere, presso il precedente datore di lavoro e proprio per questo riconosciuto dal nuovo datore di lavoro”; infine, la Corte ha sottolineato che “nel contratto individuale di lavoro vi è l’esplicito riconoscimento dell’anzianità convenzionale, rispettivamente, al 30/3/2000 e al 22/3/1999, sicché gli appellanti rientrano certamente fra i beneficiari dell’ERS introdotto con accordo aziendale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], a loro, dunque, applicabile ratione temporis”, rappresentando “questa […] una ulteriore ed autonoma ragione di accoglimento della domanda”; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente società con cinque motivi, illustrati da memoria; hanno resistito con controricorso gli intimati; [OSCURATO:PERSONA] 1.i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati, secondo le rubriche proposte dalla stessa parte ricorrente: “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 1362, 2033 e 2099 c.c. in relazione ai contratti individuali di lavoro tra [OSCURATO:SOCIETA] e i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi del 31 ottobre 2006, ed all’accordo aziendale ATAC dell’11 luglio 2000, punto 2), istitutivo e disciplinante la voce retributiva ERS (art. 360, comma primo, punto 3 c.p.c.)” (primo motivo); “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 1362, secondo comma, c.c., 1428, 1429, 1431 c.c. nonché degli artt. 2033 e 2041 c.c., in relazione ai contratti individuali di lavoro tra [OSCURATO:SOCIETA] e i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 31 ottobre 2006, all’accordo aziendale ATAC dell’11 luglio 2000 istitutivo al punto 2) della voce retributiva ERS nonché alla comunicazione [OSCURATO:SOCIETA] del 1° aprile 2015 (art. 360, comma primo, punto 3 c.p.c.)” (secondo motivo); “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 414, punti 4 e 5, c.p.c., art. 2697 c.c., nonché dell’art. 3, quinto comma, l. n. 863 del 1984 in relazione ai contratti individuali di lavoro [OSCURATO:SOCIETA] con i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 31 ottobre 2006 (art. 360, comma primo, punto 3 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione di norme di diritto anche per error in procedendo ex art. 112, 115 1 116 c.p.c. in relazione ai contratti di formazione e lavoro dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ATAC rispettivamente del 30 marzo 2000 e del 18 marzo 1999 nonché ai contratti individuali di lavoro con [OSCURATO:SOCIETA] del 31 ottobre 2006 (art. 360, comma primo, punto 3 c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, punto 5, c.p.c.)” (terzo motivo); “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 1322, 1362 e 1363 c.c. in relazione all’accordo aziendale ATAC dell’11 luglio 2000 istitutivo e disciplinante la voce retributiva ERS ed ai rapporti di formazione e lavoro dei [OSCURATO:PERSONA] e Pietrini con ATAC (art. 360, comma primo, punto 3 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale in relazione all’art. 3, quinto comma, l. n. 863 del 1984 (art. 360, comma primo, punto 3 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione di norme di legge anche per error in procedendo ex art. 112, 155 e 116 c.p.c. (art. 360, comma primo, punto 4 c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, punto 5, c.p.c.)” (quarto motivo); “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. (art. 360, comma primo, punto 3 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente dell’art. 112 c.p.c. anche per error in procedendo per difetto di ultra petita ed omessa motivazione (art. 360, comma primo, punto 4 c.p.c.)” (quinto motivo); 2.il Collegio giudica che il ricorso non possa trovare accoglimento per le motivazioni che seguono; 2.1. come riportato nello storico della lite la Corte d’Appello ha ritenuto fondata la pretesa azionata dai lavoratori sulla base di un triplice ordine di concorrenti ragioni, ciascuna di per sé idonea a sorreggere autonomamente il decisum; in particolare, la Corte ha ritenuto che il diritto all’emolumento in contesa derivasse dall’accordo individuale intercorso tra le parti al momento della cessione del contratto del 1° novembre 2006, con cui veniva riconosciuta una “anzianità convenzionale, rispettivamente, al 30/3/2000 e al 22/3/1999”; da tale riconoscimento negoziale la Corte lascia derivare che le parti avessero convenuto come il rapporto di lavoro fosse stato instaurato a tempo indeterminato da detta data, con la conseguenza di rendere applicabile agli istanti l’accordo aziendale dell’11 luglio 2000, che attribuiva l’ERS ai lavoratori già assunti a tempo indeterminato a tale data; si tratta di ragione della decisione distinta da quella concernente la tematica più generale –già affrontata da questa Corte (per tutte v. Cass.n. 36926 del 2021, con i precedenti ivi indicati) – circa l’eventuale violazione del d.l. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito in l. n. 863 del 1984, da parte di clausole della contrattazione collettiva che distinguessero i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, autonoma ratio decidendi che viene attinta dalle censure in parte contenute nel primo, nel secondo e nel quarto motivo del ricorso per cassazione, che, però, non meritano condivisione; 2.2. infatti, è noto che l’accertamento della volontà negoziale individuale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006; sui limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni in proposito del giudice del merito, ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass.n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003); inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione che, peraltro, all’attualità rileva solo nella misura in cui renda nulla la sentenza per violazione radicale dell’art. 132, n. 4, c.p.c., esigono una specifica indicazione - ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva mancanza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito - non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000); nella specie, al cospetto dell’approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale parte ricorrente, nella sostanza, si limita a contestarla; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice all’accordo negoziale non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006); infatti il ricorso per cassazione -riconducibile, in linea generale, al modello dell'argomentazione di carattere confutativo - laddove censuri l'interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l'invalidità dell'interpretazione adottata attraverso l'allegazione (con relativa dimostrazione) dell'inesistenza o dell'assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi – come nella specie - alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006); 2.3. una volta che una delle autonome ragioni della decisione poste a fondamento della sentenza impugnata supera il vaglio di legittimità, soccorre il principio in base al quale, qu alora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l'impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato privando in tal modo l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr., in merito, ex multis, Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001; Cass. n. 24540 del 2009), per cui – nella specie – nella misura in cui l’indicata rag ione della decisione "resiste" all'impugnazione proposta da ricorrente è del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perché l’eventuale accoglimento di essa non condurrebbe mai alla cassazione della sentenza gravata; 2.4. non sfugge al Collegio l'eventualità che l'arrestarsi sulla soglia del giudizio di merito (in questo caso concernente l’accertamento di una volontà negoziale) possa consentire che analoghe vicende fattuali vengano diversamente valutate dai giudicanti cui compete il relativo giudizio; tuttavia è noto che l'oggetto del sindacato di questa Corte non è (o non immediatamente) il rapporto sostanziale intorno al quale le parti litigano, bensì unicamente la sentenza di merito che su quel rapporto ha deciso, che può essere diversa da altre che hanno statuito su contenziosi analoghi e di cui occorre verificare la legittimità negli stretti limiti delle critiche vincolate dall'art. 360 c.p.c., così come prospettate dalla parte ricorrente: ne deriva che contigue vicende possono dare luogo a diversi esiti processuali, ma si tratta di esiti non altrimenti evitabili, determinati dalla peculiare natura del controllo di legittimità, ancor più da quando il legislatore ha inequivocabilmente orientato il giudizio di cassazione nel senso della preminenza della funzione nomofilattica, anche riducendo progressivamente gli spazi di ingerenza sulla ricostruzione dei fatti e sul loro apprezzamento (di recente v. Cass. n. 7346 del 2021); 2.5. inammissibile, infine, è l’ultimo motivo di ricorso, con cui si lamenta che la sentenza impugnata, nel solo dispositivo, avrebbe statuito circa il riconoscimento dell’ERS “con decorrenza [OSCURATO:DATA_NASCITA]”, andando ultrapetita rispetto ai motivi di gravame; come noto, la doglianza che afferma la violazione dell’art. 112 c.p.c. – che governa il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato - prospetta un error in procedendo del giudice, quale errore di attività; poiché in tali casi il vizio della sentenza impugnata discende direttamente dal modo in cui il processo si è svolto, ossia dai fatti processuali che quel vizio possono aver procurato, si spiega il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale, in caso di denuncia di errores in procedendo del giudice di merito, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, inteso, ovviamente, come fatto processuale (tra le tante: Cass. n. 14098 del 2009; Cass. n. 11039 del 2006; Cass. n. 15859 del 2002; Cass. n. 6526 del 2002); tuttavia, le Sezioni unite di questa Corte, sin dalla pronuncia n. 8077 del 2012, hanno tenuto a precisare che, anche in questi casi, la proposizione del motivo di censura resta soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, nel senso che la parte ha l’onere di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso e le condizioni di procedibilità di esso (in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366, co. 1, n. 6 e 369, co. 2, n. 4, c.p.c.), “sicché l’esame diretto degli atti che la Corte è chiamato a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato”; consegue coerente che chi ricorre è tenuto ad indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, affinché il corrispondentemotivo sia ammissibile e contenga tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Cass. n. 6225 del 2005; Cass. n. 9734 del 2004); infatti, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli (in termini, Cass. SS.UU. n. 5640 del 2019); nella specie parte ricorrente, nel corpo del motivo in esame, lungi dal riportare i passi dell’atto introduttivo del giudizio dai quali individuare eventuali limiti temporali delle domande dei lavoratori nonché i contenuti dell’atto di appello, quanto meno nelle parti rilevanti, si è limitata a riprodurre le sole conclusioni dell’impugnazione che il Collegio reputa insufficienti allo scopo; 3.in conclusione il ricorso, nel suo complesso, deve essere respinto; gli argomenti espressi al punto 2.4. che precede inducono il Collegio a ravvisare le ragioni per compensare integralmente le spese del presente giudizio di legittimità; occorre invece dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ve
Sentenza Cassazione n. 08141/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris