CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 gennaio 1982
Cassazione n. 46517/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/01/1982 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, nonché la memoria difensiva; ritenuto che il primo e quarto motivo (rispettivamente concernenti la configurabilità del reato di cui all'art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e dell'attenuante di cui all'art. 62, n.5 cp) sono manifestamente infondati e consistono nella riproposizione di questione in fatto già adeguatamente risolte dai giudici di merito; rilevato che, in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., la Corte di appello ha ampiamente motivato in ordine all'insussistenza dei presupposti applicativi di tali istituti, non potendosi neppure desumere la contraddittorietà della motivazione dal fatto che sia stata riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ritenuto che l'ultimo motivo, concernente il discostannento dal minimo edittale è manifestamente infondato, essendo stati ravvisati plurimi elementi fattuali - non contestati nella loro ricorrenza - certamente idonei a giustificare una pena di poco superiore al minimo edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]