CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 dicembre 2025
Cassazione n. 00323/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 13 maggio 2025 la Corte di appello di Palermo ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo agli arresti domiciliari per 58 giorni (dal 26 ottobre 2021 al 23 dicembre 2021)/atteso che, pur essendo indicata come data di scarcerazione il 22 novembre 2021, scadendo il termine di espiazione pena in data 26 ottobre 2021, lo stesso era stato rimesso in libertà solo in data 23 dicembre 2021. Ha liquidato quindi all'istante la somma di euro 6786,00, condannando il Ministero dell'Economia e delle Finanze a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro 2880,00. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, formulando un solo motivo con cui ha dedotto la violazione degli artt. 91 e 92 cod.Pmc.civ7 in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. ( e l'erronea applicazione dei principi regolatori della condanna alle spese di lite nei procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione in caso di mancata costituzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ipotesi che ricorre nella specie/ atteso che il Ministero non si é costituito e quindi non si é opposto alla pretesa di parte ricorrente. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato. Nella specie deve farsi applicazione del principio secondo cui nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, la pubblica amministrazione che non si sia opposta alla richiesta della parte interessata non può essere condannata al rimborso delle spese processuali in suo favore, non potendo considerarsi in tutto o in parte soccombente ai sensi degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. (Sez. 4, n. 24020 del 24/05/2023, Rv. 284649). Applicando detto principio al caso di specie, ne consegue che, atteso che l'amministrazione non si era opposta alla liquidazione dell'indennizzo sulla base del solo criterio aritmetico e che quest'ultimo è stato applicato dalla Corte territoriale, l'Amministrazione non può essere considerata soccombente, né totalmente e né parzialmente, sulla base dei criteri dettati dagli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. , I>;e' rtanto il giudice adito avrebbe dovuto disporre che le spese rimanessero a carico delle parti che le avevano anticipate. 2. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, che va contestualmente eliminata. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di fronte alla Corte d'appello, liquidate in Euro 2880,00, statuizione che elimina. Così deciso in Roma, 1'11 dicembre 2025