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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41957/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ne ha confermato la condanna per i reati di truffa ai danni dell'INPS e falso in atto pubblico, commessi dal 26 settembre 2013 al 18 dicembre 2014; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuta prescrizione dei reati commessi dal 2005 al 2013, è manifestamente infondato, poiché già il giudice di primo grado aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione dei fatti commessi dal 2005 sino al 26 settembre 2013 e la Corte di appello, nel rispondere alla eccezione di prescrizione, ha osservato che non vi sono ulteriori reati per i quali la prescrizione è maturata nel periodo intercorrente tra la pronuncia della sentenza di primo grado (26 marzo 2021) e quella di secondo grado (13 dicembre 2021), affermazione che il ricorso, nella sua genericità, non contesta; Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ne ha confermato la condanna per i reati di truffa ai danni dell'INPS e falso in atto pubblico, commessi dal 26 settembre 2013 al 18 dicembre 2014; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuta prescrizione dei reati commessi dal 2005 al 2013, è manifestamente infondato, poiché già il giudice di primo grado aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione dei fatti commessi dal 2005 sino al 26 settembre 2013 e la Corte di appello, nel rispondere alla eccezione di prescrizione, ha osservato che non vi sono ulteriori reati per i quali la prescrizione è maturata nel periodo intercorrente tra la pronuncia della sentenza di primo grado (26 marzo 2021) e quella di secondo grado (13 dicembre 2021), affermazione che il ricorso, nella sua genericità, non contesta; Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 41957/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris