Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08572/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. udito il difensore Il difensore [OSCURATO:PERSONA] del foro di VELLETRI conclude per i'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e insiste per l'accoglimento del ricorso.

Il difensore [OSCURATO:PERSONA] del foro di VELLETRI si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'annullamento della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile, per tardività, gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia emessa in primo grado, che li aveva dichiarati colpevoli del reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia.

3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], si articola in sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp, att. cod. proc. pen.

Innanzitutto, si rappresenta in premessa che, stante la contumacia di [OSCURATO:PERSONA], come dell'altra imputata [OSCURATO:PERSONA], in tutta la fase di primo grado, in difetto di comunicazione del deposito della sentenza pronunciata dal Tribunale presso le rispettive abitazioni ove i predetti avevano eletto domicilio, gli stessi venivano a conoscenza della sentenza di primo grado solo in data 13 Marzo 2023, a seguito della notifica dell'avviso di esecuzione della stessa.

Sicché deve concludersi che essi hanno proposto appello avverso la pronuncia del Tribunale immediatamente e tempestivamente rispetto alla notizia ricevuta solo in data 13 Marzo 2023.

Tanto premesso, si deduce quanto segue. 3.1.Col primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza della Corte di appello per difetto di motivazione e/o valutazione della procedibilità dell'appello, e/o per mancata valutazione dell'assoluto difetto di comunicazione agli imputati sia della lettura del dispositivo che della motivazione della sentenza e del suo deposito il 13 ottobre 2022, con conseguente violazione dell'art. 24 della Costituzione e degli artt. 522-526 del codice di rito.

Avendo l'appellante - contumace - avuto conoscenza della sentenza soltanto con la notifica dell'avviso di esecuzione della stessa del 13 Marzo 2023, come rappresentato nel primo motivo di appello, il termine dì 45 giorni avrebbe dovuto computarsi da tale ultima data con scadenza quindi il 27/04/2023.

La sentenza dì appello, oltre a non motivare adeguatamente l'esclusione della "remissione in termini" in favore dell'imputato, ha dichiarato con motivazione assai scarna l'inammissibilità dell'appello, omettendo gravemente l'esame del motivo addotto dalla difesa a sostegno dell'ammissibilità del gravame, evincibile peraltro su base documentale.

3.2. Col secondo motivo si deduce la nullità della sentenza della Corte dì appello per omessa disamina dei profili di nullità della sentenza del Tribunale per assoluto difetto della condizione di procedibilità per inesistenza/nullità della querela.

In particolare, sì rappresenta che ipoteticamente il soggetto passivo sono i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ragione per cui si ritiene la signora [OSCURATO:PERSONA] priva della legittimazione a proporre querela che deve ritenersi quindi ‘tamquam non esset', e ciò di là della genericità che la contraddistingue e della circostanza parimenti rilevante ai fini che occupano secondo cui i fatti cui si riferiscono l'imputazione e il giudice di merito sono anche quelli successivi alla data di presentazione della querela in quanto tali improcedibili ex se.

3.3. Col terzo motivo si deduce la nullità della sentenza della Corte di appello per omesso esame della nullità/erroneità della pronuncia del primo giudice in relazione alla valutazione circa la insussistenza di fattispecie penale ovvero della rilevanza penale della condotta dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di stalking ascrittogli, alla luce delle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento; nonché per difetto di valutazione del fatto reato di cui all'art. 659 cod. pen. ovvero come semplice ipotesi di illecito civile ex art. 2043 codice civile, con conseguente violazione dell'art. 24 della Costituzione e degli artt. 522-526 del codice di rito; ed anche per difetto di ammissione dei testi indicati in lista dal difensore di fiducia, mancando nel caso di specie il requisito dell'abitualità necessario per ritenere integrata la fattispecie di atti persecutori, oltre che quello della minaccia.

Sicché al più residuerebbero, ove provati, la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 659 ovvero il fatto illecito di cui all'art. 2043.

3.4. Col quarto motivo si deduce la nullità della sentenza della Corte di appello per omesso esame della nullità della pronuncia di primo grado quanto al mancato riconoscimento dei benefici di legge o della fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.5.Col quinto motivo si deduce la nullità della sentenza della Corte di appello per mancata valutazione della nullità della pronuncia di primo grado in relazione alle statuizioni civili e a quelle riguardanti le spese di primo e secondo grado delle sentenze impugnate e conseguente violazione dell'art. 24 della Costituzione e degli articoli 522-526 del codice di rito (nullità della costituzione di parte civile per indeterminatezza della richiesta risarcitoria oltre che per mancanza della prova del danno ai fini della quantificazione). 3.6.Col sesto motivo sì avanza richiesta di sospensione della sentenza della Corte di appello per gravi motivi ovvero ex art. 612 cod. proc. pen. limitatamente agli effetti civili, ciò alla luce, prima facie, dell'assoluta abnormità della condanna di primo e secondo grado; indi si chiede a questa Corte che quantomeno si pronunci favorevolmente riguardo al capo di entrambe le sentenze limitatamente agli effetti civili anche alla stregua delle particolari condizioni in cui versa il ricorrente.

E si conclude affinché questa Corte preliminarmente voglia valutare benevolmente ed accogliere la richiesta di sospensione della condanna sia pur limitatamente alla durata del presente terzo grado di giudizio e/o limitatamente agli effetti civili ex art. 612 del codice di rito, ovvero voglia, in accoglimento del ricorso, valutate le eccezioni formulate e l'istanza di remissione in termine per i negati mezzi istruttori e dì prova, in ogni caso annullare la sentenza della Corte di appello, e, in accoglimento del ricorso e precedente appello, in via principale annullare con rinvio ex art. 623 del codice di rito, con regressione del procedimento penale al primo grado e/o secondo grado di giudizio, ad altro diverso giudice monocratico o Corte di Appello o altra diversa sezione o collegio giudicante, ovvero annullarla senza rinvio ex art. 620 n. 1 lett. a) con contestuale dichiarazione con cui si dichiara l'imputato [OSCURATO:PERSONA] esente da ogni accusa e condanna, ivi compresa quella al risarcimento del danno e al pagamento delle spese legali.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], innanzitutto premette che nel caso di specie ricorrono giusti motivi per giungere ad una totale revisione della sentenza di condanna confermata dalla Corte territoriale per incolpevole mancata conoscenza, da parte dell'imputata, della celebrazione del processo di primo grado, sia sotto il profilo formale, per la pretermessa notifica di tutti gli atti prodromici al giudizio - dall'originario avviso di chiusura delle indagini preliminari alla notifica del decreto di citazione a giudizio e dell'estratto contumaciale della sentenza - sia sotto il profilo sostanziale, avendo omesso l'originario difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] qualsivoglia comunicazione di informazione in tal senso, costringendo, in buona sostanza, l'imputata (di professione architetto) alla totale sconoscenza del processo a suo carico, la quale ha saputo della pubblicazione e conseguente irrevocabilità della sentenza di appello soltanto a fronte dell'avvenuta notifica dell'ordine di esecuzione e decreto di sospensione in data 25 Febbraio 2023, data dalla quale avrebbe dovuto ritenersi quindi decorrente il termine per la proposizione del gravame.

Indi si insta per la rescissione del giudicato a carico della ricorrente, il cui termine per la proposizione, di trenta giorni, decorre dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza del procedimento e non del singolo atto, nel caso di specie coincidente con quello della notifica dell'ordine di carcerazione.

Ferma restando in ogni caso la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di richiedere, come in effetti richiesto con l'originario gravame, la restituzione nel termine ex art. 175 del codice di rito per esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria, diritto che in sostanza è stato violato con il pronunciamento della sentenza impugnata.

Tanto premesso deduce la mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza pronunciata dalla Corte territoriale.

A ben vedere il Tribunale ha omesso di collocare temporalmente i fatti-reato a delle date di gran lunga antecedenti a quelle indicate erroneamente dall'accusa nel capo di imputazione, ragion per cui il reato alla data della pronuncia di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto.

Si sarebbe dovuto per altro verso rilevare l'assenza della condizione dì procedibilità per essere stata la querela presentata oltre i 90 giorni dalla data di consumazione dei fatti.Il non avere poi concesso le attenuanti generiche senza una motivazione al riguardo pervenendo alla pena eccessiva inflitta, e soprattutto il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena è stata la causa dell'ordine di esecuzione notificato in data 25/02/2023.

In ogni caso l'imputata avrebbe dovuto essere assolta per non aver commesso il fatto sicché la sentenza dovrà essere cassata con rinvio ad altra sezione giudicante.

Quindi si insta per la declaratoria di nullità della sentenza impugnata per vizio di mancanza di motivazione e illogicità manifesta, con conseguente annullamento con rinvio della stessa.

5. I ricorsi, proposti successivamente al 30.6.2024, sono stati trattati - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 30.12.2022 n. 150 e successive integrazioni - su richiesta delle difese in pubblica udienza che hanno ivi concluso, al pari del P.G., nei rispettivi termini indicati in epigrafe.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha anche depositato due memorie con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso previa valutazione dell'istanza di remissione in termini formulata ai sensi dell'art. 175 comma 2-bis cod. proc. pen. con l'atto di appello e reiterata il 3.4.2023. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono entrambi inammissibili. 1.Essi saranno trattati congiuntamente avendo sollevato preliminari questioni processuali analoghe o comunque implicanti la consultazione di medesimi atti.

Ed invero, questa Corte in caso di deduzione di errore procedurale è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può, rectius deve accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 05/06/2018, Rv. 273525 - 01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304 - 01), con la precisazione che non incorre nel vizio di difetto di motivazione la sentenza d'appello che non illustri le ragioni del rigetto di una doglianza afferente ad una asserita violazione dì norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente, atteso che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Rv. 281391 - 01; cfr. anche Sez.

U, n. 5 del 1991, Rv. 186998-01).

Posta quindi l'irrilevanza di eventuali carenze presenti nella motivazione posta a base della ravvisata inammissibilità degli appelli, si osserva quanto segue.

Accedendo agli atti si ha modo innanzitutto di verificare l'insussistenza del presupposto principale cui entrambi i ricorsi ancorano le rispettive doglianze, risultando il processo di primo grado regolarmente celebrato non già in contumacia degli imputati ma in assenza degli stessi, con dichiarazione di assenza intervenuta, per entrambi, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sotto la vigenza della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Tale dichiarazione di assenza, secondo quanto si rileva dal verbale di udienza che ne dà atto e dalle relate di notificazione allegate, è stata pronunciata dal giudice dopo avere riscontrato la regolarità della notificazione del decreto che dispone il giudizio avvenuta a mani proprie degli imputati in data 22.11.2017 (presso il domicilio, in Segni via Pianillo n. 21, dichiarato in sede di notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini, parimenti regolarmente intervenuta a mani proprie dei ricorrenti in data 23.7,2016).

Discende che non ricorrevano i presupposti per la notifica agli imputati — giustamente sempre dichiarati assenti e non contumaci - dell'estratto contumaciale né tanto meno del dispositivo e/o della motivazione della sentenza di primo grado, adempimenti, il primo, non più previsto dalla legge n. 67/14, quanto agli altri mai stabiliti per legge, non ricorrendo peraltro il caso del deposito della motivazione oltre il termine stabilito nella pronuncia di primo grado.

La legge 28 aprile 2014, n. 67, entrata in vigore il 17 maggio 2014, ha istituito il giudizio in assenza, eliminando così l'istituto della contumacia e le garanzie che ad esso erano associate.

Con la legge 11 agosto 2014, n. 118 si è sopperito alla mancanza di un'idonea disciplina intertemporale per i procedimenti in corso.

E' stato così introdotto l'art. 15-bis nel capo III della legge n, 67 del 2014.

Tale articolo, al comma primo, prevede che le disposizioni in ordine alla nuova disciplina sull'assenza siano applicabili ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 a condizione che non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.

Secondo quanto precisato dal comma 2 dello stesso art. 15-bis, però le disposizioni anteriormente vigenti continuano ad applicarsi nel caso in cui l'imputato sia stato già dichiarato contumace, ma non sia stato emesso nei suoi confronti il decreto di irreperibilità; evenienza questa non ricorrente nel caso di specie risalendo la stessa iscrizione della notizia di reato nel relativo registro a data successiva — 2016 - all'entrata in vigore della legge n. 67/14, sicché l'intero procedimento è stato celebrato sotto la vigenza della nuova normativa.

Conseguentemente, applicandosi la nuova disciplina sul processo in assenza ed essendovi anche precisa prova della conoscenza dell'atto di incolpazione e della data dell'udienza da parte dei ricorrenti, essi non solo non avevano diritto alla notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, ma non versavano neppure nella condizione della cd. incolpevole mancata conoscenza del processo.

Sicché gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] correttamente venivano ritenuti tardivi dalla impugnata sentenza risultando essi depositati, rispettivamente, il 4.4.2023, il primo, e il 30.3.2023, il secondo, ben oltre il termine di quarantacinque giorni, previsto dall'art.585 comma 2, lett, c), del codice di rito, decorrente nel caso di specie dalla data dì scadenza del termine di quarantacinque giorni fissato per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, pronunciata il 13.9.2022, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. (scadenza del primo termine di 45 giorni per il deposito della sentenza in data 28.10.22 + ulteriore termine per impugnare di giorni 45 = 11.12.2022).

D'altronde i ricorsi non contestano il calcolo di tale termine, ma sostengono in buona sostanza che l'impugnazione non avrebbe dovuto essere ritenuta tardiva ricorrendo ragioni che giustificassero la sua proposizione oltre il termine individuato dalla Corte di appello.

In primis essi assumono che gli imputati non sarebbero venuti a conoscenza del deposito della sentenza di primo grado a causa della mancata notifica del relativo avviso con la conseguenza che il termine per impugnare non sarebbe decorso ed avrebbe dovuto computarsi con riferimento all'ordine di esecuzione della pena, e relativo decreto di sospensione, emesso dal Pubblico Ministero e notificato alla [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Pure a voler ritenere tale giustificazione spendibile direttamente con l'atto di appello tardivo - ma in realtà trattasi di questione afferente il titolo esecutivo a rigore azionabile davanti al giudice dell'esecuzione col rimedio di cui all'art. 670 del codice di rito - rimane comunque il dato dell'assoluta inapplicabilità al caso di specie della normativa sulla contumacia.

Come già sopra esposto non andavano, gli imputati, avvisati del deposito della sentenza in quanto giudicati in assenza e non in contumacia, risultando peraltro entrambi assistiti da un difensore, per di più di fiducia, che in loro assenza li rappresentava secondo quanto stabilito dall'allora vigente terzo comma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., con tutte le conseguenze di legge anche in punto di impugnazione.

Né potrebbe trovare giustificazione, l'impugnazione tardivamente proposta, nell'asserita nullità della sentenza di primo grado, eccepita soprattutto dal difensore della Vaienzi che ha ritenuto di poter superare il giudicato cristallizzato nell'ormai definitiva sentenza di primo grado divenuta titolo esecutivo, facendo valere con l'appello tardivo asserite nullità del giudizio che avrebbero impedito alla [OSCURATO:PERSONA] di venire a conoscenza del processo.

Ora, di là del fatto che il giudicato copre anche le eventuali nullità che si siano eventualmente realizzate nel giudizio e che l'unico rimedio che era all'epoca esperibile era quello della rescissione di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. - nella versione ante riforma Cartabia - azionabile con atto ad hoc personalmente dal condannato o da difensore munito di procura speciale, e che la difesa ha inteso invece irritualmente evocare con l'atto di appello, appare evidente che nel caso di specie sono in ogni caso del tutto infondate le questioni di nullità sollevate da difensore per omessa notifica degli atti propedeutici del processo, risultando, come già sopra evidenziato, a differenza di quanto si assume nuovamente in ricorso, regolarmente notificati sia l'avviso di conclusione delle indagini che il decreto di citazione a giudizio a mani proprie di entrambi gli imputati.

Rimane da precisare che non vi è neppure spazio per la richiesta di remissione in termini pure avanzata genericamente dalle difese - anch'essa proponibile con istanza ad hoc ai sensi dell'allora vigente art. 175 cod. proc. pen. il quale presuppone la rituale formazione del titolo esecutivo, nel caso di specie contestata, e la sua mancata conoscenza da parte dell'interessato - senza neanche indicare una delle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 175 - caso fortuito o forza maggiore - la cui ricorrenza comporterebbe la restituzione nel termine per impugnare.

Né tanto meno potrebbe trovare legittimazione la richiesta pure avanzata dalla difesa ai sensi del nuovo comma 2.1. dell'art. 175 del codice di rito, trattandosi di disposizione non applicabile, ratione temporis, al caso di specie (a norma dell'art. 89, comma 3, del D.Ivo 150/2022 tale norma nuova di cui al comma 2.1. dell'art. 175 si applica nel caso in cui le impugnazioni sono proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto, laddove nel caso di specie la sentenza di primo grado è stata pronunciata prima del 30.12.2022, data di entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA]), e comunque ancorata ai medesimi, manifestamente infondati, temi sopra esposti.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. udito il difensore Il difensore [OSCURATO:PERSONA] del foro di VELLETRI conclude per i'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e insiste per l'accoglimento del ricorso. Il difensore [OSCURATO:PERSONA] del foro di VELLETRI si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'annullamento della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile, per tardività, gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia emessa in primo grado, che li aveva dichiarati colpevoli del reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], si articola in sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp, att. cod. proc. pen. Innanzitutto, si rappresenta in premessa che, stante la contumacia di [OSCURATO:PERSONA], come dell'altra imputata [OSCURATO:PERSONA], in tutta la fase di primo grado, in difetto di comunicazione del deposito della sentenza pronunciata dal Tribunale presso le rispettive abitazioni ove i predetti avevano eletto domicilio, gli stessi venivano a conoscenza della sentenza di primo grado solo in data 13 Marzo 2023, a seguito della notifica dell'avviso di esecuzione della stessa. Sicché deve concludersi che essi hanno proposto appello avverso la pronuncia del Tribunale immediatamente e tempestivamente rispetto alla notizia ricevuta solo in data 13 Marzo 2023. Tanto premesso, si deduce quanto segue. 3.1.Col primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza della Corte di appello per difetto di motivazione e/o valutazione della procedibilità dell'appello, e/o per mancata valutazione dell'assoluto difetto di comunicazione agli imputati sia della lettura del dispositivo che della motivazione della sentenza e del suo deposito il 13 ottobre 2022, con conseguente violazione dell'art. 24 della Costituzione e degli artt. 522-526 del codice di rito. Avendo l'appellante - contumace - avuto conoscenza della sentenza soltanto con la notifica dell'avviso di esecuzione della stessa del 13 Marzo 2023, come rappresentato nel primo motivo di appello, il termine dì 45 giorni avrebbe dovuto computarsi da tale ultima data con scadenza quindi il 27/04/2023. La sentenza dì appello, oltre a non motivare adeguatamente l'esclusione della "remissione in termini" in favore dell'imputato, ha dichiarato con motivazione assai scarna l'inammissibilità dell'appello, omettendo gravemente l'esame del motivo addotto dalla difesa a sostegno dell'ammissibilità del gravame, evincibile peraltro su base documentale. 3.2. Col secondo motivo si deduce la nullità della sentenza della Corte dì appello per omessa disamina dei profili di nullità della sentenza del Tribunale per assoluto difetto della condizione di procedibilità per inesistenza/nullità della querela. In particolare, sì rappresenta che ipoteticamente il soggetto passivo sono i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ragione per cui si ritiene la signora [OSCURATO:PERSONA] priva della legittimazione a proporre querela che deve ritenersi quindi ‘tamquam non esset', e ciò di là della genericità che la contraddistingue e della circostanza parimenti rilevante ai fini che occupano secondo cui i fatti cui si riferiscono l'imputazione e il giudice di merito sono anche quelli successivi alla data di presentazione della querela in quanto tali improcedibili ex se. 3.3. Col terzo motivo si deduce la nullità della sentenza della Corte di appello per omesso esame della nullità/erroneità della pronuncia del primo giudice in relazione alla valutazione circa la insussistenza di fattispecie penale ovvero della rilevanza penale della condotta dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di stalking ascrittogli, alla luce delle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento; nonché per difetto di valutazione del fatto reato di cui all'art. 659 cod. pen. ovvero come semplice ipotesi di illecito civile ex art. 2043 codice civile, con conseguente violazione dell'art. 24 della Costituzione e degli artt. 522-526 del codice di rito; ed anche per difetto di ammissione dei testi indicati in lista dal difensore di fiducia, mancando nel caso di specie il requisito dell'abitualità necessario per ritenere integrata la fattispecie di atti persecutori, oltre che quello della minaccia. Sicché al più residuerebbero, ove provati, la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 659 ovvero il fatto illecito di cui all'art. 2043. 3.4. Col quarto motivo si deduce la nullità della sentenza della Corte di appello per omesso esame della nullità della pronuncia di primo grado quanto al mancato riconoscimento dei benefici di legge o della fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.5.Col quinto motivo si deduce la nullità della sentenza della Corte di appello per mancata valutazione della nullità della pronuncia di primo grado in relazione alle statuizioni civili e a quelle riguardanti le spese di primo e secondo grado delle sentenze impugnate e conseguente violazione dell'art. 24 della Costituzione e degli articoli 522-526 del codice di rito (nullità della costituzione di parte civile per indeterminatezza della richiesta risarcitoria oltre che per mancanza della prova del danno ai fini della quantificazione). 3.6.Col sesto motivo sì avanza richiesta di sospensione della sentenza della Corte di appello per gravi motivi ovvero ex art. 612 cod. proc. pen. limitatamente agli effetti civili, ciò alla luce, prima facie, dell'assoluta abnormità della condanna di primo e secondo grado; indi si chiede a questa Corte che quantomeno si pronunci favorevolmente riguardo al capo di entrambe le sentenze limitatamente agli effetti civili anche alla stregua delle particolari condizioni in cui versa il ricorrente. E si conclude affinché questa Corte preliminarmente voglia valutare benevolmente ed accogliere la richiesta di sospensione della condanna sia pur limitatamente alla durata del presente terzo grado di giudizio e/o limitatamente agli effetti civili ex art. 612 del codice di rito, ovvero voglia, in accoglimento del ricorso, valutate le eccezioni formulate e l'istanza di remissione in termine per i negati mezzi istruttori e dì prova, in ogni caso annullare la sentenza della Corte di appello, e, in accoglimento del ricorso e precedente appello, in via principale annullare con rinvio ex art. 623 del codice di rito, con regressione del procedimento penale al primo grado e/o secondo grado di giudizio, ad altro diverso giudice monocratico o Corte di Appello o altra diversa sezione o collegio giudicante, ovvero annullarla senza rinvio ex art. 620 n. 1 lett. a) con contestuale dichiarazione con cui si dichiara l'imputato [OSCURATO:PERSONA] esente da ogni accusa e condanna, ivi compresa quella al risarcimento del danno e al pagamento delle spese legali. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], innanzitutto premette che nel caso di specie ricorrono giusti motivi per giungere ad una totale revisione della sentenza di condanna confermata dalla Corte territoriale per incolpevole mancata conoscenza, da parte dell'imputata, della celebrazione del processo di primo grado, sia sotto il profilo formale, per la pretermessa notifica di tutti gli atti prodromici al giudizio - dall'originario avviso di chiusura delle indagini preliminari alla notifica del decreto di citazione a giudizio e dell'estratto contumaciale della sentenza - sia sotto il profilo sostanziale, avendo omesso l'originario difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] qualsivoglia comunicazione di informazione in tal senso, costringendo, in buona sostanza, l'imputata (di professione architetto) alla totale sconoscenza del processo a suo carico, la quale ha saputo della pubblicazione e conseguente irrevocabilità della sentenza di appello soltanto a fronte dell'avvenuta notifica dell'ordine di esecuzione e decreto di sospensione in data 25 Febbraio 2023, data dalla quale avrebbe dovuto ritenersi quindi decorrente il termine per la proposizione del gravame. Indi si insta per la rescissione del giudicato a carico della ricorrente, il cui termine per la proposizione, di trenta giorni, decorre dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza del procedimento e non del singolo atto, nel caso di specie coincidente con quello della notifica dell'ordine di carcerazione. Ferma restando in ogni caso la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di richiedere, come in effetti richiesto con l'originario gravame, la restituzione nel termine ex art. 175 del codice di rito per esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria, diritto che in sostanza è stato violato con il pronunciamento della sentenza impugnata. Tanto premesso deduce la mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza pronunciata dalla Corte territoriale. A ben vedere il Tribunale ha omesso di collocare temporalmente i fatti-reato a delle date di gran lunga antecedenti a quelle indicate erroneamente dall'accusa nel capo di imputazione, ragion per cui il reato alla data della pronuncia di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto. Si sarebbe dovuto per altro verso rilevare l'assenza della condizione dì procedibilità per essere stata la querela presentata oltre i 90 giorni dalla data di consumazione dei fatti.Il non avere poi concesso le attenuanti generiche senza una motivazione al riguardo pervenendo alla pena eccessiva inflitta, e soprattutto il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena è stata la causa dell'ordine di esecuzione notificato in data 25/02/2023. In ogni caso l'imputata avrebbe dovuto essere assolta per non aver commesso il fatto sicché la sentenza dovrà essere cassata con rinvio ad altra sezione giudicante. Quindi si insta per la declaratoria di nullità della sentenza impugnata per vizio di mancanza di motivazione e illogicità manifesta, con conseguente annullamento con rinvio della stessa. 5. I ricorsi, proposti successivamente al 30.6.2024, sono stati trattati - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 30.12.2022 n. 150 e successive integrazioni - su richiesta delle difese in pubblica udienza che hanno ivi concluso, al pari del P.G., nei rispettivi termini indicati in epigrafe. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha anche depositato due memorie con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso previa valutazione dell'istanza di remissione in termini formulata ai sensi dell'art. 175 comma 2-bis cod. proc. pen. con l'atto di appello e reiterata il 3.4.2023. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono entrambi inammissibili. 1.Essi saranno trattati congiuntamente avendo sollevato preliminari questioni processuali analoghe o comunque implicanti la consultazione di medesimi atti. Ed invero, questa Corte in caso di deduzione di errore procedurale è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può, rectius deve accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 05/06/2018, Rv. 273525 - 01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304 - 01), con la precisazione che non incorre nel vizio di difetto di motivazione la sentenza d'appello che non illustri le ragioni del rigetto di una doglianza afferente ad una asserita violazione dì norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente, atteso che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Rv. 281391 - 01; cfr. anche Sez. U, n. 5 del 1991, Rv. 186998-01). Posta quindi l'irrilevanza di eventuali carenze presenti nella motivazione posta a base della ravvisata inammissibilità degli appelli, si osserva quanto segue. Accedendo agli atti si ha modo innanzitutto di verificare l'insussistenza del presupposto principale cui entrambi i ricorsi ancorano le rispettive doglianze, risultando il processo di primo grado regolarmente celebrato non già in contumacia degli imputati ma in assenza degli stessi, con dichiarazione di assenza intervenuta, per entrambi, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sotto la vigenza della legge 28 aprile 2014, n. 67. Tale dichiarazione di assenza, secondo quanto si rileva dal verbale di udienza che ne dà atto e dalle relate di notificazione allegate, è stata pronunciata dal giudice dopo avere riscontrato la regolarità della notificazione del decreto che dispone il giudizio avvenuta a mani proprie degli imputati in data 22.11.2017 (presso il domicilio, in Segni via Pianillo n. 21, dichiarato in sede di notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini, parimenti regolarmente intervenuta a mani proprie dei ricorrenti in data 23.7,2016). Discende che non ricorrevano i presupposti per la notifica agli imputati — giustamente sempre dichiarati assenti e non contumaci - dell'estratto contumaciale né tanto meno del dispositivo e/o della motivazione della sentenza di primo grado, adempimenti, il primo, non più previsto dalla legge n. 67/14, quanto agli altri mai stabiliti per legge, non ricorrendo peraltro il caso del deposito della motivazione oltre il termine stabilito nella pronuncia di primo grado. La legge 28 aprile 2014, n. 67, entrata in vigore il 17 maggio 2014, ha istituito il giudizio in assenza, eliminando così l'istituto della contumacia e le garanzie che ad esso erano associate. Con la legge 11 agosto 2014, n. 118 si è sopperito alla mancanza di un'idonea disciplina intertemporale per i procedimenti in corso. E' stato così introdotto l'art. 15-bis nel capo III della legge n, 67 del 2014. Tale articolo, al comma primo, prevede che le disposizioni in ordine alla nuova disciplina sull'assenza siano applicabili ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 a condizione che non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. Secondo quanto precisato dal comma 2 dello stesso art. 15-bis, però le disposizioni anteriormente vigenti continuano ad applicarsi nel caso in cui l'imputato sia stato già dichiarato contumace, ma non sia stato emesso nei suoi confronti il decreto di irreperibilità; evenienza questa non ricorrente nel caso di specie risalendo la stessa iscrizione della notizia di reato nel relativo registro a data successiva — 2016 - all'entrata in vigore della legge n. 67/14, sicché l'intero procedimento è stato celebrato sotto la vigenza della nuova normativa. Conseguentemente, applicandosi la nuova disciplina sul processo in assenza ed essendovi anche precisa prova della conoscenza dell'atto di incolpazione e della data dell'udienza da parte dei ricorrenti, essi non solo non avevano diritto alla notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, ma non versavano neppure nella condizione della cd. incolpevole mancata conoscenza del processo. Sicché gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] correttamente venivano ritenuti tardivi dalla impugnata sentenza risultando essi depositati, rispettivamente, il 4.4.2023, il primo, e il 30.3.2023, il secondo, ben oltre il termine di quarantacinque giorni, previsto dall'art.585 comma 2, lett, c), del codice di rito, decorrente nel caso di specie dalla data dì scadenza del termine di quarantacinque giorni fissato per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, pronunciata il 13.9.2022, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. (scadenza del primo termine di 45 giorni per il deposito della sentenza in data 28.10.22 + ulteriore termine per impugnare di giorni 45 = 11.12.2022). D'altronde i ricorsi non contestano il calcolo di tale termine, ma sostengono in buona sostanza che l'impugnazione non avrebbe dovuto essere ritenuta tardiva ricorrendo ragioni che giustificassero la sua proposizione oltre il termine individuato dalla Corte di appello. In primis essi assumono che gli imputati non sarebbero venuti a conoscenza del deposito della sentenza di primo grado a causa della mancata notifica del relativo avviso con la conseguenza che il termine per impugnare non sarebbe decorso ed avrebbe dovuto computarsi con riferimento all'ordine di esecuzione della pena, e relativo decreto di sospensione, emesso dal Pubblico Ministero e notificato alla [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Pure a voler ritenere tale giustificazione spendibile direttamente con l'atto di appello tardivo - ma in realtà trattasi di questione afferente il titolo esecutivo a rigore azionabile davanti al giudice dell'esecuzione col rimedio di cui all'art. 670 del codice di rito - rimane comunque il dato dell'assoluta inapplicabilità al caso di specie della normativa sulla contumacia. Come già sopra esposto non andavano, gli imputati, avvisati del deposito della sentenza in quanto giudicati in assenza e non in contumacia, risultando peraltro entrambi assistiti da un difensore, per di più di fiducia, che in loro assenza li rappresentava secondo quanto stabilito dall'allora vigente terzo comma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., con tutte le conseguenze di legge anche in punto di impugnazione. Né potrebbe trovare giustificazione, l'impugnazione tardivamente proposta, nell'asserita nullità della sentenza di primo grado, eccepita soprattutto dal difensore della Vaienzi che ha ritenuto di poter superare il giudicato cristallizzato nell'ormai definitiva sentenza di primo grado divenuta titolo esecutivo, facendo valere con l'appello tardivo asserite nullità del giudizio che avrebbero impedito alla [OSCURATO:PERSONA] di venire a conoscenza del processo. Ora, di là del fatto che il giudicato copre anche le eventuali nullità che si siano eventualmente realizzate nel giudizio e che l'unico rimedio che era all'epoca esperibile era quello della rescissione di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. - nella versione ante riforma Cartabia - azionabile con atto ad hoc personalmente dal condannato o da difensore munito di procura speciale, e che la difesa ha inteso invece irritualmente evocare con l'atto di appello, appare evidente che nel caso di specie sono in ogni caso del tutto infondate le questioni di nullità sollevate da difensore per omessa notifica degli atti propedeutici del processo, risultando, come già sopra evidenziato, a differenza di quanto si assume nuovamente in ricorso, regolarmente notificati sia l'avviso di conclusione delle indagini che il decreto di citazione a giudizio a mani proprie di entrambi gli imputati. Rimane da precisare che non vi è neppure spazio per la richiesta di remissione in termini pure avanzata genericamente dalle difese - anch'essa proponibile con istanza ad hoc ai sensi dell'allora vigente art. 175 cod. proc. pen. il quale presuppone la rituale formazione del titolo esecutivo, nel caso di specie contestata, e la sua mancata conoscenza da parte dell'interessato - senza neanche indicare una delle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 175 - caso fortuito o forza maggiore - la cui ricorrenza comporterebbe la restituzione nel termine per impugnare. Né tanto meno potrebbe trovare legittimazione la richiesta pure avanzata dalla difesa ai sensi del nuovo comma 2.1. dell'art. 175 del codice di rito, trattandosi di disposizione non applicabile, ratione temporis, al caso di specie (a norma dell'art. 89, comma 3, del D.Ivo 150/2022 tale norma nuova di cui al comma 2.1. dell'art. 175 si applica nel caso in cui le impugnazioni sono proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto, laddove nel caso di specie la sentenza di primo grado è stata pronunciata prima del 30.12.2022, data di entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA]), e comunque ancorata ai medesimi, manifestamente infondati, temi sopra esposti. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità de
Sentenza Cassazione n. 08572/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris