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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30404/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; contro: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIA; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, nel senso dell'inammissibilità o del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Perugia, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. del Tribunale di Perugia con riferimento a diversi reati.

Per taluni di essi (estorsione, induzione e sfruttamento della prostituzione), come ha chiarito la Corte territoriale, il richiedente è stato prosciolto all'esito dell'udienza preliminare, per essersi gli stessi estinti per prescrizione, e per altri il richiedente è stato invece assolto, per insussistenza del fatto, con sentenza divenuta irrevocabile.

In particolare, la Corte territoriale, ricostruiti i fatti processuali nei termini di cui innanzi, ha rigettato la richiesta ritenendo non configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione per prescrizione anche di solo taluni dei reati sottesi alla misura, escludendo l'ipotizzabilità nella specie di una c.d.

«ingiustizia formale» ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen. 2.

Avverso l'ordinanza della Corte territoriale Maggi ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Si deducono violazione e erronea applicazione di legge nonché i vizi di omessa, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Nel dettaglio, la Corte territoriale avrebbe errato nell'escludere la configurabilità del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione di taluni dei reati, per i quali è stata applicata la misura, per prescrizione dichiarata in sede d'udienza preliminare.

Mancherebbe altresì, a detta del ricorrente, la motivazione in merito al rigetto dell'istanza con riferimento alla detenzione patita in ordine ai reati non dichiarati prescritti ma oggetto di sentenza assolutoria, non avendo la Corte dato conto della causa ostativa costituita dal dolo o dalla colpa grave del richiedente.

3. Hanno depositato conclusioni scritte la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso, e l'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero resistente, che ha sollecitato una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, il suo rigetto.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Nella fattispecie in esame trova applicazione consolidato principio sancito dalla Suprema Corte, che in questa sede si intende ribadire.

2.1. In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, difatti, ove il provvedimento restrittivo della libertà, come nella specie, sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste - sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto, salvo che per l'eventuale parte di custodia sofferta soverchiante la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per il detto reato, essendo irrilevante il pieno proscioglimento nel merito dalle altre imputazioni, sempre che non si versi in ipotesi di c.d.

«ingiustizia formale» (ex plurimis: Sez. 4, n. 29623 del 14/10/2020, Russo, Rv. 279713; Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607; Sez. 4, n. 31393 del 18/04/2013, Lili, Rv. 257778; Sez. 4, n. 27466 del 26/03/2009, Marino, Rv. 245108; si veda sul punto si vedano altresì Sez.

U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855, nonché, anche per il riferimento al rilievo dell'eventuale «ingiustizia formale»: Sez. 4, n. 2058 del 15/02/2018, Dogaru; Rv. 273264; Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Damia, Rv. 262396; Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013, Caturano, Rv. 258086; Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, Maugeri, Rv. 248076).

2.2. Si versa in particolare in una situazione nella quale il richiedente si è giovato di una pronuncia di prescrizione alla quale non ha inteso rinunciare, pur avendone il diritto (art. 156 cod. pen.) esercitabile anche al fine di giovarsi della pre-condizione alla quale l'art. 314, cod. proc. pen., subordina l'accoglibilità della domanda di riparazione.

Qualora il richiedente avesse voluto perseguire l'interesse della riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, in presenza di reati prescritti, avrebbe difatti dovuto, rinunciando alla prescrizione, chiedere e ottenere sentenza che, assolvendolo nel merito, al tempo stesso avrebbe conclamato l'ingiustizia della custodia cautelare.

Né, una tale scelta avrebbe posto l'instante in una situazione d'irragionevole pregiudizio, stretto tra la necessità di assicurarsi, comunque, un esito penalmente favorevole e l'utilità di poter coltivare successivamente l'azione di ristoro per l'ingiusta detenzione.

Trattasi, appunto e all'evidenza, di due esigenze aventi lo stesso rango valoriale, di talché assicurandosi il soddisfacimento di una delle dette, perciò stesso, debbasi rinunciare ingiustamente all'altra.

Ove in presenza di rischio processuale l'imputato scientemente decida di avvantaggiarsi dell'effetto estintivo della prescrizione, la rinuncia, conseguente, alla possibilità di ottenere pronuncia assolutoria di merito, condizione necessaria per domandare in seguito l'indennizzo per l'ingiusta detenzione, non appare sotto alcun profilo irragionevole, trattandosi, per l'appunto di un effetto per così dire indesiderato ampiamente secondario rispetto al raggiunto primario obiettivo dell'esonero dalla penale responsabilità (cfr., Sez. 4, n. 5621/2014, Colucci, cit., in motivazione; si veda altresì, ex plurimis: Sez. 4, n. 2058/2018, Dogaru, cit., in motivazione).

Al riguardo, si è altresì osservato che il proscioglimento per prescrizione richiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorché limitata alla verifica della inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., che consente, già di per sé, di escludere l'ingiustizia della detenzione (Sez. 4 n. 34661/2010, Maugeri, cit.).

2.3. Trattasi, peraltro, di interpretazione conforme all'intervento di Corte cost. n. 219 del 2008, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 314, cod. proc. pen., nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione all'assoluzione o al proscioglimento nel merito dalle imputazioni.

La rilevanza della citata pronuncia nel caso di specie va apprezzata in relazione alle sottese ragioni.

Il giudice delle leggi ha infatti chiarito - con riferimento all'insorgenza del diritto all'equo indennizzo - che la situazione del prosciolto o assolto nel merito è equiparabile a quella del condannato, ma solo per la parte di custodia cautelare sofferta dal primo che soverchi la pena inflitta o che in astratto avrebbe potuto infliggersi.

È stato in particolare evidenziato che non risulta in tal caso violato l'art. 2, comma 1, n. 100 della

I. n. 81 del 1987 (di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), in quanto non vi sono ragioni per ritenere che la legge-delega abbia voluto introdurre direttamente una clausola generale di riparabilità della detenzione «ingiusta» che sia affidata al filtro dell'interprete, anziché a quello «fisiologico» della norma delegata.

Con l'ampiezza della espressione utilizzata, il delegante ha anzi voluto rimettere al delegato l'individuazione e la specificazione di tali ipotesi.

Non è stato peraltro ritenuto dalla Consulta violato il principio direttivo dell'adeguamento delle norme del codice di procedura penale alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e del processo penale.

Né l'art. 9, paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a [OSCURATO:PERSONA] il 19 dicembre 1966 (che ha per oggetto le sole ipotesi, riconducibili all'art. 314 cod. proc. pen., comma 2, nelle quali, a prescindere dall'esito del giudizio, difettassero in origine le condizioni legali per applicare o mantenere una misura custodiale), né l'art. 5, § 5, Convenzione E.D.U. (che si applica alle ipotesi in cui taluno sia stato privato della libertà personale al di fuori dei casi indicati dalla legge nazionale e previsti nel § 1 dello stesso articolo, ovvero in violazione delle modalità e dei tempi disciplinati dai §§ 2, 3 e 4) valgono difatti a far ritenere che il legislatore delegante abbia inteso prevedere la riparazione dell'ingiusta detenzione senza porre alcuna limitazione circa il titolo della detenzione stessa o le ragioni dell'ingiustizia (in merito al rilievo nella fattispecie in esame delle ragioni sottese alla citata pronuncia della Consulta si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 2058/2018, Dogaru, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 5621/2014, Colucci, cit., in motivazione).

2.4. Il principio di cui innanzi, si chiarisce in questa sede in considerazione della censura mossa dal ricorrente, è operante anche nel caso, come quello di specie, in cui il proscioglimento per taluni reati (di cui all'ordinanza cautelare) sia avvenuto con sentenza di non luogo a procedere, quindi in sede di udienza preliminare, in ragione dell'esplicito richiamo a tale tipologia di sentenza operato dall'art. 314, comma 3, cod. proc. pen.

Ciò a prescindere, per medesimezza di ratio, dalla circostanza che il proscioglimento nel merito, con riferimento agli altri reati (sottesi all'ordinanza cautelare), sia avvenuto con sentenza emessa all'esito di giudizio celebrato in forza di rinvio a giudizio disposto nel corso dell'udienza preliminare.

3. Orbene, il ricorrente, senza il corredo di un'analisi avversativa, ignora la detta consolidata interpretazione dell'art. 314 cod. proc. pen., della quale la Corte territoriale ha invece fatto buon governo, e non ha appuntato alcuna censura all'ordinanza laddove (pag. 2) ha ritenuto inconfigurabile nella specie un'ipotesi di «ingiustizia formale».

L'ordinanza impugnata, difatti, come del resto confermato dallo stesso ricorrente, oltre a ritenere non configurata una «ingiustizia formale», ha rigettato l'istanza perché il richiedente, pur assolto nel merito da alcune imputazioni sottostanti all'applicata misura cautelare, è stato prosciolto, per essersi i reati estinti per prescrizione, da altre gravi imputazioni (estorsione, induzione e sfruttamento della prostituzione) costituenti di per se sole, attesi i limiti edittali, titolo legittimante l'emissione e il mantenimento del provvedimento cautelare, senza che la custodia patita abbia soverchiato la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per i detti reati.

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero resistente, che si liquidano in complessivi euro mille, nonché al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; contro: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIA; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, nel senso dell'inammissibilità o del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Perugia, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. del Tribunale di Perugia con riferimento a diversi reati. Per taluni di essi (estorsione, induzione e sfruttamento della prostituzione), come ha chiarito la Corte territoriale, il richiedente è stato prosciolto all'esito dell'udienza preliminare, per essersi gli stessi estinti per prescrizione, e per altri il richiedente è stato invece assolto, per insussistenza del fatto, con sentenza divenuta irrevocabile. In particolare, la Corte territoriale, ricostruiti i fatti processuali nei termini di cui innanzi, ha rigettato la richiesta ritenendo non configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione per prescrizione anche di solo taluni dei reati sottesi alla misura, escludendo l'ipotizzabilità nella specie di una c.d. «ingiustizia formale» ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen. 2. Avverso l'ordinanza della Corte territoriale Maggi ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Si deducono violazione e erronea applicazione di legge nonché i vizi di omessa, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, la Corte territoriale avrebbe errato nell'escludere la configurabilità del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione di taluni dei reati, per i quali è stata applicata la misura, per prescrizione dichiarata in sede d'udienza preliminare. Mancherebbe altresì, a detta del ricorrente, la motivazione in merito al rigetto dell'istanza con riferimento alla detenzione patita in ordine ai reati non dichiarati prescritti ma oggetto di sentenza assolutoria, non avendo la Corte dato conto della causa ostativa costituita dal dolo o dalla colpa grave del richiedente. 3. Hanno depositato conclusioni scritte la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso, e l'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero resistente, che ha sollecitato una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, il suo rigetto.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Nella fattispecie in esame trova applicazione consolidato principio sancito dalla Suprema Corte, che in questa sede si intende ribadire. 2.1. In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, difatti, ove il provvedimento restrittivo della libertà, come nella specie, sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste - sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto, salvo che per l'eventuale parte di custodia sofferta soverchiante la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per il detto reato, essendo irrilevante il pieno proscioglimento nel merito dalle altre imputazioni, sempre che non si versi in ipotesi di c.d. «ingiustizia formale» (ex plurimis: Sez. 4, n. 29623 del 14/10/2020, Russo, Rv. 279713; Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607; Sez. 4, n. 31393 del 18/04/2013, Lili, Rv. 257778; Sez. 4, n. 27466 del 26/03/2009, Marino, Rv. 245108; si veda sul punto si vedano altresì Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855, nonché, anche per il riferimento al rilievo dell'eventuale «ingiustizia formale»: Sez. 4, n. 2058 del 15/02/2018, Dogaru; Rv. 273264; Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Damia, Rv. 262396; Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013, Caturano, Rv. 258086; Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, Maugeri, Rv. 248076). 2.2. Si versa in particolare in una situazione nella quale il richiedente si è giovato di una pronuncia di prescrizione alla quale non ha inteso rinunciare, pur avendone il diritto (art. 156 cod. pen.) esercitabile anche al fine di giovarsi della pre-condizione alla quale l'art. 314, cod. proc. pen., subordina l'accoglibilità della domanda di riparazione. Qualora il richiedente avesse voluto perseguire l'interesse della riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, in presenza di reati prescritti, avrebbe difatti dovuto, rinunciando alla prescrizione, chiedere e ottenere sentenza che, assolvendolo nel merito, al tempo stesso avrebbe conclamato l'ingiustizia della custodia cautelare. Né, una tale scelta avrebbe posto l'instante in una situazione d'irragionevole pregiudizio, stretto tra la necessità di assicurarsi, comunque, un esito penalmente favorevole e l'utilità di poter coltivare successivamente l'azione di ristoro per l'ingiusta detenzione. Trattasi, appunto e all'evidenza, di due esigenze aventi lo stesso rango valoriale, di talché assicurandosi il soddisfacimento di una delle dette, perciò stesso, debbasi rinunciare ingiustamente all'altra. Ove in presenza di rischio processuale l'imputato scientemente decida di avvantaggiarsi dell'effetto estintivo della prescrizione, la rinuncia, conseguente, alla possibilità di ottenere pronuncia assolutoria di merito, condizione necessaria per domandare in seguito l'indennizzo per l'ingiusta detenzione, non appare sotto alcun profilo irragionevole, trattandosi, per l'appunto di un effetto per così dire indesiderato ampiamente secondario rispetto al raggiunto primario obiettivo dell'esonero dalla penale responsabilità (cfr., Sez. 4, n. 5621/2014, Colucci, cit., in motivazione; si veda altresì, ex plurimis: Sez. 4, n. 2058/2018, Dogaru, cit., in motivazione). Al riguardo, si è altresì osservato che il proscioglimento per prescrizione richiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorché limitata alla verifica della inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., che consente, già di per sé, di escludere l'ingiustizia della detenzione (Sez. 4 n. 34661/2010, Maugeri, cit.). 2.3. Trattasi, peraltro, di interpretazione conforme all'intervento di Corte cost. n. 219 del 2008, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 314, cod. proc. pen., nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione all'assoluzione o al proscioglimento nel merito dalle imputazioni. La rilevanza della citata pronuncia nel caso di specie va apprezzata in relazione alle sottese ragioni. Il giudice delle leggi ha infatti chiarito - con riferimento all'insorgenza del diritto all'equo indennizzo - che la situazione del prosciolto o assolto nel merito è equiparabile a quella del condannato, ma solo per la parte di custodia cautelare sofferta dal primo che soverchi la pena inflitta o che in astratto avrebbe potuto infliggersi. È stato in particolare evidenziato che non risulta in tal caso violato l'art. 2, comma 1, n. 100 della I. n. 81 del 1987 (di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), in quanto non vi sono ragioni per ritenere che la legge-delega abbia voluto introdurre direttamente una clausola generale di riparabilità della detenzione «ingiusta» che sia affidata al filtro dell'interprete, anziché a quello «fisiologico» della norma delegata. Con l'ampiezza della espressione utilizzata, il delegante ha anzi voluto rimettere al delegato l'individuazione e la specificazione di tali ipotesi. Non è stato peraltro ritenuto dalla Consulta violato il principio direttivo dell'adeguamento delle norme del codice di procedura penale alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e del processo penale. Né l'art. 9, paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a [OSCURATO:PERSONA] il 19 dicembre 1966 (che ha per oggetto le sole ipotesi, riconducibili all'art. 314 cod. proc. pen., comma 2, nelle quali, a prescindere dall'esito del giudizio, difettassero in origine le condizioni legali per applicare o mantenere una misura custodiale), né l'art. 5, § 5, Convenzione E.D.U. (che si applica alle ipotesi in cui taluno sia stato privato della libertà personale al di fuori dei casi indicati dalla legge nazionale e previsti nel § 1 dello stesso articolo, ovvero in violazione delle modalità e dei tempi disciplinati dai §§ 2, 3 e 4) valgono difatti a far ritenere che il legislatore delegante abbia inteso prevedere la riparazione dell'ingiusta detenzione senza porre alcuna limitazione circa il titolo della detenzione stessa o le ragioni dell'ingiustizia (in merito al rilievo nella fattispecie in esame delle ragioni sottese alla citata pronuncia della Consulta si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 2058/2018, Dogaru, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 5621/2014, Colucci, cit., in motivazione). 2.4. Il principio di cui innanzi, si chiarisce in questa sede in considerazione della censura mossa dal ricorrente, è operante anche nel caso, come quello di specie, in cui il proscioglimento per taluni reati (di cui all'ordinanza cautelare) sia avvenuto con sentenza di non luogo a procedere, quindi in sede di udienza preliminare, in ragione dell'esplicito richiamo a tale tipologia di sentenza operato dall'art. 314, comma 3, cod. proc. pen. Ciò a prescindere, per medesimezza di ratio, dalla circostanza che il proscioglimento nel merito, con riferimento agli altri reati (sottesi all'ordinanza cautelare), sia avvenuto con sentenza emessa all'esito di giudizio celebrato in forza di rinvio a giudizio disposto nel corso dell'udienza preliminare. 3. Orbene, il ricorrente, senza il corredo di un'analisi avversativa, ignora la detta consolidata interpretazione dell'art. 314 cod. proc. pen., della quale la Corte territoriale ha invece fatto buon governo, e non ha appuntato alcuna censura all'ordinanza laddove (pag. 2) ha ritenuto inconfigurabile nella specie un'ipotesi di «ingiustizia formale». L'ordinanza impugnata, difatti, come del resto confermato dallo stesso ricorrente, oltre a ritenere non configurata una «ingiustizia formale», ha rigettato l'istanza perché il richiedente, pur assolto nel merito da alcune imputazioni sottostanti all'applicata misura cautelare, è stato prosciolto, per essersi i reati estinti per prescrizione, da altre gravi imputazioni (estorsione, induzione e sfruttamento della prostituzione) costituenti di per se sole, attesi i limiti edittali, titolo legittimante l'emissione e il mantenimento del provvedimento cautelare, senza che la custodia patita abbia soverchiato la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per i detti reati. 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero resistente, che si liquidano in complessivi euro mille, nonché al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusio
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