CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 20570/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre (ulteriormente argomentando con memoria del 9 aprile 2026) avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto aggravato; - che i primi tre motivi di ricorso, così come ulteriormente ribaditi, anche sotto il profilo della prospettata violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., dalla predetta memoria difensiva - che lamentano l'omessa esatta individuazione della persona offesa - sono indeducibili, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomentazioni non manifestamente illogiche dal giudice di merito (con le quali la difesa non si confronta: cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) e, comunque, manifestamente infondati, atteso che, come chiaramente indicato dalla Corte territoriale, la querela risulta sporta da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell'attività commerciale e legale rappresentante della società, prospettata dalla stessa difesa, come persona offesa dal reato; - che il quarto motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità - è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) e perché si limita a prospettare un (differente) apprezzamento in fatto degli elementi già valutati dal giudice di merito, attività, com'è nota preclusa a questa Corte; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.M