Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27291/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 26169del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 5OS27 F205L), erede della defun- ta Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MI), Via della Vittoria n. 20, rappresentato e difeso dagli Avv.ti. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60L31 L682U) che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e e le notifiche ex art.136 c.p.c. all'indirizzo P.E.C. [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57B09 H501K) che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche ex art.136 c.p.c. all'indirizzo P.E.C.: gabrielepafundi@ordineavvocati- roma.org ed elett. dom. presso quest'ultimo in [OSCURATO:PERSONA]- mento n. 14, come da procura speciale in calce al ricorso.

Ricorrente contro Comune di [OSCURATO:PERSONA](p.i. 00798940151), in perso- na del Sindaco pro tempore, con sede a [OSCURATO:PERSONA] in via [OSCURATO:PERSONA] n.2, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 72M59 H703K - pec angela.sarli@mila no.pecav - vocati.it), con domicilio eletto a Roma, in via Caccini n.1, presso lo studio Villata, Degli Esposti e Associati, come da delega allegata al presente atto.

Si precisa che le comunicazioni previste dal codice di procedura civile potranno essere effettuate via mail all'indirizzo an- [OSCURATO:EMAIL].

Controricorrentee Ricorrente incidentale nonché Città metropolitana di Milano, RFI –Rete ferroviaria italiana –s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n° 902 deposi- tata il 19 marzo 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con sentenza n° 4689/2013 la Corte d' appello di Milano, nel giudizio di opposizione alla stima proposto dall'ablata [OSCURATO:PERSONA]- ciana Bragherio, condannava in solido la Provincia di Milano, il Co- mune di Milano e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a pagare all'op- ponente l'indennità di asservimento (euro 82.095,79) e quella di occupazione (euro 18.096,57) per l'assoggettamento a servitù di elettrodotto di un'area di proprietà della Bragherio, dichiarando al contempo il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]. 2.-Con ordinanza n° 13264/2019 questa Corte – osservando che la Corte di merito aveva contraddittoriamente qualificato il fon- do della Bragherio come agricolo, ma aveva poi quantificato le in- dennità applicando valori di suoli edificabili – in parziale accogli- mento del terzo motivo di ricorso principale proposto dal Comune e del terzo motivo di ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], cassava la decisione e rinviava alla Corte territoriale, respingendo tutti gli altri motivi di ricorso principale ed incidentale. 3.- La Corte d' appello di Milano, con l ' ordinanza menzionata in epigrafe, rideterminava la sola indennità di asservimento dovuta a [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], nell'importo di euro 19.687,95 (in luogo dell'importo di euro 82.095,79 liquidato con l'ordinanza cassata mediante l'erronea applicazione di criteri ri- feribili a suoli edificabili) e ne ordinava il deposito presso la Cassa depositi e prestiti.

Confermava invece la sentenza cassata in punto di indennità di occupazione, correttamente liquidata in euro 18.096,57 sul pre- supposto della natura agricola delle aree.

Spese del giudizio di cassazione e di quello di rinvio integral- mente compensate. 4.-Osservava in particolare la Corte che il Rota nella citazio- ne in sede di rinvio si era dichiarato consapevole della natura agri- cola dei suoli accertata dalla Cassazione.

Nondimeno, pur avendo svolto tali premesse, il Rota aveva chiesto una nuova determinazione delle indennità dovute, previa sospensione del giudizio al fine di sollevare la questione di legitti- mità costituzionale "dell'art. 15 della L.R. 52/1982 per contrasto con gli arti. 42 e 10 Cost.", nonché previo rinnovo o integrazione della C.T.U.: incombente, quest'ultimo, che avrebbe dovuto essere disposto anche al fine di includere, nel calcolo dell'indennità dovuta per le aree asservite, il mappale 51,di cui il C.T.U. non aveva tenu- to conto "in quanto attribuito catastalmente al Comune di S. Giu- liano Milanese”.

Le pretese del Rota erano, tuttavia, infondate, poiché l'invo- cata incostituzionalità dell'art. 15 della legge reg.

Lombardia n° 52/ 1982 era incompatibile con la decisione della Suprema Corte che aveva ritenuto la natura agricola dei terreni, utilizzando proprio i criteri di cui all'art. 15 della legge regionale predetta.

Peraltro, la questione di legittimità costituzionale di detta norma era stata già sollecitata con il terzo motivo di ricorso inci- dentale del Rota ed era stata ritenuta infondata dall'ordinanza Cass. n° 13264/19, mentre il Rota, in sede di rinvio, l'aveva ripro- posta in modo inammissibile, sul generico rilievo che la normativa censurata non garantirebbe un serio ristoro della situazione patri- moniale incisa.

Quanto poi alla pretesa di rideterminazione del valore dell'in- dennità di asservimento previa inclusione, tra le aree asservite, an- che del mappale 51, trattavasi di allegazione del tutto nuova. 5.-Ricorre per cassazione il Rota, affidando il gravame ad un unico motivo.

Resiste il solo Comune di [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità dell'impugnazione e propone ricorso incidenta- le in base ad un mezzo.

Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 6.- Con l' unico motivo di ricorso principale , formulato ai sensi dell'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., il Rota deduce “falsa appli- cazione di norme di legge (art. 384 c.p.c.; art. 1 della l. c. n. 1/1948; artt. 23 e 24 della l. n. 87/1953); nonché ex art. 360, comma 1°, n. 5 c.p.c.: omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti”.

Fa osservare il ricorrente che il c.t.u. aveva calcolato l'inden- nità di asservimento in euro 19.687,95 in base ai criteri previsti dall'art. 15 della legge reg.

Lombardia n° 52/1982, attribuendo il 100% al valore dell'area occupata per il posizionamento del tralic- cio elettrico e della zona di rispetto, il 25% al valore dell'area at- traversata dai conduttori ed il 12,5% alla rimanente parte asservi- Peraltro, nella relazione integrativa lo stesso c.t.u. aveva in- dicato in euro 36.661,38 l'indennità calcolata applicando il 25% al valore agricolo dei suoli asserviti, in funzione del pregiudizio effetti- vamente e concretamente patito dalla proprietà, in aderenza a quanto previsto dall'art. 44 del d.P.R. n° 327/2001.

La differenza di valori, pari a circa il 46% in meno in caso di applicazione dei criteri dell'art. 15 cit., renderebbe evidente che ta- le disposizione non garantisce un serio ristoro della perdita patri- moniale subita dal proprietario, che andrebbe invece compensata riconoscendo il valore effettivo del fondo, sulla scorta dei principi di Corte cost. n° 181/2011: donde l'incostituzionalità della norma re- gionale per contrasto con gli artt. 42 e 117 Cost.

La contrarietà all'art. 117 sarebbe stata valutata dall'ordinan- za della Suprema Corte n° 13264/19, mentre la Cassazione non avrebbe preso posizione sulla violazione dell'art. 42, ragione per cui la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere la questione di costi- tuzionalità preclusa dal giudicato, anche perché tale questione avrebbe potuto essere sollevata anche d'ufficio e riproposta in tutti i gradi del processo ex artt. 1 della legge cost. n° 1/1948, 23 e 24 della legge n° 87/1953.

Vi sarebbe, infine, un vizio ex art. 360, primo comma, n° 5, cod. proc. civ., in quanto la sentenza resa in sede di rinvio avrebbe omesso di pronunciarsi su un punto decisivo della controversia og- getto di discussione fra le parti. 7.- Il mezzo è inammissibile, mancando una prospettazione specifica della questione di legittimità costituzionale, sia se fondata sull'art. 117, terzo comma, sia se fondata sull'art. 42 Cost.

Anche a prescindere dalla dirimente constatazione che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge reg.

Lombardia n° 52/1982 è già stata dichiarata assorbita (paragrafo 2.1) e infondata (paragrafo 2.3) da questa Corte con l'ordinanza n° 13264/2019, sul rilievo – rispettivamente – della immediata appli- cabilità delle previsioni urbanistiche del Piano del Parco (art. 18, quarto comma, della legge reg. n° 86/1983), anche in mancanza di esplicito adeguamento delle norme degli strumenti urbanistici co- munali, e della implicita abrogazione della norma regionale, “quan- to alla commisurazione dell'indennità al diminuito valore del bene asservito, senza che vengano per ciò preclusi criteri più specifici, quali quelli previsti dalla legislazione regionale”, il ricorrente, inve- ro, sebbene deduca la contrarietà dei criteri di liquidazione dell'art. 15 della legge reg.

Lombardia 16 agosto 1982 n° 52 (in tema di in- dennità per imposizione della servitù di elettrodotto da corrispon- dere in base all'art. 123 del T.U 11 dicembre 1933 n° 1775, abro- gata, ma applicabile ratione temporis) all'art. 117 ed all'art. 42 Cost., non chiarisce in quale parte la norma regionale dovrebbe es- sere emendata dalla pronuncia di incostituzionalità invocata.

D'altra parte – premesso che questa Corte ha già precisato che non sussiste alcuna violazione dell'art. 117 Cost., in quanto quest'ultimo articolo riserva alla potestà legislativa regionale il “go- verno del territorio” (facendo salva la facoltà dello Stato di dettare “principi fondamentali”), materia nella quale rientra l'espropriazio- ne per PU –la contrarietà all' art. 42 Cost. (che, a dire del ricorren- te, non sarebbe stata affrontata dalla Corte territoriale) non appare nemmeno evidente e non consente, dunque, la rilevabilità d'ufficio della questione.

Se poi si volesse in ogni modo esaminare più da vicino la questione, si dovrebbe anche osservare che l'art. 15, nei suoi “cri- teri specifici”, non sembra dettare una disciplina sostanzialmente diversa da quella prevista dall'art. 123 del r.d. 11 dicembre 1933 n° 1775, che stabilisce i criteri per la liquidazione dell'indennità do- vuta per la servitù di elettrodotto, sol che si consideri che entrambi gli articoli prevedono che a titolo di indennizzo sia unitariamente li- quidato il valore intero del suolo per le aree occupate dai basamen- ti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un'adeguata zona di rispetto (art. 15, lettera a] e 123, terzo comma) ed il valore pari ad un quarto della striscia di terreno necessaria al transito per il servi- zio di controllo delle condutture (art. 15, lettera b] e 123, terzo comma).

L'unica diversità consiste nel fatto che la norma regionale, in relazione alle aree necessarie al transito per il servizio di controllo delle condutture, stabilisce che l'indennizzo sia ragguagliato ad una larghezza di un metro ed una lunghezza pari alla percorrenza dell'elettrodotto misurata lungo il suo asse.

Quanto, poi, alla previsione dell'art. 15, lettera c) – secondo la quale l'indennizzo deve comprendere un sedicesimo in caso di li- nee amovibili ed un ottavo in caso di linee inamovibili del valore dell'area individuata nel piano particolareggiato come fascia com- plessivamente asservita, detratte le aree considerate ai precedenti punti a) e b) – essa costituisce un elemento di specificazione della norma generale di cui all'art. 123 del r.d. n° 1775/1933, la quale impone –comunque – il ristoro completo del pregiudizio arrecato al fondo servente, includendo nella superficie da considerare ai fini dell'indennizzo l'area individuata nel Piano particolareggiato (redat- to dall'esercente l'elettrodotto ai sensi dell'art. 14 della legge re- gionale) come “fascia complessivamente asservita”: porzione di suolo non espressamente menzionata nell'art. 123, ma nondimeno da considerare ai fini della liquidazione dell'indennità (tenuto conto dei principi affermati da Corte cost. n° 46/1973).

In conclusione, anche il (preteso) deteriore trattamento dello ablato da parte della legge regionale rispetto alla normativa statale non è desumibile dal ricorso, né appare evidente dall'esame della normativa.

Da ultimo, osserva il Collegio il gravame, pur prospettando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge regio- nale, non impugna contestualmente le parti dell'ordinanza nelle quali la Corte ha liquidato l'indennizzo: ed anche tale constatazio- ne, pure essa con valore dirimente, rende la questione di costitu- zionalità anche priva di rilievo in causa. 8.-Con l'unico motivo di ricorso incidentale il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si duole della compensazione delle spese disposta dal- la Corte d'appello. 9.-Il mezzo è inammissibile.

Va premesso che, come si legge a pagina 4 dell'ordinanza gravata, il presente giudizio è iniziato con citazione del 19-23 aprile 2007.

Ne deriva che è applicabile ratione temporisl'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nel testo introdotto dall'art. 2, primo com- ma, lettera a), della legge 28 dicembre 2005, n° 263, che recitava: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensa- re, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

Tanto premesso, è poi noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (ex multis: Cass., sez.

VI-3, 26 luglio 2021, n° 21400), il giudice, nel motivare le ragioni della disposta compensa- zione, sebbene debba astenersi da formule stereotipate o di mero stile, è tenuto essenzialmente ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge.

La verifica della Corte di legittimità è, dunque, “in negativo”, nel senso che essa è chiamata a stabilire che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. non siano illogiche o erronee, e ciò, tra l'altro, pure in conformità con l'avvenuta riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla parte motiva della sentenza.

Ebbene, sol che si legga la motivazione della sentenza in punto di spese, si può notare come la Corte in sede di rinvio abbia ritenuto di confermare la statuizione sulle spese contenute nella prima sentenza (quella che dette luogo a Cass. 13264/19), sul ri- lievo che l'esito del giudizio di rinvio “nella sostanza, non è tale da determinare una soccombenza diversa da quella già ritenuta dalla Corte e posta a base del criterio di regolazione delle spese all'epoca disposto”.

Quanto, poi, alle spese del giudizio di Cassazione (definito con Cass. 13264/19, già citata) ed a quelle del rinvio, la Corte ha osservato che “i due motivi di ricorso accolti dalla Suprema Corte e l'attività di decisione svolta nella presente fase devono ritenersi es- sere stati occasionati da una sorta di errore materiale in cui ebbe ad incorrere la Corte d'Appello, errore, peraltro, perfettamente in- teso dalle parti”.

Pertanto, considerato che nel procedimento di correzione ma- teriale non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese, ricorrevano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le partì.

Il percorso logico seguito dalla Corte territoriale va ben al di là del minimo costituzionale richiesto dall'art. 132 n° 4 cod. proc. civ. e preclude, pertanto, il riesame delle ragioni che hanno indotto il giudice del merito a compensare le spese della fase di legittimità e di quella di rinvio, sebbene debba darsi atto, come fa notare il ri- corrente incidentale (pagina 9 del controricorso), che il giudizio da- vanti alla Corte di Cassazione non ha avuto ad oggetto soltanto l'errata indicazione dell'indennità, ma anche diversi altri profili de- dotti da tutte le parti, come per vero risulta dalla stessa ordinanza n° 13264/19. 10.- La reciproca soccombenza delle parti nella presente se- de giustifica, ancora una volta, la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite della attuale fase processuale.

Va, nondimeno, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente prin- cipale e di quello incidentale, ove dovuto.

P.Q.M la Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello inc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 26169del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 5OS27 F205L), erede della defun- ta Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MI), Via della Vittoria n. 20, rappresentato e difeso dagli Avv.ti. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60L31 L682U) che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e e le notifiche ex art.136 c.p.c. all'indirizzo P.E.C. [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57B09 H501K) che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche ex art.136 c.p.c. all'indirizzo P.E.C.: gabrielepafundi@ordineavvocati- roma.org ed elett. dom. presso quest'ultimo in [OSCURATO:PERSONA]- mento n. 14, come da procura speciale in calce al ricorso. Ricorrente contro Comune di [OSCURATO:PERSONA](p.i. 00798940151), in perso- na del Sindaco pro tempore, con sede a [OSCURATO:PERSONA] in via [OSCURATO:PERSONA] n.2, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 72M59 H703K - pec angela.sarli@mila no.pecav - vocati.it), con domicilio eletto a Roma, in via Caccini n.1, presso lo studio Villata, Degli Esposti e Associati, come da delega allegata al presente atto. Si precisa che le comunicazioni previste dal codice di procedura civile potranno essere effettuate via mail all'indirizzo an- [OSCURATO:EMAIL]. Controricorrentee Ricorrente incidentale nonché Città metropolitana di Milano, RFI –Rete ferroviaria italiana –s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n° 902 deposi- tata il 19 marzo 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con sentenza n° 4689/2013 la Corte d' appello di Milano, nel giudizio di opposizione alla stima proposto dall'ablata [OSCURATO:PERSONA]- ciana Bragherio, condannava in solido la Provincia di Milano, il Co- mune di Milano e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a pagare all'op- ponente l'indennità di asservimento (euro 82.095,79) e quella di occupazione (euro 18.096,57) per l'assoggettamento a servitù di elettrodotto di un'area di proprietà della Bragherio, dichiarando al contempo il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]. 2.-Con ordinanza n° 13264/2019 questa Corte – osservando che la Corte di merito aveva contraddittoriamente qualificato il fon- do della Bragherio come agricolo, ma aveva poi quantificato le in- dennità applicando valori di suoli edificabili – in parziale accogli- mento del terzo motivo di ricorso principale proposto dal Comune e del terzo motivo di ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], cassava la decisione e rinviava alla Corte territoriale, respingendo tutti gli altri motivi di ricorso principale ed incidentale. 3.- La Corte d' appello di Milano, con l ' ordinanza menzionata in epigrafe, rideterminava la sola indennità di asservimento dovuta a [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], nell'importo di euro 19.687,95 (in luogo dell'importo di euro 82.095,79 liquidato con l'ordinanza cassata mediante l'erronea applicazione di criteri ri- feribili a suoli edificabili) e ne ordinava il deposito presso la Cassa depositi e prestiti. Confermava invece la sentenza cassata in punto di indennità di occupazione, correttamente liquidata in euro 18.096,57 sul pre- supposto della natura agricola delle aree. Spese del giudizio di cassazione e di quello di rinvio integral- mente compensate. 4.-Osservava in particolare la Corte che il Rota nella citazio- ne in sede di rinvio si era dichiarato consapevole della natura agri- cola dei suoli accertata dalla Cassazione. Nondimeno, pur avendo svolto tali premesse, il Rota aveva chiesto una nuova determinazione delle indennità dovute, previa sospensione del giudizio al fine di sollevare la questione di legitti- mità costituzionale "dell'art. 15 della L.R. 52/1982 per contrasto con gli arti. 42 e 10 Cost.", nonché previo rinnovo o integrazione della C.T.U.: incombente, quest'ultimo, che avrebbe dovuto essere disposto anche al fine di includere, nel calcolo dell'indennità dovuta per le aree asservite, il mappale 51,di cui il C.T.U. non aveva tenu- to conto "in quanto attribuito catastalmente al Comune di S. Giu- liano Milanese”. Le pretese del Rota erano, tuttavia, infondate, poiché l'invo- cata incostituzionalità dell'art. 15 della legge reg. Lombardia n° 52/ 1982 era incompatibile con la decisione della Suprema Corte che aveva ritenuto la natura agricola dei terreni, utilizzando proprio i criteri di cui all'art. 15 della legge regionale predetta. Peraltro, la questione di legittimità costituzionale di detta norma era stata già sollecitata con il terzo motivo di ricorso inci- dentale del Rota ed era stata ritenuta infondata dall'ordinanza Cass. n° 13264/19, mentre il Rota, in sede di rinvio, l'aveva ripro- posta in modo inammissibile, sul generico rilievo che la normativa censurata non garantirebbe un serio ristoro della situazione patri- moniale incisa. Quanto poi alla pretesa di rideterminazione del valore dell'in- dennità di asservimento previa inclusione, tra le aree asservite, an- che del mappale 51, trattavasi di allegazione del tutto nuova. 5.-Ricorre per cassazione il Rota, affidando il gravame ad un unico motivo. Resiste il solo Comune di [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità dell'impugnazione e propone ricorso incidenta- le in base ad un mezzo. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 6.- Con l' unico motivo di ricorso principale , formulato ai sensi dell'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., il Rota deduce “falsa appli- cazione di norme di legge (art. 384 c.p.c.; art. 1 della l. c. n. 1/1948; artt. 23 e 24 della l. n. 87/1953); nonché ex art. 360, comma 1°, n. 5 c.p.c.: omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti”. Fa osservare il ricorrente che il c.t.u. aveva calcolato l'inden- nità di asservimento in euro 19.687,95 in base ai criteri previsti dall'art. 15 della legge reg. Lombardia n° 52/1982, attribuendo il 100% al valore dell'area occupata per il posizionamento del tralic- cio elettrico e della zona di rispetto, il 25% al valore dell'area at- traversata dai conduttori ed il 12,5% alla rimanente parte asservi- Peraltro, nella relazione integrativa lo stesso c.t.u. aveva in- dicato in euro 36.661,38 l'indennità calcolata applicando il 25% al valore agricolo dei suoli asserviti, in funzione del pregiudizio effetti- vamente e concretamente patito dalla proprietà, in aderenza a quanto previsto dall'art. 44 del d.P.R. n° 327/2001. La differenza di valori, pari a circa il 46% in meno in caso di applicazione dei criteri dell'art. 15 cit., renderebbe evidente che ta- le disposizione non garantisce un serio ristoro della perdita patri- moniale subita dal proprietario, che andrebbe invece compensata riconoscendo il valore effettivo del fondo, sulla scorta dei principi di Corte cost. n° 181/2011: donde l'incostituzionalità della norma re- gionale per contrasto con gli artt. 42 e 117 Cost. La contrarietà all'art. 117 sarebbe stata valutata dall'ordinan- za della Suprema Corte n° 13264/19, mentre la Cassazione non avrebbe preso posizione sulla violazione dell'art. 42, ragione per cui la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere la questione di costi- tuzionalità preclusa dal giudicato, anche perché tale questione avrebbe potuto essere sollevata anche d'ufficio e riproposta in tutti i gradi del processo ex artt. 1 della legge cost. n° 1/1948, 23 e 24 della legge n° 87/1953. Vi sarebbe, infine, un vizio ex art. 360, primo comma, n° 5, cod. proc. civ., in quanto la sentenza resa in sede di rinvio avrebbe omesso di pronunciarsi su un punto decisivo della controversia og- getto di discussione fra le parti. 7.- Il mezzo è inammissibile, mancando una prospettazione specifica della questione di legittimità costituzionale, sia se fondata sull'art. 117, terzo comma, sia se fondata sull'art. 42 Cost. Anche a prescindere dalla dirimente constatazione che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge reg. Lombardia n° 52/1982 è già stata dichiarata assorbita (paragrafo 2.1) e infondata (paragrafo 2.3) da questa Corte con l'ordinanza n° 13264/2019, sul rilievo – rispettivamente – della immediata appli- cabilità delle previsioni urbanistiche del Piano del Parco (art. 18, quarto comma, della legge reg. n° 86/1983), anche in mancanza di esplicito adeguamento delle norme degli strumenti urbanistici co- munali, e della implicita abrogazione della norma regionale, “quan- to alla commisurazione dell'indennità al diminuito valore del bene asservito, senza che vengano per ciò preclusi criteri più specifici, quali quelli previsti dalla legislazione regionale”, il ricorrente, inve- ro, sebbene deduca la contrarietà dei criteri di liquidazione dell'art. 15 della legge reg. Lombardia 16 agosto 1982 n° 52 (in tema di in- dennità per imposizione della servitù di elettrodotto da corrispon- dere in base all'art. 123 del T.U 11 dicembre 1933 n° 1775, abro- gata, ma applicabile ratione temporis) all'art. 117 ed all'art. 42 Cost., non chiarisce in quale parte la norma regionale dovrebbe es- sere emendata dalla pronuncia di incostituzionalità invocata. D'altra parte – premesso che questa Corte ha già precisato che non sussiste alcuna violazione dell'art. 117 Cost., in quanto quest'ultimo articolo riserva alla potestà legislativa regionale il “go- verno del territorio” (facendo salva la facoltà dello Stato di dettare “principi fondamentali”), materia nella quale rientra l'espropriazio- ne per PU –la contrarietà all' art. 42 Cost. (che, a dire del ricorren- te, non sarebbe stata affrontata dalla Corte territoriale) non appare nemmeno evidente e non consente, dunque, la rilevabilità d'ufficio della questione. Se poi si volesse in ogni modo esaminare più da vicino la questione, si dovrebbe anche osservare che l'art. 15, nei suoi “cri- teri specifici”, non sembra dettare una disciplina sostanzialmente diversa da quella prevista dall'art. 123 del r.d. 11 dicembre 1933 n° 1775, che stabilisce i criteri per la liquidazione dell'indennità do- vuta per la servitù di elettrodotto, sol che si consideri che entrambi gli articoli prevedono che a titolo di indennizzo sia unitariamente li- quidato il valore intero del suolo per le aree occupate dai basamen- ti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un'adeguata zona di rispetto (art. 15, lettera a] e 123, terzo comma) ed il valore pari ad un quarto della striscia di terreno necessaria al transito per il servi- zio di controllo delle condutture (art. 15, lettera b] e 123, terzo comma). L'unica diversità consiste nel fatto che la norma regionale, in relazione alle aree necessarie al transito per il servizio di controllo delle condutture, stabilisce che l'indennizzo sia ragguagliato ad una larghezza di un metro ed una lunghezza pari alla percorrenza dell'elettrodotto misurata lungo il suo asse. Quanto, poi, alla previsione dell'art. 15, lettera c) – secondo la quale l'indennizzo deve comprendere un sedicesimo in caso di li- nee amovibili ed un ottavo in caso di linee inamovibili del valore dell'area individuata nel piano particolareggiato come fascia com- plessivamente asservita, detratte le aree considerate ai precedenti punti a) e b) – essa costituisce un elemento di specificazione della norma generale di cui all'art. 123 del r.d. n° 1775/1933, la quale impone –comunque – il ristoro completo del pregiudizio arrecato al fondo servente, includendo nella superficie da considerare ai fini dell'indennizzo l'area individuata nel Piano particolareggiato (redat- to dall'esercente l'elettrodotto ai sensi dell'art. 14 della legge re- gionale) come “fascia complessivamente asservita”: porzione di suolo non espressamente menzionata nell'art. 123, ma nondimeno da considerare ai fini della liquidazione dell'indennità (tenuto conto dei principi affermati da Corte cost. n° 46/1973). In conclusione, anche il (preteso) deteriore trattamento dello ablato da parte della legge regionale rispetto alla normativa statale non è desumibile dal ricorso, né appare evidente dall'esame della normativa. Da ultimo, osserva il Collegio il gravame, pur prospettando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge regio- nale, non impugna contestualmente le parti dell'ordinanza nelle quali la Corte ha liquidato l'indennizzo: ed anche tale constatazio- ne, pure essa con valore dirimente, rende la questione di costitu- zionalità anche priva di rilievo in causa. 8.-Con l'unico motivo di ricorso incidentale il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si duole della compensazione delle spese disposta dal- la Corte d'appello. 9.-Il mezzo è inammissibile. Va premesso che, come si legge a pagina 4 dell'ordinanza gravata, il presente giudizio è iniziato con citazione del 19-23 aprile 2007. Ne deriva che è applicabile ratione temporisl'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nel testo introdotto dall'art. 2, primo com- ma, lettera a), della legge 28 dicembre 2005, n° 263, che recitava: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensa- re, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”. Tanto premesso, è poi noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (ex multis: Cass., sez. VI-3, 26 luglio 2021, n° 21400), il giudice, nel motivare le ragioni della disposta compensa- zione, sebbene debba astenersi da formule stereotipate o di mero stile, è tenuto essenzialmente ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge. La verifica della Corte di legittimità è, dunque, “in negativo”, nel senso che essa è chiamata a stabilire che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. non siano illogiche o erronee, e ciò, tra l'altro, pure in conformità con l'avvenuta riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla parte motiva della sentenza. Ebbene, sol che si legga la motivazione della sentenza in punto di spese, si può notare come la Corte in sede di rinvio abbia ritenuto di confermare la statuizione sulle spese contenute nella prima sentenza (quella che dette luogo a Cass. 13264/19), sul ri- lievo che l'esito del giudizio di rinvio “nella sostanza, non è tale da determinare una soccombenza diversa da quella già ritenuta dalla Corte e posta a base del criterio di regolazione delle spese all'epoca disposto”. Quanto, poi, alle spese del giudizio di Cassazione (definito con Cass. 13264/19, già citata) ed a quelle del rinvio, la Corte ha osservato che “i due motivi di ricorso accolti dalla Suprema Corte e l'attività di decisione svolta nella presente fase devono ritenersi es- sere stati occasionati da una sorta di errore materiale in cui ebbe ad incorrere la Corte d'Appello, errore, peraltro, perfettamente in- teso dalle parti”. Pertanto, considerato che nel procedimento di correzione ma- teriale non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese, ricorrevano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le partì. Il percorso logico seguito dalla Corte territoriale va ben al di là del minimo costituzionale richiesto dall'art. 132 n° 4 cod. proc. civ. e preclude, pertanto, il riesame delle ragioni che hanno indotto il giudice del merito a compensare le spese della fase di legittimità e di quella di rinvio, sebbene debba darsi atto, come fa notare il ri- corrente incidentale (pagina 9 del controricorso), che il giudizio da- vanti alla Corte di Cassazione non ha avuto ad oggetto soltanto l'errata indicazione dell'indennità, ma anche diversi altri profili de- dotti da tutte le parti, come per vero risulta dalla stessa ordinanza n° 13264/19. 10.- La reciproca soccombenza delle parti nella presente se- de giustifica, ancora una volta, la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite della attuale fase processuale. Va, nondimeno, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente prin- cipale e di quello incidentale, ove dovuto. P.Q.M la Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello inc
Sentenza Cassazione n. 27291/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris