CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 36808/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TERAMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TERAMOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza emessa dal Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Teramo, indicata in epigrafe, con la quale è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione al delitto di cui all'art. 589 bis, comma 1, cod. pen. commesso in Sant'Omero in data 8 giugno 2020. 2. Il Procuratore generale ricorre deducendo violazione di legge laddove il giudice ha omesso di disporre l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 222 d. Igs. 30 aprile 1992 n.285. 3. Il Procuratore Generale in sede nella requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento con rinvio. 4. Il ricorso è fondato. Come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza applicativa di pena concordata il giudice deve irrogare le sanzioni amministrative accessorie, che dalla pena medesima conseguano di diritto, «come nel caso di sospensione della patente, determinando la relativa misura secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada» (Sez.U, n.8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv.21098101). Il divieto previsto dall'art.445 cod.proc.pen. è, infatti, limitato alle pene accessorie e alle misure di sicurezza diverse dalla confisca, sicché con la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria prevista dalla 'legge e non rileva che nella richiesta di patteggiamento non si sia eventualmente fatta alcuna menzione di tale sanzione, in quanto questa non può formare oggetto dell'accordo tra le parti, limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia (Sez. 4, n. 57202 del 21/09/2017, Albesano, Rv. 27168801; Sez. 4, n. 27994 del 03/07/2012, Marcel, Rv. 25359101; Sez.6, n.45687 del 20/11/2008, Cuomo, Rv.24161101). 5. Nel caso di specie, l'accordo sulla pena ratificato dal giudice concerne il delitto previsto dall'art.589 bis, comma 1, cod. pen. al quale consegue di diritto a norma dell'art.222 cod. strada la revoca della patente di guida ovvero, a seguito della sentenza additiva della Corte Cost. n.88 del 19 febbraio 2019, la sospensione della patente di guida ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorche', come nel caso in esame, non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt.589 bis e 590 bis cod. pen. 6. Posto che l'applicazione in concreto della sanzione comporta l'uso di poteri discrezionali riservati al giudice di merito (Sez. 4, n. 26111 del 16/05/2012, Viano, Rv. 25359701), in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nella parte in cui non dispone l'applicazione della predetta sanzione amministrativa. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida con rinvio al Tribunale di Teramo per nuovo giudizio sul p