CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 22403/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza del 22 marzo 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva ritenuto i fratelli Kevin e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di cui agli artt. 110 e 337 cod. pen. (capo 1) e 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 2), unificati con la continuazione, condannandoli rispettivamente alle pene di anni uno e mesi quattro (Kevin) e anni uno (Daniel) di reclusione, ivi considerata la diminuente del rito abbreviato. La Corte rilevava, in linea di fatto, alla stregua degli acquisiti atti d'indagine che gli imputati, a bordo della vettura condotta da [OSCURATO:PERSONA], avevano omesso di fermarsi all'alt intimato dai Carabinieri e si erano dati alla fuga ad elevata velocità, conclusa urtando una vettura parcheggiata e impattando contro un muretto. Nel corso dell'inseguimento dal finestrino del trasportato era stato lanciato un involucro contenente cocaina, suddivisa in due involucri per un peso complessivo di circa 2,3 grammi (sei dosi). La cennata ricostruzione probatoria della vicenda consentiva di ritenere integrati gli elementi costitutivi dei reati di resistenza e di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, commessi in concorso, con il riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice quanto al secondo reato. 2. Il difensore di fiducia degli imputati ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza di appello e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione: 2.1. alla oggettiva sussistenza del reato di resistenza dal momento che l'omessa ottemperanza all'alt imposto dagli operanti e la successiva fuga non integrano il reato in parola, per il quale è necessario che vi sia una deliberata messa in pericolo delle Forze dell'ordine, che nella fattispecie non si è verificato, essendosi al più realizzata una condotta di guida imprudente; 2.2. alla sussistenza del reato di resistenza in capo a [OSCURATO:PERSONA], mancando la prova di una sua adesione e comunque di un apprezzabile contributo alla condotta di guida del fratello; 2.3. alla sussistenza del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, non essendovi indici di destinazione allo spaccio della modesta quantità di cocaina rinvenuta, del tutto compatibile con l'uso personale, a nulla rilevando la suddivisione in due involucri, posto che la sostanza stupefacente era stata poco prima acquistata; 2.4. alla sussistenza del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 in capo a [OSCURATO:PERSONA], alla luce della dichiarazione confessoria del fratello, che ha riferito che la sostanza era nella sua esclusiva disponibilità e che aveva chiesto a Kevin di accompagnarlo non disponendo della patente di guida. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.[OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso si palesano manifestamente infondati e per taluni aspetti sprovvisti del carattere di specificità, atteso che, a fronte delle argomentate risposte già offerte dal giudice di appello in ordine alle singole doglianze degli appellanti, costoro si limitano a riproporle con il ricorso per cassazione benché le stesse siano state già proposte e motivatamente disattese. 2. Con riferimento al primo motivo di ricorso, si osserva che la prospettazione difensiva non è in linea con la costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765). Inoltre, con riguardo alla condotta di fuga, integra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen. la condotta di chi, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia ad una fuga che metta in pericolo l'incolumità degli utenti della strada e costringa le forze di polizia ad un inseguimento pericoloso (Sez. 6, 8/04/2003, Laraspata, Rv. 226251; Sez. 4, 14/07/2006, Campicello, Rv. 235535). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rappresentato che i due imputati non si sono limitati a non ottemperare all'obbligo di fermarsi imposto dalle Forze dell'Ordine, ma, al fine di disperdere gli inseguitori, si sono dati alla fuga ad alta velocità, ponendo in pericolo l'incolumità dei pubblici ufficiali, costretti ad adottare una velocità altrettanto elevata, nonché degli altri utenti della strada, tanto che l'auto si è fermata a causa del restringimento della carreggiata dopo avere urtato un'altra vettura e un muretto. Correttamente, quindi, è stato ravvisato l'elemento oggettivo della fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale nella condotta di fuga deliberata da entrambi gli imputati in considerazione dell'illecita detenzione di sostanze stupefacenti e concretamente attuata dal conducente del veicolo. 3. E' di conseguenza manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso. La Corte territoriale ha infatti ritenuto che il tentativo di [OSCURATO:PERSONA] di disfarsi della sostanza stupefacente gettandola dal finestrino, al fine di evitare il rinvenimento all'interno dell'auto, costituisca espressione di piena adesione al comportamento del fratello Kevin di non fermarsi all'intimazione delle forze dell'ordine. Priva di fratture logiche e immune da censure appare quindi l'affermazione di responsabilità dell'imputato -quantomeno a titolo di concorso morale- non avendo lo stesso posto in essere comportamenti idonei a dimostrare il suo intento di opporsi alle pericolose manovre di fuga.4. Non si sottrae alla valutazione di manifesta infondatezza neppure il terzo motivo di ricorso. I giudici del merito hanno valutato adeguatamente i dati della quantità e della modalità di presentazione della sostanza stupefacente, suddivisa in due involucri di circa tre grammi ciascuno, con ciò escludendo il possesso della sostanza stupefacente per uso esclusivamente personale. Né può condividersi la prospettazione difensiva che colloca la sostanza nella disponibilità di entrambi gli imputati, tenuto conto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che ha affermato di essere l'unico titolare della sostanza stupefacente. Peraltro, la detenzione di quantità inferiori ai limiti indicati nel D.M. richiamato dall'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, non costituisce un dato di per sè decisivo ai fini della esclusione della rilevanza penale della condotta, in quanto il superamento del limite ivi fissato rappresenta solo uno dei parametri normativi rilevanti ai fini dell'affermazione della responsabilità e l'esclusione della destinazione della droga ad un uso strettamente personale ben può essere ritenuta dal giudice anche in forza di ulteriori circostanze dell'azione (Sez. 3, n. 10949 del 15/01/20, Zanzurino, Rv. 275146; Sez.6, n. 4613 del 25/01/2011, Talamo, Rv.249346;). 5. Anche l'ultimo motivo di ricorso è privo di pregio dal momento che [OSCURATO:PERSONA], seppur non effettivo titolare della sostanza stupefacente -così come affermato dal fratello Daniel-, ha offerto un contribuito causale essenziale e necessario alla realizzazione della condotta illecita accompagnando il fratello, sprovvisto di patente di guida, ad acquistare la sostanza: una forma di collaborazione, questa, tale da integrare un'ipotesi di concorso ex art.110 cod. pen. e non una condotta di mera connivenza non punibile. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 Il Consigliere esten