CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50939/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 41\ Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge sostanziale e processuale e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per la fattispecie ex art. 73 del d. Igs 6 settembre 2011, n.159 e al trattamento sanzionatorio - oltre a non essere consentite in quanto in fatto, sono manifestamente infondate. Invero, la Corte d'appello di Palermo, nel confermare la sentenza di primo grado, rileva che: - nonostante la revoca della patente di guida nel 2015 per mancanza dei requisiti morali e la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Palermo per la durata di due anni, Marino, il 5 marzo 2019, era stato sorpreso dalla P. g. alla guida dell'autovettura Peugeot 307 targata [OSCURATO:TARGA]; - a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, la depenalizzazione del reato di guida senza patente di cui all'art. 116 cod. strada a seguito del d.lgs. 15 gennaio 2016, n.8 non si estende all'ipotesi in cui la guida senza patente venga posta in essere da persona sottoposta a misura di prevenzione personale, in relazione alla quale l'art. 73 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159 prevede un autonomo reato (Sez. 6, n. 8223 del 12/12/2017, dep. 2018, Cavallo, Rv. 272233); - la pena inflitta risulta adeguata in ragione della gravità della condotta posta in essere, non sussistendo situazioni che giustificano la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso - che genericamente contesta tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2