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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 09743/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 3 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze, in data 25 gennaio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, risulta manifestamente infondato, in quanto, contrariamente all'assunto difensivo, il secondo giudice a pagina 4 della sentenza impugnata, uniformandosi alla pacifica giurisprudenza, peraltro richiamata, ha correttamente dedotto la colpevolezza del prevenuto per il reato di ricettazione dal rinvenimento nella sua disponibilità dei prodotti contraffatti, senza che questi avesse offerto alcuna plausibile giustificazione in ordine alla provenienza delle res; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 3 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze, in data 25 gennaio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, risulta manifestamente infondato, in quanto, contrariamente all'assunto difensivo, il secondo giudice a pagina 4 della sentenza impugnata, uniformandosi alla pacifica giurisprudenza, peraltro richiamata, ha correttamente dedotto la colpevolezza del prevenuto per il reato di ricettazione dal rinvenimento nella sua disponibilità dei prodotti contraffatti, senza che questi avesse offerto alcuna plausibile giustificazione in ordine alla provenienza delle res; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 09743/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris