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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 1979

Cassazione n. 29297/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato Desenzano del Garda il 31/5/1979 avverso la sentenza del 9/12/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglìanze in punto di fatto, intese ad evocare la lettura diretta delle fonti di prova da parte della Corte di legittimità (motivi 2 e 3) a fronte della motivazione tutt'altro che illogica, anzi completa ed esauriente, della Corte di merito nella ricostruzione delle operazioni di polizia che avevano coinvolto l'odierno ricorrente - condannato per il delitto di calunnia- a cominciare dalla perquisizione dell'auto; dalla sottoposizione a test alcolimetríco e successiva perquisizione domiciliare.

Manifestamente infondato si rivela, pertanto, il motivo di ricorso che denuncia violazione di legge per la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello (motivo 1) non ravvisandosi nella motivazione /)/ contraddizioni o lacune che avrebbero potuto essere sanate con l'escussione del' teste indicato dall'imputato; ad esito analogo sono destinati i motivi con i quali il ricorrente denuncia dei vizi di violazione di legge e vizi di motivazione, con riferimento agli elementi costitutivi del reato di calunnia, ricostruiti attraverso il lineare riferimento alle evidenze fattuali e facendo corretta applicazione dei principi di questa Corte sul dolo specifico; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato Desenzano del Garda il 31/5/1979 avverso la sentenza del 9/12/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglìanze in punto di fatto, intese ad evocare la lettura diretta delle fonti di prova da parte della Corte di legittimità (motivi 2 e 3) a fronte della motivazione tutt'altro che illogica, anzi completa ed esauriente, della Corte di merito nella ricostruzione delle operazioni di polizia che avevano coinvolto l'odierno ricorrente - condannato per il delitto di calunnia- a cominciare dalla perquisizione dell'auto; dalla sottoposizione a test alcolimetríco e successiva perquisizione domiciliare. Manifestamente infondato si rivela, pertanto, il motivo di ricorso che denuncia violazione di legge per la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello (motivo 1) non ravvisandosi nella motivazione /)/ contraddizioni o lacune che avrebbero potuto essere sanate con l'escussione del' teste indicato dall'imputato; ad esito analogo sono destinati i motivi con i quali il ricorrente denuncia dei vizi di violazione di legge e vizi di motivazione, con riferimento agli elementi costitutivi del reato di calunnia, ricostruiti attraverso il lineare riferimento alle evidenze fattuali e facendo corretta applicazione dei principi di questa Corte sul dolo specifico; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 29297/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris