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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 novembre 2025

Cassazione n. 04570/2026

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INANZA sul ricorso 26787-2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorren t e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], LELIO MARITATOe [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura conferita in calce R.G.N.26787/2020 Cron.

Rep.

C.C. 11/11/2025 giurisdizione Opposizione contro il ruolo e gli avvisi di addebito.

Disconoscimento ex artt. 214 c.p.c. e 2719 c.c. -2 - al controricorso, dalle avvocate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la sede legale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 144 –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12 –controricorrente – per la cassazione dell a sentenza n. 248 del 20 20 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 17 febbr aio 20 20 (R.G.N. 1150/2019).

Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio de l l’ 1 1 novembre2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame della signora [OSCURATO:PERSONA] e, pur con diversa motivazione,ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, respingendo nel merito l’opposizione proposta contro l’estratto di ruolo e i connessi atti impositivi.

A fondamento della decisione la Corte territoriale, pur affermando l’interesse ad agire dell’appellante, argomenta che è generico il disconoscimentodelle copie attestanti la notifica degli atti impositivi, notifica comprovata dalla documentazione acquisita al processo, idonea a suffragare la fondatezza della pretesa dedotta. 2.–La signora [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza d’appello, formulando tre motivi. 3.– L’INPS , l’INAIL e ADER Agenzia delle Entrate Riscossione replicanocon distinti controricors i . 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. -3 - 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.214, 215 e 216 cod. proc. civ. e lamenta che la Corte di merito abbia errato nel reputare irrilevante il tempestivo e specifico disconoscimento delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento degli atti impositivi, atti impositiviprodotti soltanto in copia. 2.–Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt.214, 215 e 216 cod. proc. civ. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: la mancata proposizione di un’istanza di verificazione da parte dell’ente impositore, che neppure avrebbe prodotto gli originali per dimostrare il perfezionamento della notifica. 3.–Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta la nullità della sentenza per carenza di motivazione, in relazione all’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e all’art. 111 Cost.: la pronuncia impugnata avrebbe esposto in maniera incongrua e contraddittoria le ragioni della decisione, negando ogni rilievo a un disconoscimento puntuale e tempestivo, che avrebbe imposto alla controparte la produzione dell’originale. 4.–I motivi di ricorso, per la connessione che li avvince, possono essere scrutinati congiuntamente e si rivelano, nel loro complesso, inammissibili. 4.1.–Giova premettere che la Corte di merito, con statuizione in questa sede non censurata, ha ravvisato l’interesse ad agire dell’odierna ricorrente (pagine 5 e 6 della sentenza d’appello) e ha vagliato il merito delle contestazioni svolte. -4 - 4.2.– I giudici del gravame, con motivazione adeguata e intelligibile, rispettosa dell’obbligo prescritto dall’art. 111, sesto comma, Cost., hanno esaminato il disconoscimento effettuato dalla ricorrente riguardo alle copie dei documenti attestanti le notificazioni.

Nel ponderare le deduzioni formulate a supporto del disconoscimento e tutti i fatti rilevanti ai fini della decisione, la Corte di merito, richiamando princìpi di diritto oramai consolidati,evidenzia che il disconoscimento è radicalmente generico e non è corredato da elementi che avvalorino l’adombrata discrepanza tra la realtà rappresentata e la realtà effettiva (la richiamata pagina 6 della pronuncia impugnata). 4.3.–Contro tali affermazioni, diffusamente richiamate anche dai controricorrenti e di per sé idonee a sorreggere la decisione, la parte ricorrente non indirizza critiche pertinenti e circostanziate, come anche l’INPS rileva nel controricorso (pagine 6 e 7).

Le doglianze, nel propugnare la specificità e la ritualità del disconoscimento, si sostanziano in una petizione di principio evidente e trascurano di confutare in modo persuasivo la valutazione di genericità.

Il ricorso contrappone in termini assertivi un più appagante inquadramento della vicenda processuale, avulso dai puntuali dati di fatto che la Corte di merito ha valorizzato , in consonanza con il Tribunale, nel considerare tamquam non essetil disconoscimento e, in via dirimente,nel confermare la fondatezza della pretesa all’esito dell a coerente ed esaustivaanalisi degli elementi raccolti. 4.4.–È assorbito l’esame delle ulteriori eccezioni sollevate in rito dalle parti e, in particolare, dall’INPS (pagina 4 del controricorso). 5.– Le considerazioni illustrate inducono, dunque, a dichiarare inammissibile il ricorso. -5 - 6.–La parte ricorrente dev’essere condannata alla rifusione delle spese, liquidate in dispositivo a favore dei controricorrenti, tutti chiamati a dispiegare in questa sede attività difensiva. 7.–In conseguenza della declaratoria d’inammissibilità del ricorso , occorredare atto dei presupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifonderealle parti controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquidain Euro 2.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge per ciascuno dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e INAIL e in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA sul ricorso 26787-2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorren t e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], LELIO MARITATOe [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura conferita in calce R.G.N.26787/2020 Cron. Rep. C.C. 11/11/2025 giurisdizione Opposizione contro il ruolo e gli avvisi di addebito. Disconoscimento ex artt. 214 c.p.c. e 2719 c.c. -2 - al controricorso, dalle avvocate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la sede legale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 144 –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12 –controricorrente – per la cassazione dell a sentenza n. 248 del 20 20 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 17 febbr aio 20 20 (R.G.N. 1150/2019). Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio de l l’ 1 1 novembre2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame della signora [OSCURATO:PERSONA] e, pur con diversa motivazione,ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, respingendo nel merito l’opposizione proposta contro l’estratto di ruolo e i connessi atti impositivi. A fondamento della decisione la Corte territoriale, pur affermando l’interesse ad agire dell’appellante, argomenta che è generico il disconoscimentodelle copie attestanti la notifica degli atti impositivi, notifica comprovata dalla documentazione acquisita al processo, idonea a suffragare la fondatezza della pretesa dedotta. 2.–La signora [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza d’appello, formulando tre motivi. 3.– L’INPS , l’INAIL e ADER Agenzia delle Entrate Riscossione replicanocon distinti controricors i . 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. -3 - 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.214, 215 e 216 cod. proc. civ. e lamenta che la Corte di merito abbia errato nel reputare irrilevante il tempestivo e specifico disconoscimento delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento degli atti impositivi, atti impositiviprodotti soltanto in copia. 2.–Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt.214, 215 e 216 cod. proc. civ. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: la mancata proposizione di un’istanza di verificazione da parte dell’ente impositore, che neppure avrebbe prodotto gli originali per dimostrare il perfezionamento della notifica. 3.–Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta la nullità della sentenza per carenza di motivazione, in relazione all’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e all’art. 111 Cost.: la pronuncia impugnata avrebbe esposto in maniera incongrua e contraddittoria le ragioni della decisione, negando ogni rilievo a un disconoscimento puntuale e tempestivo, che avrebbe imposto alla controparte la produzione dell’originale. 4.–I motivi di ricorso, per la connessione che li avvince, possono essere scrutinati congiuntamente e si rivelano, nel loro complesso, inammissibili. 4.1.–Giova premettere che la Corte di merito, con statuizione in questa sede non censurata, ha ravvisato l’interesse ad agire dell’odierna ricorrente (pagine 5 e 6 della sentenza d’appello) e ha vagliato il merito delle contestazioni svolte. -4 - 4.2.– I giudici del gravame, con motivazione adeguata e intelligibile, rispettosa dell’obbligo prescritto dall’art. 111, sesto comma, Cost., hanno esaminato il disconoscimento effettuato dalla ricorrente riguardo alle copie dei documenti attestanti le notificazioni. Nel ponderare le deduzioni formulate a supporto del disconoscimento e tutti i fatti rilevanti ai fini della decisione, la Corte di merito, richiamando princìpi di diritto oramai consolidati,evidenzia che il disconoscimento è radicalmente generico e non è corredato da elementi che avvalorino l’adombrata discrepanza tra la realtà rappresentata e la realtà effettiva (la richiamata pagina 6 della pronuncia impugnata). 4.3.–Contro tali affermazioni, diffusamente richiamate anche dai controricorrenti e di per sé idonee a sorreggere la decisione, la parte ricorrente non indirizza critiche pertinenti e circostanziate, come anche l’INPS rileva nel controricorso (pagine 6 e 7). Le doglianze, nel propugnare la specificità e la ritualità del disconoscimento, si sostanziano in una petizione di principio evidente e trascurano di confutare in modo persuasivo la valutazione di genericità. Il ricorso contrappone in termini assertivi un più appagante inquadramento della vicenda processuale, avulso dai puntuali dati di fatto che la Corte di merito ha valorizzato , in consonanza con il Tribunale, nel considerare tamquam non essetil disconoscimento e, in via dirimente,nel confermare la fondatezza della pretesa all’esito dell a coerente ed esaustivaanalisi degli elementi raccolti. 4.4.–È assorbito l’esame delle ulteriori eccezioni sollevate in rito dalle parti e, in particolare, dall’INPS (pagina 4 del controricorso). 5.– Le considerazioni illustrate inducono, dunque, a dichiarare inammissibile il ricorso. -5 - 6.–La parte ricorrente dev’essere condannata alla rifusione delle spese, liquidate in dispositivo a favore dei controricorrenti, tutti chiamati a dispiegare in questa sede attività difensiva. 7.–In conseguenza della declaratoria d’inammissibilità del ricorso , occorredare atto dei presupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifonderealle parti controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquidain Euro 2.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge per ciascuno dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e INAIL e in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R
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