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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48669/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che risponde del reato di ricettazione l'imputato, il quale, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120 - 01); Ritenuto che la Corte di appello di Roma, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha ritenuto dimostrato l'elemento psicologico del reato tenuto della mancata indicazione da parte dell'imputato di come egli fosse venuto in possesso del fucile rinvenuto dagli operanti nel corso della perquisizione eseguita presso il domicilio dove egli si trovava agli arresti donniciliari, non avendo fornito una credibile giustificazione al riguardo; Considerato, quindi, che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione suggerisce una (inammissibile) lettura alternativa degli elementi processuali coerentemente valutati dal giudice a quo; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 16 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che risponde del reato di ricettazione l'imputato, il quale, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120 - 01); Ritenuto che la Corte di appello di Roma, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha ritenuto dimostrato l'elemento psicologico del reato tenuto della mancata indicazione da parte dell'imputato di come egli fosse venuto in possesso del fucile rinvenuto dagli operanti nel corso della perquisizione eseguita presso il domicilio dove egli si trovava agli arresti donniciliari, non avendo fornito una credibile giustificazione al riguardo; Considerato, quindi, che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione suggerisce una (inammissibile) lettura alternativa degli elementi processuali coerentemente valutati dal giudice a quo; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 novembre 20
Sentenza Cassazione n. 48669/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris