CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 17899/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 44 -E- F [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Ministero dell'Economia e delle Finanze, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata riconosciuta la riparazione dell'ingiusta detenzione sofferta da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a misura cautelare e poi assolto dai reati di cui agli artt. 73 e 74 d. P. R. 9-10-1990, n. 309. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché erroneamente la Corte d'appello non ha ravvisato colpa grave nei comportamenti dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha intrattenuto continui contatti con [OSCURATO:PERSONA], soggetto gravato da precedenti penali, a carico del quale sono stati poi effettivamente accertati i reati nella commissione dei quali è stata invece esclusa la complicità di [OSCURATO:PERSONA]. Addirittura il Tribunale afferma con certezza che prima che il [OSCURATO:PERSONA] si recasse a prelevare lo stupefacente, quest'ultimo e l'[OSCURATO:PERSONA] si incontrarono. Risultano anche le circostanze inerenti al prestito dell'autovettura dell'[OSCURATO:PERSONA] a Occisano; alla partecipazione dell'istante a diverse cene con altri soggetti coinvolti nell'indagine; alla partecipazione ad alcune riunioni del cosiddetto "mandamento ionico" e ai controlli con altri soggetti della cosca Ierinò. È stata poi captata una telefonata in data 7 maggio 2009 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intervenuta nello stesso momento in cui il Roccisano e i suoi sodali attendevano l'arrivo dei container contenenti lo stupefacente. Il giudice della riparazione ha dunque disatteso il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha reiteratamente affermato che la frequentazione con persone gravate da specifici precedenti penali, tale da ingenerare il convincimento che un soggetto sia partecipe di un'associazione malavitosa strutturata sul modello mafioso, integra il comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere il diritto all'indennizzo. Si chiede pertanto annullamento del provvedimento impugnato. 3. Con requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Con memoria depositata in cancelleria il 25 gennaio 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto declaratoria di inammissibilità o rigetto del ricorso dell'Avvocatura dello Stato.[OSCURATO:PERSONA] 1.La doglianza formulata dal ricorrente è fondata. L'art. 314 cod. proc. pen. pone, infatti, come condizione ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione, la ravvisabilità del dolo o della colpa grave, che abbia dato causa o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita. Il giudice deve pertanto verificare se la condotta dell'istante, nell'ambito del procedimento penale nel corso del quale si è verificata la privazione della libertà personale ed in relazione ai fatti oggetto di quest'ultimo, sia connotata da dolo o da colpa grave, apprezzando, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori a sua disposizione, con particolare riferimento alla sussistenza di comportamenti, anteriori e successivi alla perdita della libertà personale, connotati da macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti. La deliberazione conclusiva deve essere fondata non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, che consentano di stabilire, con valutazione ex ante, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità di estremi di illiceità penale a carico dell'imputato, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa-effetto. Il giudice, per escludere o ritenere la sussistenza del requisito della diretta efficacia del comportamento gravemente colposo dell'interessato sull'adozione della misura cautelare, deve dunque effettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni che la motivazione dell'ordinanza ha posto a fondamento della misura stessa (Sez. U., n. 32383 del 27-5-2010, D'Ambrosio; Sez. U., n. 34559 del 26-6-2002, [OSCURATO:PERSONA]). Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, è quindi necessario distinguere nettamente l'operazione logica tipica del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione, il quale, pur dovendo operare sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché il suo compito è di stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato ma se esse si siano poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, in relazione alla produzione dell'evento-detenzione. In ordine a tale profilo il giudice della riparazione ha piena ed ampia libertà di apprezzamento del materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione, sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U., n. 43 del 13-12-1995, dep. 1996, Sarnataro; Sez. 4, 10-3- 2000, Revello, Rv. 216479; Sez. 4, n. 2895 del 13-12-2005, Rv. 232884).2. La pronuncia impugnata non ha fatto buon governo di tali principi, poiché nell'apparato giustificativo a supporto della decisione non si rinviene una adeguata disamina del profilo inerente alla ravvisabilità del dolo o della colpa grave, in quanto dalla motivazione della sentenza in esame si evince che [OSCURATO:PERSONA] intratteneva assidui contatti con uno degli indagati maggiormente coinvolti nelle singole importazioni di stupefacente, [OSCURATO:PERSONA], con il quale si relazionava telefonicamente e personalmente nei momenti di maggiore fibrillazione per le operazioni illecite, con conversazioni connotate da un linguaggio criptico e da un contenuto non logicamente riconducibile alle attività commerciali espletate dai dialoganti. In particolare, una telefonata intervenne in una fase nella quale certamente i correi attendevano da lì a poco l'arrivo del container con lo stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano dunque rapporti telefonici e di frequentazione pressoché quotidiani e [OSCURATO:PERSONA] si incontrò con il coimputato subito prima che questi, dopo avere spento il telefono cellulare, si recasse a prelevare lo stupefacente. E lo stesso giudice a quo evidenzia come, poco prima di spegnere il telefono per porre in essere attività di rilievo nell'ambito dell'indagine, il [OSCURATO:PERSONA] avesse preannunciato ad [OSCURATO:PERSONA] il proprio imminente arrivo. Il giudice della riparazione pone altresì in rilievo un'altra conversazione nella quale [OSCURATO:PERSONA] diceva a [OSCURATO:PERSONA], che lo informava di essere in partenza per Catanzaro, che egli era in procinto di andare a Cosenza, anche se il giudice del merito aveva osservato che gli elementi acquisiti nel corso del dibattimento portavano a ritenere possibile che [OSCURATO:PERSONA] si stesse recando ad accompagnare il figlio anziché a prelevare lo stupefacente. Il giudice della riparazione evidenzia anche la vicenda del prestito dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], il quale utilizzò il mezzo per accompagnare altro coimputato sudamericano presso l'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]. Così come la Corte d'appello pone in rilievo la partecipazione dell'istante ad una cena con altri soggetti coinvolti nell'indagine e ad un'altra cena nella quale si festeggiava il compleanno di [OSCURATO:PERSONA], altro imputato in posizione apicale nell'organizzazione oggetto di giudizio, cugino del [OSCURATO:PERSONA]. Così come dall'apparato argomentativo della pronuncia impugnata si evince l'esistenza di segnalati controlli con Ierinò, altro soggetto coinvolto nella medesima indagine. Alla luce di tali dati risulta contraddittoria l'affermazione formulata dalla Corte d'appello secondo cui non può essere ascritta ad [OSCURATO:PERSONA] alcuna condotta dolosa o colposa tale da esplicare efficacia sinergica in relazione all'adozione della misura applicata. La Corte d'appello non ha infatti tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione può essere integrata anche da comportamenti extraprocessuali gravemente colposi quali le frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, ove il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Cass., Sez. 3, n. 39199 del 1-7-2014, Rv. 260397). E si è altresì precisato che la prova dei comportamenti extraprocessuali gravemente colposi - quali le frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti - integranti la condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo può essere tratta anche da conversazioni legittimamente intercettate, ferma rimanendo l'esigenza che sia chiarita la portata del loro significato in senso favorevole o sfavorevole al ricorrente ( Cass., Sez. 4, n. 8914 del 18-12-2014, Rv. 262436). Sotto altro profilo, occorre osservare come difetti una analisi relativa alla riscontrabilità o meno, nella condotta dell'interessato, di profili di colpa non grave e quindi non idonea ad elidere il diritto all'indennizzo ma comunque rilevante ai fini del quantum debeatur, in applicazione del principio generale di autoresponsabilità, enucleabile dagli artt. 1227 e 2056 cod. civ., per il quale non è da indennizzare il pregiudizio causato da colpa, seppur lieve, dello stesso danneggiato (Cass., Sez. 4, n. 2430 del 13-12-2011, Rv. 251739; Sez. 4, 21-4- 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 198307). Al riguardo è dunque ravvisabile, nel caso di specie, anche il vizio di mancanza di motivazione, riscontrabile non solo quando quest'ultima venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Cass., Sez. 6, n. 27151 del 27-6-2011; Sez. 6, n. 35918 del 17-6-2009, Rv. 244763). 3. Il provvedimento impugnato va dunque annullato, con rinvio alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], cui va demandata altresì la regolamentazione delle spese tra le parti in relazione al presente giudizio di legittimità. PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], cui demanda anche la regolamentazione t