CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14974/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sulricorso iscritt o al N . 1 1033 /202 2 R.G. , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Liburni n. 2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procurain calce al ricorso , domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, Via IV Novembre n. 11 9 /A , rappresentatae difesa da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente e ricorrente incidentale - avversola sentenza del la Corte d’appello di Roma n. 1 398 /202 2 pubblicata il 2.3.2022; uditala relazion e dell a caus a svolt a nella adunanza camerale del 25 . 3 .2025 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . N. 11033/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 4.11.2010, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la Provincia di Roma dinanzi al Tribunale di Velletri, sez. dist. di Frascati, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivati all’immobile di sua proprietà sito in Grottaferrata, [OSCURATO:PERSONA] n. 122/124, composto da una superficie coperta (edificio più alloggio del custode) pari a circa mq. 1172 complessivi e da un terreno scoperto annesso sistemato a parco di circa 5.000 mq, concesso in locazione all’ente locale (oggi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) con decorrenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], in un primo momento per uso scolastico e, a seguito di modifica contrattuale del successivo 5.7.2001, con destinazione a sede dell’[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] e affidato ad [OSCURATO:PERSONA] (ASP). Dedusse l’attrice che, al momento della riconsegna da parte della Provincia in data 6.3.2009, si erano rilevati danni ingenti alle piante e alla pavimentazione esterna del parco, dovute alla carente manutenzione da parte della Provincia, in violazione dell’art. 7 del contratto di locazione, che in tesi poneva a carico della conduttrice la manutenzione delle parti esterne e delle essenze arboree, e che l’assenza di tale manutenzione, nonché l’effettuazione di alcuni interventi di scavo, avevano causato i danni dedotti in relazioni peritali e computi metrici estimativi, come da documentazione allegata. Costituitasi la Provincia e istruita la causa, con sentenza n. 1388/2015 il Tribunale di Velletri condannò l’ente al risarcimento dei danni in misura pari ad€ 170.888,61, oltre accessori, stante l’accertato inadempimento da parte dello stesso ente degli obblighi previsti dall’art. 7 del contratto. N. 11033/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] propose dunque appello e, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Roma lo accolse parzialmente con sentenza del 2.3.2022, riducendo il quantum condannatorio ad € 59.486,91, oltre accessori. Osservò la Corte capitolina che, in virtù della clausola di cui all’art. 7 del contratto, al proprietario competeva la rasatura del manto erboso e alla Provincia la manutenzione delle ulteriori superfici scoperte di propria pertinenza, con particolare riguardo alleessenze ed agli alberi di alto fusto ivi esistenti, senza distinzione di costi e di importanza degli interventi, compresa anche la manutenzione del piano stradale, come pure accertato dal Tribunale; che però, quest’ultimo -accertando la responsabilità esclusiva del conduttore – aveva trascurato il fatto notorio dell’incidenza negativa delle radici di alberi di pino al di sotto del manto stradale per il sollevamento delle radici, agevolato dal transito e dalla sosta dei veicoli, consentitidal contratto, come anche evidenziato dalla CTU, sicché non poteva escludersi la corresponsabilità della parte proprietaria-locatrice, determinata in misura del 65%, residuando dunque una concorrente responsabilità della conduttrice nella misura del 35%: la prevalenza della responsabilità del locatore era determinata –secondo il giudice d’appello - in considerazione dei maggiori danni provocati dalla circolazione dei veicoli, uso non vietato dal contratto. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di un unico motivo, cui resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che ha pure proposto ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. N. 11033/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con l’unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1322, 1363, 1367, 1576, 1590, 1418, 1419 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello erroneamente ritenuto di porre a carico del proprietario-locatore il 65% delcosto degli interventi necessari per le riparazioni e il ripristino delle aree scoperte, diverse dalle superfici erbose.Si sostiene che, con la clausola di cui all’art. 7 del contratto inter partes , le parti avevano significativamente derogato alla disciplina codicistica di cui agli artt. 1576 e 1590 c.c., al contr ario di quanto invece ritenuto dalla Corte d’appello, utilizzando il fatto notorio dell’incidenza delle radici dei pini per aggravare la posizione di essa Sagna, benché il fatto stesso non potesse che essere noto alle parti in sede di negoziazione. In sostanza, la Corte romana sarebbe incorsa nella violazione delle norme che prevedono la derogabilitàdelle norme codicistiche disciplinanti la ripartizione tra locatore e conduttore degli obblighi di manutenzione e ripristino dei beni oggetto di locazione, senza tener conto di quanto pattuito con la clausola di cui all’art. 7 del contratto. RICORSO INCIDENTALE 1.2 – Con l’unico motivo la [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1576 e 1590 c.c. La Corte d’appello avrebbe del pari errato nell’interpretazione della clausola di cui all’art. 7 del contratto, perché essa non derogava alla ordinaria ripartizione codicistica delle spese. N. 11033/22R.G. 2.1 –Il ricorso principale è inammissibile. Con l’unico mezzo, in buona sostanza, si denuncia l’erronea interpretazione che la Corte d’appello avrebbe reso in ordine al contenuto della clausola di cui all’art. 7 del contratto, con cui le parti avevano regolato i rispettivi obblighi manutentivi, e si lamenta la violazione, tra l’altro, delle disposizioni di cui all’art. 1363 e 1367 c.c., in tema di interpretazione sistematica delle clausole contrattuali e del principio di conservazione. Da tali pretesi errores in iudicando, in thesi, discenderebbe la violazione delle ulteriori disposizioni rubricate. Ora,a parte il fatto che il motivo risulta assolutamente deficitario e aspecifico con riguardo a tutte le disposizioni rubricate, per alcune delle quali non viene speso neppure un rigo a dimostrazione della pretesa violazione (il che vale, in particolare, per gli artt. 1218, 1322, 1418 e 1419 c.c.), è ben noto chein ordine ai criteri di ermeneutica negoziale, nella giurisprudenza di questa Corte, è consolidato il principio per cui “ilricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali diinterpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali diinterpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice delmerito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nellamera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata” (così, ex multis, Cass. n. 9461/2021); del resto, è anche consolidato il principio per cui “Per sottrarsi al sindacato di N. 11033/22R.G. legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unicainterpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una dellepossibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sonopossibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra” (Cass. n. 24539/2009; Cass. n. 28319/2017). 2.2 –Così stando le cose, il mezzo in esame non coglie nel segno. Risulta infatti evidente come la ricorrente principale non abbia adeguatamente censurato la pretesa erronea attività ermeneutica del giudice d’appello, non essendosi specificamente indicati gli errori in cui questi sarebbe incorso, ma essendosi soltanto propugnata una soluzione interpretativa diversa ed alternativa rispetto a quella fatta propria dalla sentenza impugnata, così incorrendo nella inammissibilità della censura. In buona sostanza, il motivo in esame postula la violazione delle norme esegetiche solo all’esito di una rivalutazione della quaestio facti e non in via diretta, né sotto il profilo della violazione né sotto quello della falsa applicazione delle relative norme di diritto rubricate. 3.1 – Il ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., è pertanto inefficace, stante l’inammissibilità del principale, giacché l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] è da considerare tardiva, in relazione al termine breve. 4.1 - In definitiva, il ricorso principale è inammissibile, mentre il ricorso incidentale è inefficace. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. N. 11033/22R.G. In relazione alla data di proposizione del ricors o principale (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M la Corte dichiara il ricorso principale inammissibile e il ricorso incidentale inefficace. Condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors o , a no