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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24938/2024

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nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 2520-2017, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , elettivamente domiciliato in Roma, alla via Germanico n. 109, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico, dal quale, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentatoe difeso - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 790/38/2016della Commissione tributaria regionale delPiemonte, depositata il 13.06.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12.09.2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che L’Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA] tre avvisi d’accertamento, relativi agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008, con cui Accertamento –Indagini bancarie –Prova– Sentenza penale di assoluzione RGN 2520/2017 Consigliere rel.

Federici rideterminò l’imponibile del contribuente, con conseguente pretesa di maggiori imposte e irrogazione di sanzioni.

Gli atti impositivi nei confronti del Molino, che pur titolare di partita Iva aveva omesso per quelle annualità la presentazione di dichiarazioni dei redditi, né risultava percettore di redditi da lavoro dipendente o da pensione, era stati fondati su verifiche bancarie su conti correnti intestat i al contribuente.

All’esito dei controlli, eseguiti ai sensi dell’art. 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, erano stat i dunque determinati gli imponibili e le imposte.

Con distinti ricorsi il contribuente impugnò gli avvis i d ’ accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino, che con sentenze nn. 1234/10/2014, 1235/10/2014 e 1236/10/2014 rigettò le ragioni dell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte adita dal Molino, previa riunione degli appelli, con sentenza n. 790/38/2016 respinse i motivi di censura,confermando le statuizioni di primo grado.

Il giudice regionale ha rilevato come il contribuente, che pur apparentemente aveva cessato l’attività d’impresa, mantenendo tuttavia la partita Iva, sin dal 2001 aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi; dalla verifica dei conti bancari era emersa una ingente movimentazione in versamenti e prelevamenti; non era stata esibita alcuna documentazione esplicativa della suddetta movimentazione, giustificata dal Molino come riconducibile al cambio di assegni per conto di terzi. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha anche dato atto che il Molino, a sostegno della propria ricostruzione, ha richiamato le risultanze testimoniali raccolte nel processo penale, conclusosi con l’assoluzione.

Quindi, nel vagliare le difese del Molino, ha ritenuto che la motivazione con cui il giudice penale aveva assolto il contribuente dai reati ascrittigli, non fosse affatto risolutiva; di contro il Molino si era limitato a generiche affermazioni ed a rimandi ad allegati, riportanti le movimentazioni sui conti corrente, senza una giustificazione analitica delle suddette operazioni; ha rilevato che le dichiarazioni rese dai terzi, anche in sede penale, assumevano un mero valore indiziario, il cui contenuto non risultava tuttavia persuasivo, né era confortato da ulteriori specifici elementi; le valutazioni del giudice di primo grado risultavano pertanto corrette e condivisibili, non evincendosi una adeguata controprova, a fronte del riscontro di operazioni bancarie, che per RGN 2520/2017 Consigliere rel.

Federici legge vanno ricondotte al reddito del contribuente, così la ripresa a tassazione da parte dell’ufficio accertatore era da considerarsi legittima.

Avverso la sentenza il Molino ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte, affidato a tre motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Nell’adunanza camerale del 12settembre 2024 la causa è stata trattata e decisa.Prima dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria difensiva, evidenziando in particolare l’intervento del la sentenza penale , definitivamente assolutoria per insussistenza del fatto.

Considerato che Il ricorrente ha proposto ricorso dolendosi: con il primo motivo della «violazione e/o erronea applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973, dell’art. 51, comma 2, D.P.R. 633/1972 in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e

5. Erronea applicazione delle norme e dei principi sull’onere probatorio e delle presunzioni.

Omesso esame di fatti e documenti decisivi.

Violazione dell’art. 115 c.p.c.

Violazione dell’art.24 Cost.».

Il giudice d’appello avrebbe erroneamente escluso l’idoneità degli elementi probatori offerti dal ricorrente al fine di superare le presunzioni previste dall’art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 51, comma 2, D.P.R. 633/1972.

Inoltre , la sentenza sarebbe meritevole di censura sia per aver qualificato come “reddito” somme di denaro solo transitate temporaneamente sul conto corrente del Molino e mai rimaste stabilmente nella propria disponibilità, sia per non aver tenuto conto dell’avvenuta assoluzione del ricorrente in sede penale, con ciò omettendo di considerare un fatto decisivo e dirimente per la decisione della causa (360 n. 5).

Con il secondo motivo lamenta l’«omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio.

Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».

La sentenza sarebbe erronea perché la corte avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda formulata dal ricorrente ed avente ad oggetto il ricalcolo del reddito imponibile, considerando che con l’accertamento induttivo sarebbero stati conteggiati anche assegni stornati e ripresentati più volte.

Con il terzo motivo denuncia la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2082 c.c. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». la RGN 2520/2017 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] regionale avrebbe erroneamente ritenuto che nel periodo verificato il Molino avesse svolto attività d’impresa, così violando la portata dell’art. 2082 c.c.

Preliminarmente il Collegio ritiene opportuno il rinvio della trattazione della causa, considerando la necessità di approfondire in sede di pubblica udienza la portata applicativa e gli effetti sulla presente controversia della recente introduzione dell’art. 21 bis nella L. 74 del 2000, come inserito dall’art. 1 d.lgs

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 2520-2017, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , elettivamente domiciliato in Roma, alla via Germanico n. 109, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico, dal quale, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentatoe difeso - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 790/38/2016della Commissione tributaria regionale delPiemonte, depositata il 13.06.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12.09.2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che L’Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA] tre avvisi d’accertamento, relativi agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008, con cui Accertamento –Indagini bancarie –Prova– Sentenza penale di assoluzione RGN 2520/2017 Consigliere rel. Federici rideterminò l’imponibile del contribuente, con conseguente pretesa di maggiori imposte e irrogazione di sanzioni. Gli atti impositivi nei confronti del Molino, che pur titolare di partita Iva aveva omesso per quelle annualità la presentazione di dichiarazioni dei redditi, né risultava percettore di redditi da lavoro dipendente o da pensione, era stati fondati su verifiche bancarie su conti correnti intestat i al contribuente. All’esito dei controlli, eseguiti ai sensi dell’art. 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, erano stat i dunque determinati gli imponibili e le imposte. Con distinti ricorsi il contribuente impugnò gli avvis i d ’ accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino, che con sentenze nn. 1234/10/2014, 1235/10/2014 e 1236/10/2014 rigettò le ragioni dell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte adita dal Molino, previa riunione degli appelli, con sentenza n. 790/38/2016 respinse i motivi di censura,confermando le statuizioni di primo grado. Il giudice regionale ha rilevato come il contribuente, che pur apparentemente aveva cessato l’attività d’impresa, mantenendo tuttavia la partita Iva, sin dal 2001 aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi; dalla verifica dei conti bancari era emersa una ingente movimentazione in versamenti e prelevamenti; non era stata esibita alcuna documentazione esplicativa della suddetta movimentazione, giustificata dal Molino come riconducibile al cambio di assegni per conto di terzi. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha anche dato atto che il Molino, a sostegno della propria ricostruzione, ha richiamato le risultanze testimoniali raccolte nel processo penale, conclusosi con l’assoluzione. Quindi, nel vagliare le difese del Molino, ha ritenuto che la motivazione con cui il giudice penale aveva assolto il contribuente dai reati ascrittigli, non fosse affatto risolutiva; di contro il Molino si era limitato a generiche affermazioni ed a rimandi ad allegati, riportanti le movimentazioni sui conti corrente, senza una giustificazione analitica delle suddette operazioni; ha rilevato che le dichiarazioni rese dai terzi, anche in sede penale, assumevano un mero valore indiziario, il cui contenuto non risultava tuttavia persuasivo, né era confortato da ulteriori specifici elementi; le valutazioni del giudice di primo grado risultavano pertanto corrette e condivisibili, non evincendosi una adeguata controprova, a fronte del riscontro di operazioni bancarie, che per RGN 2520/2017 Consigliere rel. Federici legge vanno ricondotte al reddito del contribuente, così la ripresa a tassazione da parte dell’ufficio accertatore era da considerarsi legittima. Avverso la sentenza il Molino ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte, affidato a tre motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso. Nell’adunanza camerale del 12settembre 2024 la causa è stata trattata e decisa.Prima dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria difensiva, evidenziando in particolare l’intervento del la sentenza penale , definitivamente assolutoria per insussistenza del fatto. Considerato che Il ricorrente ha proposto ricorso dolendosi: con il primo motivo della «violazione e/o erronea applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973, dell’art. 51, comma 2, D.P.R. 633/1972 in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5. Erronea applicazione delle norme e dei principi sull’onere probatorio e delle presunzioni. Omesso esame di fatti e documenti decisivi. Violazione dell’art. 115 c.p.c. Violazione dell’art.24 Cost.». Il giudice d’appello avrebbe erroneamente escluso l’idoneità degli elementi probatori offerti dal ricorrente al fine di superare le presunzioni previste dall’art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 51, comma 2, D.P.R. 633/1972. Inoltre , la sentenza sarebbe meritevole di censura sia per aver qualificato come “reddito” somme di denaro solo transitate temporaneamente sul conto corrente del Molino e mai rimaste stabilmente nella propria disponibilità, sia per non aver tenuto conto dell’avvenuta assoluzione del ricorrente in sede penale, con ciò omettendo di considerare un fatto decisivo e dirimente per la decisione della causa (360 n. 5). Con il secondo motivo lamenta l’«omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio. Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.». La sentenza sarebbe erronea perché la corte avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda formulata dal ricorrente ed avente ad oggetto il ricalcolo del reddito imponibile, considerando che con l’accertamento induttivo sarebbero stati conteggiati anche assegni stornati e ripresentati più volte. Con il terzo motivo denuncia la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2082 c.c. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». la RGN 2520/2017 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] regionale avrebbe erroneamente ritenuto che nel periodo verificato il Molino avesse svolto attività d’impresa, così violando la portata dell’art. 2082 c.c. Preliminarmente il Collegio ritiene opportuno il rinvio della trattazione della causa, considerando la necessità di approfondire in sede di pubblica udienza la portata applicativa e gli effetti sulla presente controversia della recente introduzione dell’art. 21 bis nella L. 74 del 2000, come inserito dall’art. 1 d.lgs
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