CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 2024
Cassazione n. 19175/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 del G.I.P. TRIBUNALE DI PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 novembre 2023, il G.i.p del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti (tre anni e dieci mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa) per il reato di rapina aggravata in concorso e per altri reati satellite, uniti dal vincolo della continuazione. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge, non avendo il Tribunale valutato se sussistessero cause di proscioglimento che avrebbero imposto l'assoluzione del ricorrente, ai sensi dell'art. 129 del codice di rito. 3. In data 22 marzo 2024 il difensore, munito di procura speciale, ha rinunciato all'impugnazione. 4. La rituale rinuncia al ricorso comporta l'inammissibilità della impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), del codice di rito. 5. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Così decis