CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 30064/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 6 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Mantova, in data 23 marzo 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di rapina. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, è manifestamente infondato, avendo il secondo giudice a pagina 5 congruamente evidenziato come la soluzione dell'equivalenza fosse la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto, (sul punto, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450), valorizzando in tal senso la significativa gravità dei fatti ed escludendo, altresì, la rilevanza, ai fini di un bilanciamento più favorevole, della confessione resa dal prevenuto, poiché superflua; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente