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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 39007/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2014 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Agrigento per il reato di tentato furto aggravato.

2. Il ricorrente solleva due motivi.

Con il primo, lamenta l'omessa notifica all'imputato dell'atto di citazione in appello.

Il decreto di citazione a giudizio, infatti, è stato notificato, in un primo momento, al domicilio precedentemente eletto, divenuto inidoneo; successivamente, presso il difensore nominato.

In conseguenza di ciò, l'imputato non ha mai avuto contezza del giudizio di appello.

Con il secondo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 4, cod. pen., nonché in relazione all'entità della pena.

3. In data 27/10/2021, è pervenuta memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato.

4. Il Procuratore generale chiede l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.

5. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione.

5.1. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità tali da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione.

Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente all'adozione della sentenza impugnata (prescrizione maturata in data 19/03/2019).

5.2. È poi il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez.

U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01).

Le Sezioni Unite hanno, altresì, stabilito, che il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129 cod. proc. pen., impone che, nel giudizio di c:assazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez.

U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti D., IRv. 221403 - 01).

Non sono poi rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275).

5.3. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata.

Non emergendo all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274 -01), discende di necessità la pronunzia in dispositivo.

6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M., Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2014 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Agrigento per il reato di tentato furto aggravato. 2. Il ricorrente solleva due motivi. Con il primo, lamenta l'omessa notifica all'imputato dell'atto di citazione in appello. Il decreto di citazione a giudizio, infatti, è stato notificato, in un primo momento, al domicilio precedentemente eletto, divenuto inidoneo; successivamente, presso il difensore nominato. In conseguenza di ciò, l'imputato non ha mai avuto contezza del giudizio di appello. Con il secondo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 4, cod. pen., nonché in relazione all'entità della pena. 3. In data 27/10/2021, è pervenuta memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato. 4. Il Procuratore generale chiede l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. 5. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione. 5.1. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità tali da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente all'adozione della sentenza impugnata (prescrizione maturata in data 19/03/2019). 5.2. È poi il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01). Le Sezioni Unite hanno, altresì, stabilito, che il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129 cod. proc. pen., impone che, nel giudizio di c:assazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti D., IRv. 221403 - 01). Non sono poi rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275). 5.3. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata. Non emergendo all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274 -01), discende di necessità la pronunzia in dispositivo. 6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M., Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reat
Decreto Cassazione n. 39007/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris